Preavviso di fermo amministrativo: la competenza spetta al giudice di pace del luogo di residenza del contribuente (Cass. n. 17749/2012)

Redazione 16/10/12
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IN FATTO ED IN DIRITTO

M. C., residente in Bolano (SP) propose opposizione, innanzi al Tribunale di La Spezia, contro il preavviso di fermo amministrativo di una propria autovettura notificatole il 6 giugno 2008 a cura della spa Equitalia Sestri, agente per la riscossione per conto del Comune di Roma, in relazione al mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative: una a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’altra a tributi ed imposte.
La C., in una con la sospensione del provvedimento di fermo, chiese l’annullamento delle cartelle esattoriali di cui riteneva non fosse stata dimostrata la tempestiva notifica. L’adito Giudice affermò la competenza territoriale del Giudice di Pace di La Spezia in ordine alle sanzioni amministrative mentre dichiarò la carenza di giurisdizione in favore delle Commissioni tributarie per la restante parte.
ll Giudice di Pace di La Spezia, a sua volta, nel procedimento ritualmente innanzi a se riassunto dalla C., si dichiarò territorialment e incompetente, indicando la competenza del Giudice di Pace di Roma, luogo ove era stata accertata la violazione del codice della strada e notificato il relativo verbale; riassunto il giudizio innanzi al quest’ultimo giudicante, lo stesso si è dichiarato non competente, indicando a sua volta il Giudice di Pace di La Spezia – competente in relazione al luogo di residenza della C. ed a quello di notifica alla medesima del provvedimento di fermo amministrativo- in ragione della inderogabilità della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione, a mente del combinato disposto degli artt. 615 e 27 cpc, tenuto conto della mancanza di una dichiarazione di residenza o di una elezione di domicilio della parte istante nel Comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione medesimo, a mente dell’art. 480, III comma, cpc.
Disposta la rinnovazione della comunicazione del provvedimento di elevazione del conflitto alle parti il P.M. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di Pace di La Spezia, per le ragioni poste a sostegno del provvedimenti del giudice remittente.
L’istanza di regolamento è fondata.
Va innanzi tutto sottolineata la ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di Pace: a – in quanto l’art. 46 cpc rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 e 43 cpc, senza far riferimento al regolamento d’ufficio di cui al successivo art. 45 (Cass. 5843/2006}; b – in quanto la pur stringata esposizione del fatto contenuta
nell’ordinanza, integrata dalla lettura del provvedimento declinatorio contro il quale è insorto il Giudice di Pace remittente (che costituisce pur sempre fonte di conoscenza aquisibile di ufficio, data la natura del vizio denunziato) era sufficiente a far valutare che il giudice originariamente adito aveva ritenuto che la competenza territoriale inderogabile del giudice di pace romano si radicasse in relazione al luogo di elevazione della contravvenzione ex art. 22 L. 689/1981.
Ciò posto va sottolineato che l’opposizione al preavviso di fermo era finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituiva misura latu sensu cautelare, così che il ricorso della C. si configurava come opposizione all’esecuzione forzata – sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 6l5 cpc- costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici (vedi Cass. Sez. Un n. 1l087/2010 in merito all’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo, cui adde, in merito all’equiparazione dell’opposizione a cartella esattoriale all’opposizione a precetto, anche ai fini della competenza territoriale: Cass. Sez. VI-2, ord. 8704/2011).
Ne risulta così confermata la competenza territoriale del giudice di pace del luogo di residenza della C. in ragione della natura dell’opposizione dalla medesima posta in essere e del combinato disposto degli artt. 615, I comma, cpc; 27 cpc e 480, III comma cpc.
La causa andrà riassunta nel termine indicato in dispositivo innanzi al giudice dichiarato competente che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
Nulla per le spese trattandosi di regolamento d’ufficio e non avendo svolte difese la parti intimate.

 

P.Q.M.
La Corte di Cassazione

 

– Dichiara la competenza del Giudice di Pace di La Spezia
– ordina la riassunzione della causa innanzi a detto giudice entro 60 giorni dalla comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2012, nella camera di consiglio della IV sezione della Suprema Corte di Cassazione

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