Pirateria informatica e tutela del copyright: la competenza e del Giudice dello Stato di residenza dell’autore che ha subito la violazione (CGE C-170/12)

Redazione 03/10/13
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«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti patrimoniali di un autore — Supporto materiale che riproduce un’opera protetta — Messa in rete — Determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno»

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. ********, residente in Francia, e la KDG Mediatech AG (in prosieguo: la «Mediatech»), società con sede in Austria, in merito a una domanda di risarcimento dei danni derivanti dal fatto che tale società avrebbe violato i diritti patrimoniali d’autore del sig. ********.

Contesto normativo

Il regolamento

3 I considerando 2, 11, 12 e 15 del regolamento così recitano:
«(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
(…)
(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(…)
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».
4 Le norme sulla competenza sono contenute nel capo II del regolamento, in cui rientrano gli articoli da 2 a 31.
5 L’articolo 2 del regolamento, contenuto nella sezione 1 del suddetto capo II, rubricata «Disposizioni generali», al paragrafo 1, così recita:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
6 L’articolo 3, del regolamento, appartenente alla stessa sezione, al paragrafo 1, così dispone:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
7 Alla sezione 2 del capo II del regolamento, rubricata «Competenze speciali», è contenuto in particolare l’articolo 5. Il punto 3 di detto articolo 5 prevede quanto segue:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

La direttiva 2001/29/CE

8 La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), contiene il capo II, rubricato «Diritti ed eccezioni», nel quale figurano in particolare gli articoli 2, 3 e 4 che riguardano, rispettivamente, il diritto di comunicazione di opere al pubblico, il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, nonché il diritto di distribuzione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 Il sig. ********, residente a Tolosa (Francia), afferma di essere l’autore, il compositore e l’interprete di dodici canzoni registrate dal gruppo ************ su un disco in vinile.
10 Dopo aver scoperto che tali canzoni erano state riprodotte senza la sua autorizzazione su un compact disc (CD) prodotto in Austria dalla Mediatech, e poi commercializzato dalle società britanniche ****** o ***** mediante diversi siti Internet accessibili dal suo luogo di residenza a Tolosa, il 12 ottobre 2006 il sig. ******** ha citato la Mediatech dinanzi al Tribunal de grande instance de Toulouse (Tribunale di primo grado di Tolosa) al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto a causa della violazione dei suoi diritti d’autore.
11 La Mediatech ha eccepito l’incompetenza dei giudici francesi. Con un’ordinanza del 14 febbraio 2008 il giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Toulouse ha respinto tale eccezione di incompetenza in quanto la mera circostanza che il sig. ******** abbia potuto acquistare i dischi in questione a partire dal suo luogo di residenza in Francia, su un sito Internet accessibile al pubblico francese, era sufficiente a stabilire un collegamento sostanziale tra i fatti e il danno asserito, tale da giustificare la competenza del giudice adito.
12 La Mediatech ha proposto appello avverso tale sentenza adducendo che i CD erano stati prodotti in Austria, Stato in cui essa ha la propria sede, su richiesta di una società britannica che li commercializza mediante un sito Internet. Pertanto, essa ritiene che gli unici giudici competenti siano quelli del luogo del domicilio del convenuto, che si trova in Austria, o quelli del luogo in cui si è verificato il danno, vale a dire quelli del luogo in cui è stato commesso l’illecito contestato, cioè il Regno Unito.
13 Con una sentenza del 21 gennaio 2009 la Cour d’appel de Toulouse (Corte d’appello di Tolosa) ha escluso la competenza del Tribunal de grande instance de Toulouse, in quanto il luogo del domicilio del convenuto è l’Austria e il luogo in cui si è verificato il danno non poteva trovarsi in Francia, senza che fosse necessario esaminare le rispettive responsabilità della Mediatech e delle società ****** o *****, non essendo stata dedotta la complicità di queste ultime con la Mediatech.
14 Il sig. ******** ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo la violazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento. Egli ha affermato che la competenza del giudice francese è fondata e che il suo ricorso è stato indebitamente respinto.
15 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 5, punto 3, del [regolamento] debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore commessa mediante la messa in rete di contenuti su un sito Internet,
– la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, al fine di ottenere il risarcimento del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito,
o
– occorre inoltre che detti contenuti siano o siano stati destinati a un pubblico situato all’interno di detto Stato membro, oppure che sia ravvisabile un altro nesso di collegamento.
2) Se occorra rispondere nello stesso modo alla prima questione pregiudiziale anche nel caso in cui l’asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore non consegua alla messa in rete di contenuti dematerializzati, ma, come nel caso di specie, all’offerta in rete di un supporto materiale che riproduce detto contenuto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

