Permesso di soggiorno per “ricerca di occupazione”: deve necessariamente indicare un termine invalicabile (Cons. Stato n. 129/2012)

Redazione 16/01/12
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FATTO E DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina marocchina, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato più volte.
Successivamente il datore di lavoro ha risolto il rapporto con decorrenza dal 19 dicembre 2008 e l’interessata si è trovata nello stato di “ricerca di occupazione” continuando ad usufruire del permesso di soggiorno di cui era in possesso. Scaduto questo permesso, ne ha ottenuto uno nuovo con la causale “ricerca occupazione”, valido fino al 3 dicembre 2010.
La richiesta di un ulteriore rinnovo (ancora a titolo di “ricerca occupazione”) è stata “dichiarata irricevibile” (rectius respinta) con una motivazione assai sintetica, ma il cui senso è sufficientemente comprensibile. In sostanza l’amministrazione ritiene che l’interessata abbia consumato il termine massimo per la durata del soggiorno per “ricerca occupazione”, secondo il combinato disposto dell’art. 22 del t.u. n. 286/1998 e dell’art. 37 del d.P.R. n. 394/1999.
2. La straniera ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto. Quest’ultimo lo ha respinto con sentenza n. 891/2011.
L’interessata ha quindi proposto appello davanti a questo Consiglio.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ha ravvisato i presupposti per la definizione immediata della controversia, come previsto dall’art. 60 del codice del processo amministrativo.
3. Conviene rilevare innanzi tutto, in punto di fatto, che dopo la risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a decorrere dal 19 dicembre 2008, l’appellante non ha stabilito altri rapporti di lavoro. Perciò, quando la Questura ha emesso il provvedimento impugnato in primo grado, l’8 febbraio 2011, lo stato di disoccupazione durava ininterrottamente da più di due anni.
Questi aspetti di fatto si possono ritenere incontroversi. In effetti, l’interessata, nel tentativo di dimostrare che essa dispone tuttavia di mezzi di sostentamento, fa riferimento all’aiuto che le proviene da altre persone con cui ha legami familiari e parafamiliari.
Ma se questo è vero, ne consegue che il rigetto della domanda di rinnovo del permesso per “ricerca occupazione” era un atto piuttosto dovuto che legittimo, come si mostrerà qui di seguito.
6. La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui all’art. 22 del t.u. n. 286/1998, si basa sul principio che detto tipo di permesso di soggiorno presuppone un regolare rapporto di lavoro in atto. Altrimenti, il permesso di soggiorno a questo titolo non può essere rilasciato, e se scaduto non può essere rinnovato. Lo stesso visto d’ingresso non può essere rilasciato se non in presenza di una formale e documentata proposta di assunzione
Un’applicazione rigida di questo principio potrebbe portare alla conseguenza che, risolvendosi il rapporto di lavoro, cessi automaticamente anche il permesso di soggiorno. Il legislatore, tuttavia, ha voluto evitare un esito così dirompente, e ha dettato il comma 11 dell’art. 22, del seguente tenore:
«La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno…. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi» (prima della legge n. 189/2002 quest’ultimo termine era di un anno).
Questa disposizione è integrata dal regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999), il cui art. 37, commi 4 e 5, dispone: « 5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste (…). – 6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente».
7. L’attuale appellante ha usufruito di questa normativa. Infatti, dal momento in cui il suo rapporto di lavoro è stato risolto (19 dicembre 2008) ha potuto godere del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui era in possesso, sino al termine della sua validità; e poi ha conseguito un nuovo permesso “per ricerca occupazione” fino al 3 dicembre 2010: un tempo largamente superiore al “minimo garantito” di sei mesi di cui all’art. 22, t.u..
Il regolamento è esplicito nel senso che il permesso di soggiorno “per ricerca occupazione” non può essere ulteriormente rinnovato o prorogato, una volta che l’interessato abbia usufruito (sia pure inutilmente) del tempo garantitogli dalla legge.
Come si è detto, l’impugnato diniego di rinnovo appare doveroso, più che legittimo.
8. L’appellante prospetta la tesi che il regolamento contrasti con il disposto della legge, nella parte in cui esclude il rinnovo del permesso per ricerca occupazione. La tesi si basa sulla circostanza che l’art. 22 t.u. garantisce allo straniero in ricerca di occupazione un periodo «non inferiore a sei mesi» ma non stabilisce un limite massimo. Secondo questa tesi, il permesso di soggiorno per ricerca occupazione potrebbe, anzi dovrebbe, venire rinnovato all’infinito.
Al Collegio pare evidente che non sia questo il senso dell’art. 22 del testo unico. Appartiene invece alla logica del sistema che lo stato di “ricerca occupazione” abbia un termine invalicabile. Questo termine coincide, di norma, con quello di residua validità del permesso di soggiorno in corso al momento della cessazione del precedente rapporto di lavoro; tuttavia, se il periodo di validità residua è inferiore a sei mesi, l’ordinamento prevede il rilascio di un nuovo permesso (uno solo) in modo che l’interessato abbia complessivamente sei mesi di tempo per procurarsi un nuovo contratto di lavoro.
Le disposizioni del regolamento rappresentano dunque la coerente esplicitazione di princìpi già impliciti nella legge.
Su questo punto, del resto, la giurisprudenza è costante e le conclusioni si possono ritenere pacifiche.
9. Va notato che la normativa in esame non lascia margini per valutazioni di altro tipo, riferite ad esempio alla situazione familiare della persona interessata, alla lunga durata del suo soggiorno in Italia, o alla presenza di adeguati mezzi di sostentamento.
Questi aspetti potranno venire in rilievo, semmai, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad es.: per motivi familiari) qualora ne venga fatta richiesta documentata.
10. Quanto all’applicazione dell’art. 5, comma 5, del t.u., nella parte aggiunta dal decreto legislativo n. 5/2007, si osserva che non ne sussistono i presupposti, perché la disposizione si riferisce essenzialmente a coloro che abbiano usufruito di un provvedimento di ricongiungimento familiare e non è questo il caso.
11. In conclusione, l’appello va respinto.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

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