Per il risarcimento del danno morale vale il criterio dell’effettiva convivenza con il de cuius (Cass. n. 12915/2012)

Redazione 24/07/12
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Svolgimento del processo

Il (omissis) in (omissis) si è verificato lo scontro fra un furgone condotto da N.D., di proprietà di un Consorzio oggi confluito nella s.p.a. **** – Isontina Reti Integrate e Servizi, assicurato con la s.p.a. INA Assitalia, ed il trattore agricolo di proprietà e condotto da Br.Ot., coperto da assicurazione della s.p.a. Unipol.

Nel sinistro è deceduto C.E., trasportato sul furgone. Nel 1991 la moglie e due figlie del C. hanno proposto davanti al Tribunale di Gorizia domanda di risarcimento dei danni contro il N., il Consorzio e l’Assitalia. La controversia si è conclusa con sentenza n. 3/2006 della Corte di appello di Trieste, passata in giudicato, che ha confermato l’attribuzione della responsabilità dell’incidente ai due conducenti in ugual misura, ed ha quantificato le somme spettanti alle attrici in risarcimento dei danni in Euro 50.000,00 in favore della vedova e in Euro 25.000,00 a testa in favore delle due figlie; oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi di mora; con la precisazione che nei confronti di Assitalia la condanna operava nei limiti del massimale di polizza di L. 20.000.000 (Euro 10.329,14).

Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2007 hanno proposto domanda di risarcimento dei danni altri parenti ed eredi del defunto C.E., in particolare: il figlio C.A.; gli eredi del fratello, C.D. ( ******, vedova, G., L. e C.R., figlie), e le eredi dell’altro fratello, c.m. ( B.G., vedova; P., An., Gi. e ******, figlie).

Questi hanno convenuto davanti al Tribunale di Gorizia le soc. IRIS ed Assitalia, per sentirle condannare in solido al pagamento di Euro 70.000,00 in favore del figlio; di Euro 15.000,00 complessivi in favore degli eredi di C.D., e di Euro 15.000,00 complessivi in favore delle eredi di c.m.: somme commisurate alla sola quota di corresponsabilità attribuita al N. ed alle convenute. **** si è costituita, resistendo alle domande sulla base di varie eccezioni. Ha chiesto che Assitalia fosse condannata a manlevarla oltre i limiti del massimale, considerata la sua inala gestio, ed ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il N., il Br. e la s.p.a. Unipol, per sentirli condannare in via di regresso a rimborsarle le somme che fosse stata in ipotesi condannata a pagare agli attori.

Unipol e N. si sono costituiti, resistendo alle domande, mentre il Br. è rimasto contumace.

Disposto il mutamento del rito, con termine al 16.12.2008 per il deposito di memorie integrative, si è costituita anche Assitalia, resistendo alle domande di **** ed eccependo il giudicato formatosi a seguito della sentenza nr 3/2006 della Corte di appello di Trieste, nella parte in cui l’ha condannata al pagamento del solo massimale.

Gli attori hanno rinunciato alla domanda nei confronti di Assitalia, mentre **** – con memoria integrativa 17 novembre 2008 – ha eccepito che con D.P.R. 4 agosto 1984, n. 517, i massimali RCA sono stati elevati a L. 400 milioni per persona e che quindi Assitalia non aveva esaurito l’intero suo debito.

A seguito di ciò nell’udienza di discussione gli attori hanno riproposto la domanda di condanna di INA Assitalia al risarcimento dei danni, in solido con ****.

Con sentenza n. 630/2009 il Tribunale di Gorizia ha quantificato le somme spettanti agli attori in risarcimento dei danni morali in Euro 70.000,00 in favore del figlio, C.A.; in Euro 5.000,00 complessivi in favore degli eredi di C.D., ed in Euro 10.000,00 complessivi in favore delle eredi di c.m., ed ha condannato al pagamento **** e INA Assitalia, in via solidale.