16 Il governo austriaco ha eccepito l’irricevibilità delle questioni pregiudiziali. Queste ultime sarebbero ipotetiche rispetto alle circostanze del procedimento principale, in quanto riguarderebbero non già l’atto di riproduzione commesso dalla Mediatech, bensì atti successivi di distribuzione compiuti dalle società britanniche interessate. L’esposizione dei fatti del procedimento principale non consentirebbe di appurare se la Mediatech abbia organizzato la distribuzione dei CD da parte delle citate società oppure se abbia un qualsivoglia legame con queste ultime.
17 In ogni caso, il governo citato è dell’avviso che la prima questione pregiudiziale sia irricevibile, in quanto parte dall’erronea premessa che un contenuto dematerializzato, vale a dire l’opera in quanto tale, è stato offerto in rete, mentre l’offerta oggetto del procedimento principale riguardava soltanto un supporto materiale che riproduce detto contenuto.
18 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto quando risulta manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C-11/07, Racc. pag. I-6845, punto 28, nonché del 20 giugno 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).
19 La Corte ha altresì precisato che la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 2 aprile 2009, Elshani, C-459/07, Racc. pag. I-2759, punto 42).
20 Nel caso di specie, è pacifico che il giudice del rinvio è stato adito per esaminare l’asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore derivante dall’offerta in rete di un supporto materiale che riproduce un’opera protetta e che la questione se i giudici francesi siano competenti a conoscere di detta violazione costituisce l’oggetto stesso del procedimento principale. Alla luce dell’insieme degli elementi di cui dispone la Corte, risulta infatti che l’esito di tale controversia dipenderà dalla risposta fornita alle questioni pregiudiziali, le quali si prestano inoltre a una riformulazione.
21 Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

