Patteggiamento allargato: a discrezione del giudice il ritiro della patente (Cass. pen. n. 41712/2012)

Redazione 25/10/12
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Ritenuto in fatto e in diritto

F. F. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Piacenza in data 28.1.011 con la quale è stata applicata al predetto, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al ritiro della patente di guida per anni uno, per i reati di cui agli art. 110, 73 d.p.r. 309/90, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione, relativamente all’applicazione da parte del Giudice della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida senza fornire alcuna motivazione delle ragioni poste a fondamento di tale misura.
Il Procuratore ******** ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Piacenza dell’impugnata sentenza limitatamente al ritiro della patente di guida.
Il ricorso è fondato.
L’art. 85 d.p.r. n. 309/90 prevede il ritiro della patente di guida, in conseguenza della condanna per reati in materia di stupefacenti.
Quanto alla natura della misura, dopo un primo orientamento di legittimità che aveva escluso trattarsi di pena accessoria sulla base del rilievo che questa consegue di diritto alla condanna (Cass. sez. VI 21.3.89 n. 4196), mentre il ritiro della patente è espressione di una facoltà discrezionale del giudice, è prevalso l’indirizzo volto (riconoscere al ritiro della patente ex art. 85 d.p.r. 309/90 natura di pena accessoria, pur potendo essere discrezionalmente disposta, in quanto rientra, al pari delle altre pene accessorie “nella categoria delle misure afflittive, limitative di capacità, attività o di funzioni ovvero accrescitive della pena pecuniaria” (Cass. sez. I, 18.6.94, 6.4.94 n. 1535)
Naturalmente, proprio perchè rimesso alla valutazione discrezionale dei giudice, il ritiro della patente di guida, al pari delle altre pene accessorie discrezionali, deve essere specificamente motivato dal giudice quanto alla sussistenza dei suoi presupposti, ovvero con riferimento alla personalità dell’imputato, al fatto addebitatogli, al nesso strumentale fra la misura e i delitti commessi.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, secondo cui “in caso di patteggiamento così detto “allargato”, l’applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida, richiede, stante la sua natura discrezionale, una specifica motivazione da parte del giudice” (Cass., Sez. VI 29.10.09 n. 43308, conformi Cass sez VI, 25.11.2010 n. 41727, Sez. III, 18/12/2008 Rv. 243398).
Nel caso in esame, in cui il ritiro della patente ex art. 35 d.p.r. 309/90 è stato disposto con sentenza di patteggiamento c.d. ”allargato”, previsto e disciplinato dagli artt. 444 e 445 c.p.p., nel testo introdotto dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1 (l’art. 445 c.p.p. consente l’applicazione di pene accessorie nei casi di sentenze di applicazione della pena in misura superiore ai due anni), il Giudice ha omesso qualsiasi motivazione in merito alla sanzione accessoria, riportando il provvedimento di ritiro della patente di guida solo nel dispositivo.
Si impone pertanto, per le suesposte considerazioni, l‘annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa verifica delle condizioni per l’applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, con rinvio al tribunale di Piacenza per nuovo giudizio sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale pena accessoria.
La Corte, annulla con rinvio al Tribunale di Piacenza la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione del ritiro della patente di guida.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2012.

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