Proposto appello principale da INA e incidentale da ****, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Trieste – in parziale riforma della sentenza di primo grado -ha revocato la condanna a carico di INA Assitalia; ha ridotto ad Euro 5.000,00 la somma spettante agli eredi di c.m.; ha condannato il N. a rivalere IRIS di tutte le somme che questa è tenuta a pagare ai danneggiati, ivi incluse le spese legali, ad eccezione di quelle liquidate in favore di Unipol, ed ha respinto ogni altra domanda di ****, a carico della quale ha posto le spese processuali sostenute dagli appellati C. e Unipol per l’intero giudizio.

IRIS propone otto motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso INA-Assitalia e i danneggiati C..

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha assolto INA dalle domande dei danneggiati con la motivazione che la rinuncia all’azione da essi manifestata con la memoria 13.11.2008 ha estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, sicchè la nuova richiesta formulata all’udienza di discussione è da ritenere domanda nuova, tardivamente proposta. L’ha poi assolta dalle domande di manleva proposte da **** con la motivazione che la questione è coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 3/2006 della Corte di appello di Trieste, e che l’eccezione relativa all’incremento del massimale ad opera del D.Lgs. n. 517 del 2006 è stata tardivamente proposta solo con la memoria integrativa, depositata dopo il mutamento del rito.

2.- Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1301 cod. civ., la ricorrente assume che, nel costituirsi in appello, essa aveva eccepito che la rinuncia degli attori alla domanda, ove fosse stata ritenuta efficace, avrebbe prodotto gli effetti di cui all’art. 1301 cod. civ., secondo cui la remissione del debito in favore di uno dei debitori in solido libera anche i condebitori, salvo che il creditore formuli espressa riserva del suo diritto nei confronti degli altri.

In tal caso il creditore è tenuto a detrarre dal debito verso i condebitori la quota gravante sul debitore liberato. Poichè è indubbio che gli attori abbiano riservato i loro diritti nei confronti di ****, essi sono tenuti a detrarre dalla somma dovuta da **** l’importo che avrebbe dovuto essere pagato da INA, cioè quello di L. 400 milioni, corrispondente al massimale di legge.

3.- Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento ed omessa motivazione, poichè la Corte di appello non ha pronunciato sulla suddetta eccezione.

4.- I motivi, che vanno congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

Vero è che la Corte di appello non ha pronunciato sul punto, ma l’omessa pronuncia si spiega con l’implicito rilievo della manifesta infondatezza dell’eccezione non esaminata, dovendosi escludere che nella fattispecie ricorrano gli estremi della remissione del debito.

La rinuncia all’azione non manifesta inequivocabilmente, di per sè, la volontà di rinunciare al credito, ma solo il venir meno dell’interesse ad agire giudizialmente contro la compagnia assicuratrice.

Gli attori hanno cioè rinunciato alla domanda non per liberare Assitalia dal suo debito, ma nella convinzione che non esistesse più alcun debito da cui liberarla, avendo essa versato oltre L. 20.000.000. Tanto è vero che hanno riproposto la domanda di pagamento dopo che **** ha eccepito che il massimale obbligatorio era stato elevato per legge a L. 400 milioni.

Il dispositivo della sentenza impugnata è quindi corretto, salvo integrazione della motivazione.

5.- Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 2909 cod. civ., **** impugna il capo della sentenza di appello che ha respinto la domanda di manleva da essa proposta contro INA Assitalia, rilevando di ufficio il giudicato esterno formatosi sulla circostanza che Assitalia è tenuta a rispondere solo entro i limiti del massimale assicurato.

Assume che l’efficacia vincolante del giudicato è da escludere qualora fra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta a coloro che sono stati posti in condizione di intervenire nel processo (richiama Cass. n. 19492/2007 e n. 12545/2001); e rileva che, nel caso in esame, gli attori in giudizio sono diversi da quelli nei confronti dei quali si è formato il giudicato.

