Più condanne per evasione fiscale: no alla sospensione condizionale della pena, neppure nel caso di patteggiamento (Cass. pen. n. 29763/2013)

Redazione 11/07/13
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RITENUTO IN FATTO

1. D. V., nato a Controguerra (omissis) imputato del reato p. e p. dall’art. 10 ter del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (omesso versamento dell’I.V.A.), per non aver versato, in qualità di rappresentante legale della società “E.” s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Cotmpoli (TE), ******** ……… nei termini previsti per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre 2007), l’I.V.A. dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare complessivo di €. 93.124,00.
Tale violazione veniva accertata a seguito dl controllo effettuato, ai sensi dell’art. 54 bis del D.P.R. 633/1972, della dichiarazione modello I.V.A. anno d’imposta 2006. Fatti commessi in Giulianova (TE) nell’anno 2007.
Il Tribunale, di Teramo, sez. dist. di Giulianova, con sentenza del 21 dicembre 2011, ha applicato a D. V., su sua richiesta e con il consenso del P.M., in relazione al delitto a lui ascritto, la pena finale di mesi sei di reclusione, previa applicazione della riduzione per scelta del rito. Ha poi applicato all’imputato le pene accessorie stabilite dall’art. 12 D.Lgs. 74/2000. Inoltre ha dichiarato la pena principale e la pena accessoria sospese a termini e condizioni di legge.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila propone ricorso per cassazione deducendo che erroneamente il giudice di primo grado, nell’irrogare la suddetta sanzione, ha, da un lato, concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante dal certificato del casellario giudiziale risultassero le seguenti precedenti pronunzie emesse:
– il 26/4/2005, dal GUP del Tribunale di Teramo (irrevocabile il 11/7/2005) recante la condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro cinquecento dl multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, peri reati dl dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in concorso, truffa in concorso ed altro;
– il 22/12/2009, dal GUP del Tribunale di Ancona (irrevocabile il 2/3/2010), con la quale è stata applicata la pena (condonata) di anni uno, mesi quattro dl reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
“Deve considerarsi che la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per il delitto, giacchè, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell’art. 164 cod. pen., in base al quale questo non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.
Infatti l’art. 164, comma 4, c.p.p. prevede che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163.
La Corte cost. con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, ultimo comma, c.p., “nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 del codice penale.
Successivamente questa Corte (Cass., Sez. 4, 22/11/2011 – 22/12/2011, n. 47795) ha affermato che il tema di patteggiamento, qualora l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorchè il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell’art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta “regula juris”, la Sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un’istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice “a quo” per l’ulteriore corso. Cfr. anche Cass., 10/07/2012 – 30/11/2012, n. 46395.
3. Pertanto va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale dl Teramo.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013

Redazione