Permesso di soggiorno Ue in fotocopia: l’immigrato non può essere espulso senza prima verificare la veridicità del permesso (Cass. n. 10383/2013)

Redazione 03/05/13
Scarica PDF Stampa

Ordinanza

Rileva

Il Collegio che il relatore designato nella, relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
Che il cittadino serbo N.M. venne attinto da decreto di espulsione 14.11.2010 emesso dal Prefetto di Roma e si oppose innanzi al Giudice dì Pace allegando sia la sua disponibilità di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato della Romania sia la sua condizione di inespellibilità in quanto coniugato con cit­tadina romeno e padre-convivente con due minori della stessa cittadinanza;
Che il Giudice di Pace dì Roma con decreto 15.6.2011 ha manifestato dubbi sulla identità del ricorrente, ha negato fondamento alla circostanza del matrimonio, in quanto non, tradotto l’atto che lo comprovava, ed ha negato capacità probatoria al permesso della Romania perché prodotto in copia;
Che il provvedimento e ricorribile per cassazione ed è, stato fatto segno a ricorsi per cassazione in data 18.06.2011 al quale non ha resistito l’intimata amministrazione;
Che ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 15.6.2011, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dall’art. 47 della legge n. 69 del 2009;
Che il ricorso è stato notificato al Prefetto, legittimato, presso l’Avvocatura Generale (che non aveva provveduto alla difesa dell’UTG innanzi al Giudice dei merito) e pertanto la notifica devesi ritenere nulla e bisognevole di rinnovazione;
Che quanto alle censure svolte, se è priva di consistenza quella che invoca l’applicazione dell’art. 19 c. 2 lett. C del d.lgs. 286/1998, essendo il divieto de quo riservato alla coesione familiare con cittadino italiano, ed essendo il coniuge con cittadino di paese europeo operante quale condizione di stabilizzazione solo per l’extracomunitario detentore di carta di soggiorno (Cass. 17346 del 2010), appare plausibile la censura afferente il rifiuto dei GdP di esaminare il permesso di soggiorno prodotto in fotocopia, essendo onere del giudice stesso richiedere la esibizione dell’originale e di una sua traduzione autenticata, in ipotesi di dubbio sulla sua portata, ma certamente non potendosi disattendere, senza aver adempiuto a tal onere la allegazione della disponibilità di un titolo di soggiorno rilasciato da alta paese dell’U.E.

Osserva

Il Collegio alla adunanza del 18.4.2012 ha ordinato la rinnovazione della notifica entro gg. 60 e l’incombente, a seguito della comunicazione 2.5.2012 del provvedimento, è stato da parte ricorrente tempestivamente espletato (in data 26.6.2012) e la cancelleria ha attestato il 30.11.2012 che il prefetto intimato non ha svolto alcuna difesa.
Venendo quindi all’esame della proposta contenuta nella relazione il Col­legio ritiene la stessa affatto condivisibile, con il conseguente accogli­mento del motivo che censura la emessa valutazione da parte del GdP, previa le proprie iniziative di verifica, dei titolo di soggiorno UE indicato dall’interessato. Si cassa pertanto, con rinvio anche per le spese, in relazione al motivo accolto al Giudice di pace di Roma che provvederà a nuovamente esaminare l’opposizione facendo applicazione dei principio sopra sottolineato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

Redazione