Nel merito

22 Con le sue questioni, che occorre riformulare, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente a conoscere dell’azione per responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito.
23 Per rispondere a tali questioni, occorre rammentare anzitutto che le disposizioni del regolamento devono essere interpretate in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità di quest’ultimo (sentenza del 16 maggio 2013, ******, C-228/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
24 In deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede alcune attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo (sentenza ******, cit., punto 23).
25 Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire costituisce una regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento (sentenza ******, cit., punto 24).
26 Ciò non toglie che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», riportata dall’articolo 5, punto 3, del regolamento, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo dell’evento causale che è all’origine di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenza ******, cit., punto 25).
27 Al riguardo emerge da costante giurisprudenza che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenza ******, cit., punto 26).
28 Poiché l’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata supra al punto 26 deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, può essere validamente adito solo il giudice nel cui distretto sia situato l’elemento di collegamento pertinente (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, ************** e *******, C-133/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).
29 Occorre osservare che, nel caso di specie, contrariamente alle circostanze da cui è scaturita la citata sentenza ******, il procedimento principale non verte sulla possibilità di citare in giudizio, in base al luogo dell’evento generatore, uno dei presunti autori del danno dedotto dinanzi al giudice adito. È infatti pacifico che tale luogo non si trovi nel distretto del giudice adito dal sig. ********. Si pone, invece, la questione se tale giudice sia competente in base alla concretizzazione del danno dedotto.
30 Occorre pertanto determinare concretamente le circostanze in cui, ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento, il danno derivante da un’asserita violazione dei diritti patrimoniali di un autore si concretizza o può concretizzarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha riprodotto l’opera dell’autore su un supporto materiale che è stato poi venduto tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito.
31 La Corte ha già interpretato l’articolo 5, punto 3, del regolamento in casi in cui sono state dedotte violazioni commesse per mezzo di Internet e che possono quindi concretizzarsi in numerosi luoghi (v. sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e ********, C-509/09 e C-161/10, Racc. pag. I-10269, nonché del 19 aprile 2012, *************, C-523/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).
32 Dalla suddetta giurisprudenza risulta, anzitutto, che il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi di tale disposizione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato (v., in tal senso, sentenza Wintersteiger, cit., punti da 21 a 24).
33 In secondo luogo, il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v. sentenza Wintersteiger, cit., punto 25).
34 Infine, risulta da tale giurisprudenza, in terzo luogo, che, conformemente agli obiettivi ricordati al punto 27 della presente sentenza, nell’individuare il luogo della concretizzazione del danno al fine di attribuire a un giudice la competenza a conoscere di un’asserita violazione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è importante anche considerare quale giudice sia in grado di valutare meglio degli altri il merito della violazione dedotta (citate sentenze eDate Advertising e ********, punto 48, nonché Wintersteiger, punto 27).
35 In applicazione di tali principi, ai fini dell’individuazione del luogo della concretizzazione del danno asseritamente causato tramite Internet, la Corte ha distinto le violazioni dei diritti della personalità da quelle di un diritto della proprietà intellettuale e industriale.
36 Pertanto, la presunta vittima di una violazione dei diritti della personalità commessa per mezzo di un contenuto messo in rete, protetti in tutti gli Stati membri, sulla base della concretizzazione del danno può esperire un’azione per responsabilità dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio il suddetto contenuto sia accessibile oppure lo sia stato. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito (v. sentenza eDate Advertising e ********, cit., punto 52). Inoltre, poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di una violazione commessa per mezzo di un’informazione messa in rete può essere valutato meglio dal giudice del luogo in cui tale soggetto possiede il proprio centro di interessi, la presunta vittima può scegliere di adire, per la totalità del danno cagionato, soltanto il giudice di tale luogo (sentenza eDate Advertising e ********, cit., punto 48).
37 Per contro, la deduzione di una violazione di un diritto della proprietà intellettuale e industriale, la cui tutela derivante da un atto di registrazione è limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, deve essere dedotta davanti ai giudici di quest’ultimo. Infatti, sono i giudici dello Stato membro di registrazione che possono meglio valutare se sussista effettivamente una violazione del diritto in questione (v. in tal senso, a proposito dei marchi nazionali, sentenza Wintersteiger, cit., punti 25 e 28).
38 Occorre verificare in che misura i precetti dei precedenti giurisprudenziali succitati si applichino alle violazioni dei diritti d’autore fatte valere.
39 Anzitutto, occorre rilevare che i diritti patrimoniali di un autore sono certamente soggetti, al pari dei diritti correlati a un marchio nazionale, al principio di territorialità. I suddetti diritti patrimoniali, in forza in particolare della direttiva 2001/29, devono tuttavia essere protetti automaticamente in tutti gli Stati membri, sicché essi in funzione del diritto sostanziale applicabile possono essere violati in ciascuno di essi.
40 Al riguardo si deve precisare anzitutto che le questioni se, da un lato, sussistano le condizioni per ritenere che un diritto protetto nello Stato membro del giudice adito sia stato violato e, dall’altro, se tale violazione sia imputabile al convenuto attengono all’esame nel merito effettuato dal giudice competente (v., in tal senso, sentenza Wintersteiger, cit., punto 26).
41 Infatti, nella fase dell’esame della competenza di un giudice a conoscere di un danno, l’individuazione del luogo della concretizzazione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento non può dipendere da criteri che sono propri al suddetto esame nel merito e non figurano in tale disposizione. Quest’ultima prevede infatti, come unica condizione, il fatto che un danno sia avvenuto o possa avvenire.
42 Infatti, contrariamente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, che è stato interpretato nella sentenza del 7 dicembre 2010, ****** e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, Racc. pag. I-12527), l’articolo 5, punto 3, del citato regolamento non esige in particolare che l’attività in questione sia «diretta verso» lo Stato membro del giudice adito.
43 Ne consegue che, per quanto riguarda la dedotta violazione di un diritto patrimoniale d’autore, la competenza a conoscere di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è già stabilita, a favore del giudice adito, dato che lo Stato membro nel cui territorio si trova tale giudice tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e il danno dedotto può concretizzarsi nel distretto del giudice adito.
44 In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’eventualità che tale danno si concretizzi deriva in particolare dalla possibilità di procurarsi, per mezzo di un sito Internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell’opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente.
45 Per contro, poiché la tutela accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.
46 Infatti, se detto giudice fosse altresì competente a conoscere il danno cagionato sui territori di altri Stati membri, esso si sostituirebbe ai giudici di tali Stati, mentre questi ultimi sono in linea di principio competenti a conoscere del danno cagionato sul territorio del loro rispettivo Stato membro, alla luce dell’articolo 5, punto 3, del regolamento e del principio di territorialità, e si trovano nella posizione migliore, da un lato, per valutare se siano stati effettivamente violati i diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro interessato e, dall’altro, per determinare la natura del danno cagionato.
47 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente a conoscere di un’azione per responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito. Tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente a conoscere di un’azione per responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito. Tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

Redazione