Posto di ricercatore universitario: i titoli per l’assegnazione devono valutarsi specificamente (Cons. Stato, n. 5079/2013)

Redazione 21/10/13
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FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dal dottore *********** per ottenere la riforma, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso n. 1354 del 2011, dal medesimo proposto in primo grado, per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 15.12.2010, con cui la dottoressa *********, odierna appellata, è stata proclamata vincitrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare FIS/03 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
2. L’appellante, riproponendo i motivi già formulati in primo grado, formula, in sintesi, le seguenti censure:
– violazione delle disposizioni del bando e del decreto ministeriale 28 agosto 2009, n. 89, relative alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
– eccesso di potere, sotto diversi profili, in particolare per travisamento dei fatti e per sviamento;
– difetto di motivazione;
3. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, sia l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, sia la controinteressata ****** R.. Quest’ultima ha anche riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e, conseguentemente, dell’appello, sostenendo che non sarebbero stati impugnati né gli atti della procedura comparativa, né il decreto rettorale n. 4336 del 16 dicembre 2010 con cui è stata disposta la sua nomina e la conseguente immissione in ruolo.
4. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Deve, anzitutto, esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla dottoressa R..
6. L’eccezione non risulta fondata, in quanto gli atti della procedura concorsuale devono ritenersi implicitamente impugnati, atteso che nel giudizio amministrativo il thema decidendum si determina sulla base dei motivi di ricorso concretamente proposti e, nella specie, tali motivi sono tutti diretti a contestare la legittimità, non solo e non tanto del decreto di proclamazione del vincitore, quanto soprattutto degli atti “interni” della procedura concorsuale che hanno determinato tale esito.
7. Non rileva, invece, la mancata impugnazione del decreto di nomina e di immissione in ruolo della dottoressa R., trattandosi di atto meramente consequenziale rispetto a quello, ritualmente impugnato, di proclamazione della stessa come vincitrice.
8. Nel merito l’appello non risulta fondato.
9. Per quanto riguarda la censura diretta a contestare la legittimità della valutazione dei titoli si osserva quanto segue.
10. Nell’ambito dei procedimenti dei concorsi a posti di ricercatore e professore universitario, l’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000 dispone che i titoli ivi elencati sono da “valutare specificamente”.
L’art. 11 del bando di concorso in oggetto a sua volta prevede che la valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e alla quantità del’attività di ricerca svolta dal candidato.
Tali previsioni devono essere rapportate alla finalità altresì assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa per cui, come anche chiarito in giurisprudenza, la “valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati” (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6298; **********, 29 febbraio 2012, n. 230; Cons. Stato, VI, n. 2364 del 2004, cit.);
Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario.
Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione;
11. Nel caso di specie, come già evidenziato nella sentenza appellata, risulta che i suddetti titoli siano stati dettagliatamente individuati nel sintetico profilo curriculare predisposto dalla commissione (riportato nel verbale n. 2 del giorno 8 novembre 2010), con specificazione dei periodi temporali di ciascuno di essi e delle istituzioni interessate.
La deduzione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe più titoli della dottoressa R. (5 anni di assegni di ricerca e 2 di borsa post-dottorato, contro i due soli anni di assegno e 3 di contratto da ricercatore a tempo determinato dichiarati dalla controinteressata) si rivela di per sé irrilevante, in quanto proprio la previsione del bando in ordine alla necessità di valutare specificamente la significatività di ciascun titolo in ordine alla qualità e alla quantità di ricerca, svolta dal singolo candidato, esclude che la valutazione degli anni di ricerca possa ridursi ad un mero calcolo matematico degli anni di attività.
In disparte la considerazione che, anche a voler computare tutti i titoli di ricerca di entrambi i candidati, senza tener conto del tipo di attività svolta, la differenza quantitativa non sarebbe comunque così significativa da evidenziare la irrazionalità della valutazione della Commissione, è comunque significativa la circostanza che la dottoressa R. può vantare (a differenza del ricorrente) oltre tre anni di contratto da ricercatore a tempo determinato, ovvero un titolo di ricerca di particolare rilievo (rispetto agli assegni di ricerca), normalmente riservato a ricercatori che hanno già maturato una certa esperienza post-dottorato.
Va aggiunto che la valutazione dei titoli comprende, oltre ai contratti di ricerca, anche numerosi altri aspetti, come ad esempio, lo svolgimento di attività didattica, la realizzazione di attività progettuale, la partecipazione a congressi e convegni, l’attività organizzativa nell’ambito di conferenze internazionali, dove, pure, la dottoressa R. può vantare numerosi titoli.
12. In conclusione, quindi, le censure del ricorrente dirette a contestare la superiorità della controinteressata per quanto concerne i titoli rispettivamente posseduti risultano prive di fondamento e smentite dalle sopra evidenziate circostanze, che risultano dai verbali di concorso.
