Pensione dipendente pubblico: le controversie relative all’an ovvero al quantum del trattamento di pensione sono di stretta competenza e giurisdizione della Corte dei Conti (Tar Calabria, Catanzaro, n. 54/2013)

Redazione 11/01/13
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FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, espone il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Crotone dal 19/11/1971 al 30/11/2010; con decorrenza 01.12.2010 di essere stato collocato a riposo;di aver ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del Comune di Crotone dal 1/12/2010; con determinazione del 18.11.2010 l’Inpdap di Crotone conferiva al ricorrente la pensione a decorrere dall’1/12/2010; con determinazione del 3/7/2012 l’Inps gestione ex Inpdap disponeva l’annullamento e la sostituzione della precedente determinazione.

Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente chiedendone l’annullamento previa sospensiva.

Si costituiva l’INPS chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2013, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

L’amministrazione resistente preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti.

L’eccezione è fondata.

Nel caso di specie, trattandosi di pensione di dipendente pubblico, la controversie relative all’an ovvero al quantum del trattamento di pensione, sono di stretta competenza e giurisdizione della Corte dei Conti. La giurisdizione della Corte dei conti, infatti, si esercita nella materia delle pensioni dei dipendenti pubblici secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. La giurisdizione speciale si fonda non tanto sul carattere pubblico o privato del rapporto d’impiego, quanto sul rilievo che il trattamento pensionistico dei soggetti che si trovano nelle condizioni prima indicate continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico se le amministrazioni pubbliche sono tenute a riversare le contribuzioni previste dalla legge.

La giurisdizione della Corte dei conti ora indicata non è venuta meno per effetto dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione delle controversie specificamente indicate.

Deve essere dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria giurisdizione in favore della Corte dei Conti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013

Redazione