5.1.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere parzialmente corretta e integrata la motivazione. La sentenza impugnata ha così motivato: “stante la rinuncia degli attori alla domanda nei confronti di Assitalia, va escluso che *********** nel presente giudizio possa ridiscutere il limite del massimale entro cui l’appellante è tenuta a rispondere, tenuto conto che la sentenza n. 3/2006 …ha statuito con efficacia di giudicato. … in ordine al limite del massimale Assitalia”.

La motivazione è insufficiente ed illogica, poichè la rinuncia degli attori alla domanda contro Assitalia non poteva esplicare alcuna efficacia sulla domanda di **** di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice, considerato che gli attori non hanno rinunciato a far valere la responsabilità di ****.

La vera ragione che giustifica l’efficacia del giudicato è quella, indicata dalla resistente, che sia Assitalia, sia **** (tramite il Consorzio al quale è subentrata) erano parti della vertenza in cui si è formato il giudicato, sì che la responsabilità di Assitalia entro i limiti del massimale è stata accertata nel contraddittorio fra le medesime parti del presente giudizio.

La circostanza che alla vertenza siano rimasti estranei gli attori è di per sè sola irrilevante, non avendo la ricorrente dedotto alcuna circostanza od argomentazione idonea a dimostrare che ciò abbia determinato l’insorgere di un suo interesse, giuridicamente rilevante e prima insussistente, ad eccepire l’inefficacia del giudicato (in ipotesi, la circostanza che solo a seguito delle nuove domande attrici il massimale assicurato è risultato incapiente e inidoneo a garantirle la copertura del sinistro).

6.- Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 414 e 426 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto infondata la sua domanda di accertamento della responsabilità di INA per c.d. mala gestio a titolo di colpa, e inammissibile perchè tardiva la domanda di accertamento del dolo della società – la quale ha taciuto che il massimale assicurato era superiore a quello di L. 20 milioni per persona – perchè proposta solo dopo il mutamento del rito, con la memoria integrativa 14 novembre 2008. Assume che, in caso di mutamento del rito, ben possono le parti integrare le domande proposte con gli atti introduttivi, e possono anche proporre nuove eccezioni; che in ogni caso l’asserita inammissibilità di domande ed eccezioni nuove non è rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepita dalle parti interessate, eccezione che nella specie nessuno ha sollevato.

6.1.- Il motivo non è fondato.

Debbono essere condivise sul punto le eccezioni della resistente INA, secondo cui la domanda proposta da **** configura un’azione di mala gestio impropria che, a differenza dell’azione proponibile direttamente dall’assicurato (ed. mala gestio propria), ha natura contrattuale e si fonda sull’inosservanza dei doveri di correttezza e di buona fede che gravano sui contraenti nell’esecuzione del contratto.

Trattasi perciò di azione che richiede accertamenti in fatto autonomi e diversi da quelli dibattuti nel giudizio attinente alla responsabilità civile, qual è quello instaurato nel caso in esame dagli attori contro le società convenute. I relativi presupposti avrebbero dovuto essere quindi specificamente dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e, se prospettati successivamente, costituiscono domanda nuova.

La ricorrente non ha dimostrato se, in che termini e con quale specifico contenuto, abbia proposto la domanda di condanna per mala gestio nel giudizio di primo grado, sì da potervi ravvisare un’anticipazione della domanda di condanna in relazione all’incremento del massimale. Nè la questione figura fra le domande proposte con l’atto di appello, dettagliatamente riportate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 11-12).

Correttamente quindi la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la domanda, considerato anche il principio enunciato da questa Corte e richiamato dalla resistente, per cui “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina -neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all’art. 426 cod. proc. civ. per l’integrazione degli atti introduttivi – la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi” (Cass. civ., Sez. 3, 22 aprile 2010 n. 9550; v. anche Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2010 n. 20269): principio che deve essere qui confermato.

7.- Con il settimo motivo, denunciando violazione dell’art. 2059 cod. civ., **** lamenta che la Corte di appello abbia liquidato agli attori i danni morali solo in considerazione dell’oggettiva esistenza del rapporto parentale, senza alcun riferimento alla prova, anche meramente presuntiva, che i rapporti affettivi con il defunto fossero tali da giustificare la domanda risarcitoria.

Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno morale non può essere ravvisato in re ipsa, ma deve essere dimostrato, ancorchè con il mero riferimento a circostanze idonee a fornire elementi presuntivi o fondati sulla comune esperienza (Cass. civ. n. 26972/2008). Rileva che gli attori non hanno dedotto alcuna prova, nè svolto attività meramente assertiva, circa le componenti del danno, sì da giustificare quanto meno la presunzione dell’esistenza di legami affettivi con il defunto, meritevoli di essere risarciti con le somme concretamente liquidate, e tali da poter essere eventualmente smentite tramite la deduzione di prova contraria.

8.- Con l’ottavo motivo denuncia vizi di motivazione con particolare riguardo alla liquidazione dei danni in favore dei fratelli, rilevando la contraddittorieta insita nella motivazione che, dopo avere premesso che la circostanza dedotta dal Tribunale – secondo cui i rapporti affettivi si desumono dal fatto che gli attori e la famiglia del defunto vivevano tutti in un piccolo centro – non è supportata da alcun elemento di prova, ha ciò nonostante liquidato agli eredi dei fratelli pressochè le medesime somme stabilite dal Tribunale, sebbene gli attori non abbiano neppure riproposto in appello le prove dedotte in primo grado al fine di dimostrare il legame affettivo tra i fratelli.

9.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono fondati sotto il profilo dell’insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte di appello ha attribuito il risarcimento dei danni morali in mancanza di ogni allegazione probatoria, idonea a giustificare anche la mera presunzione dell’esistenza dei danni.

Con riguardo al figlio, l’esigenza della prova specifica risulta attenuata, quanto all’esistenza del danno, ma occorrono elementi più specifici al fine di giustificare l’entità della somma attribuita, in particolare quanto all’effettiva sussistenza del rapporto di convivenza con il genitore e considerata anche la disparità dell’importo liquidato rispetto alle somme a suo tempo attribuite alle due figlie (Euro 25.000,00 a testa), che appare difficilmente giustificabile solo con riferimento alla “non attualità dei valori”, a cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata. Ma soprattutto per quanto concerne le somme liquidate agli eredi dei due fratelli, va ribadito il principio per cui il giudice è tenuto ad indicare gli elementi che a suo avviso dimostrano l’esistenza dei danni morali e giustificano l’entità delle somme liquidate in riparazione (anche solo con riferimento ai criteri equitativi di valutazione); nonchè il principio per cui, al di fuori del ristretto ambito della famiglia nucleare, la situazione di convivenza è il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, che si possono ritenere caratterizzate da autentici e reciproci legami affettivi, dalla pratica della solidarietà e dal sostegno economico (Cass. civ. Sez. 3, 16 marzo 2012 n. 4253). In mancanza del rapporto di convivenza, la prova dell’effettiva sussistenza e risarcibilità dei danni morali deve essere fornita in termini particolarmente rigorosi, tramite la deduzione e la dimostrazione di altre, specifiche circostanze idonee a giustificare la sussistenza di vincoli affettivi meritevoli di compensazione in denaro.

10.- In accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata nei corrispondenti capi, con rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, affinchè decida la controversia con congrua e logica motivazione, uniformandosi ai principi sopra indicati.

La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

11.- Il ricorso proposto da **** contro Assitalia deve essere rigettato, restando le domande di merito definite dalla sentenza impugnata.

Considerata la natura della controversia e la delicatezza delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione fra **** e Assitalia.

P.Q.M.

 

La Corte di cassazione accoglie il settimo e l’ottavo motivo del ricorso proposto dalla s.p.a. Iris contro C.A. e contro gli altri danneggiati, e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Rigetta il ricorso proposto da **** contro la s.p.a. INA Assitalia e compensa fra le stesse parti le spese del giudizio di cassazione.

Redazione