13. Il ricorrente lamenta poi la violazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni stabiliti nell’art.12 del bando, la cui corretta applicazione avrebbe reso necessario attribuire dei punteggi a ciascuna pubblicazione, secondo la formula V=A*B/N (dove V è il valore, A e B, rispettivamente, il fattore di congruenza e quello relativo all’impact factor della rivista, N è il numero degli autori), con conseguente assegnazione al ricorrente di un punteggio (39,92) doppio rispetto a quello della dott.ssa R. (19,79). La critica alla valutazione della produzione scientifica è stata ripresa anche con i successivi motivi, ove si è obiettato che la commissione non avrebbe tenuto in alcun conto l’h-factor (indice di ******), cui conseguirebbe l’attribuzione di 10 al ricorrente ed 8 alla controinteressata, nonché i parametri individuati dall’art.3 del D.M. 28.7.2009 n.89.
14. Anche questo motivo va respinto.
15. L’evocato art. 12 del bando (che ha ad oggetto anche altre procedure concorsuali indette dall’Ateneo), al comma 2, stabilisce i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni: “a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”. Al comma 3, dispone poi che “Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa […]”.Infine, al quarto comma, prevede che “Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: 1. numero totale delle citazioni; 2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 3. “impact factor” totale; 4. “impact factor” medio per pubblicazione; 5. combinazione dei precedenti parametri atti a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di ****** o simili)”.
Già dalla lettura del bando, emerge, pertanto che gli indici diretti a valorizzare l’impatto della produzione scientifica dei candidati vengono previsti come modalità facoltativa ed ulteriore rispetto a quelli indicati nei comma 2 e 3, i quali costituiscono certamente i criteri di valutazione prioritari. 16. Ciò, del resto, risulta conforme all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui nella valutazione delle pubblicazione scientifiche dei candidati l’impact factor (o altri indici simili) non rappresenta un criterio di valutazione indispensabile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 754; Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2010, n, 3561; Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 487).
Il fattore di impatto, infatti, non indica la qualità scientifica delle pubblicazioni, perché rappresenta un criterio di valutazione delle riviste e non dei lavori in esse pubblicati. Il fattore di impatto rappresenta solo il livello di diffusione di una rivista scientifica, ed il suo valore prescinde dalla qualità, novità ed importanza scientifica del lavoro pubblicato.
In altri termini, un lavoro, solo perché pubblicato su una rivista scientifica molto diffusa, avrà un elevato impact factor, a prescindere dalla sua qualità intrinseca.
Ne discende, come del resto la giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare, che l’impact factor rappresenta uno dei criteri di valutazione, ma non certo l’unico o principale criterio al quale la commissione debba attenersi. Ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000, la commissione deve valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati tenendo conto non solo della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica”, ma anche della “originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico”: si tratta di una valutazione che deve effettuare la commissione di concorso.
Deve essere compiuto, quindi, un giudizio sulla qualità intrinseca delle pubblicazioni che non può determinarsi solo sulla base di un fattore astratto quale l’impact factor.
Nel caso di specie, inoltre, il bando prevedeva espressamente la valutazione della intensità e continuità temporale della produzione scientifica, elemento anche questo rispetto al quale gli indici di impatto non sono utilizzabili.
17. Dalla lettura del giudizio di comparazione, la preminenza assegnata nella valutazione delle pubblicazioni alla dottoressa R. risulta adeguatamente motivata. In essa si legge, infatti, che “la candidata ha svolto in modo continuo e con assoluto rigore un’attività di ricerca continua ed innovativa, ben inserita in campo internazionale, come dimostrato da varie collaborazioni ed esperienze per ricerca all’estero e da numerosi seminari e relazioni in congressi internazionali. La sua attività di ricerca è documentata da un considerevole numero di pubblicazioni su riviste internazionali di eccellente livello e con buon impact factor. Tutti gli altri candidati, pur avendo riportato un giudizio positivo sui titoli, sulle pubblicazioni e sulla relativa discussione non sono dello stesso livello”.
Si tratta di una valutazione rimessa alla discrezionalità teccica della commissione, adeguatamente motivata e rispetto allla quale non emergono i dedotti profili di eccesso di potere.
18. Non è fondata neanche la censura con cui il ricorrente lamenta che alcune delle pubblicazioni presentate non sarebbero state valutate. Invero, come già rilevato dal T.a.r. e come chiarito nella relazione illustrativa redatta dal Presidente della Commissione giudicatrice, delle 36 pubblicazioni prodotte dal dottor O., solo 25 sono state ritenute utili ai fini della comparazione, perché le altre sono state considerate come “proceeding paper” (allo stesso modo sono state classificati quattro lavori prodotti dalla dr.ssa R.). Ciò proprio alla stregua del database “ISI Web of Science”, richiamato dal ricorrente e comunemente utilizzato nella comunità scientifica per la classificazione della tipologia dei lavori (article, review, meeting abstract, etc.).
19. Non sussiste, infine, alcun difetto di motivazione, in quanto dalla lettura dei verbali (in particolare del giudizio comparativo finale, già richiamato e parzialmente trascritto) emergono in maniera sufficientemente dettagliata le ragioni che stanno alla base del giudizio di preferenza espresso a favore della controinteressata in primo grado.
20. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
21. Le spese del secondo grado del giudizio devono essere compensate, sussistendone i presupposti in ragione della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3274 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 

Redazione