Per la sospensione dal pubblico servizio occorrono concreti presupposti cautelari (Cass. pen. n. 38763/2012)

Redazione 04/10/12
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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 3 ottobre 2011, decidendo sull’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal P.M. contro il provvedimento del Gip del Tribunale di Como, che il 12 lugllo precedente aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura interdittiva di cui all’art. 289 cod. proc. pen. nei confronti di M. M. brigadiere della Guardia di Finanza, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 317, 479 e 368 cod. pen., applicava al predetto la sollecitata cautela in relazione ai soli reati dl falso e di calunnia, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza (che escludeva per il reato di concussione) e l’esigenza di scongiurare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagato, deducendo: 1) violazione dell’art. 289, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata la misura adottata, senza procedere al preventivo interrogatorio; 2) violazione dl legge e contraddittorietà della motivazione, per essere stato ravvisato il pericolo di recidiva essenzialmente nella circostanza che egli non si era presentato all’interrogatorio fissato per il giomo 29/06/2011, adducendo un impedimento di salute, rivelatosi non corrispondente al vero, aspetto questo non dedotto dal P.M. nell’originaria richiesta di riesame; 3) violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; 4) carenza dl motivazione sulla ritenuta sussistenza del gravi indizi di colpevolezza.
La difesa del M., inoltre, ha depositato in data 20/02/2012 memoria, con la quale illustra più diffusamente il vizio di motivazione dell’ordlnanza impugnata in tema di gravi indizi, anche alla luce di quanto emergeva dalla sentenza di assoluzione (pronunciata nelle more) di D. S. dal reato di istigazione a delinquere, i cui dati fattuali interferirebbero con i reati ipotizzati a carico del M.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, osserva la Corte che l’ordinanza impugnata è congruamente e logicamente motivata nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria e non è posta in crisi dalle censure articolate in ricorso, che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa interpretazione dei fatti.
Le valutazioni fatte dal giudice che ha definito, successivamente, il diverso e indirettamente connesso procedimento a carico dello S. non possono essere acriticamente recepite in questa sede, ma dovranno eventualmente costituire oggetto di riflessione nel celebrando giudizio di merito a carico del M.
Coglie nel segno, invece, la doglianza con la quale si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze dl cautela, ravvisate nel pericolo dl reiterazione di analoghe condotte delittuose.
La motivazione sul punto, che ribalta quella del Gip, è meramente assertiva e tatologica. Il mero riferimento alla «gravità dei fatti» e alla «disinvoltura con cui sono stati commessi» non è, di per sé, indicativo di un concreto e attuale pericolo di recidiva specifica; né tale pericolo può essere ravvisato nella circostanza, a cui pure si è fatto riferimento, che l’indagato ritenne di non presentarsi dinanzi al Gip per l’interrogatorio, adducendo di essere impedito per ragioni di salute, risultate non corrispondenti al vero.
Il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati.
2. Poiché non emergono dagli atti, quanto alle esigenze cautelari, aspetti inesplorati o meritevoli di ulteriore approfondimento, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso l’8 marzo 2012

Redazione