Passaggio in giudicato (Cass. n. 21114/2013)

Redazione 16/09/13
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Svolgimento del processo

1 – M..F. , premesso: che nel 1983, con una scrittura privata, il fratello m. le aveva promesso in vendita un rustico in comune di (omissis) ; che, prima che il contratto venisse riprodotto in un rogito notarile, il promittente venditore era deceduto; che non tutti i fratelli, An. , C. , A. , F. , L. , Ma. e S. , eredi di costui assieme alla deducente, si erano dichiarati d’accordo a prestare il consenso al rogito di vendita, costringendola a promuovere, nel 1991, un giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per ottenere una sentenza costitutiva a’ sensi dell’art. 2932 cod. civ.; che nel corso di quel giudizio, mentre i germani F. , L. , Ma. e S. avevano riconosciuto la fondatezza delle pretese dell’attrice, giusta dichiarazione resa al verbale dell’udienza del 25 marzo 1991, i fratelli A. , An. e C. avevano dichiarato di non riconoscere la sottoscrizione del de cujus; che con una separata convenzione dell’8 maggio dello stesso anno, questi ultimi congiunti si erano impegnati a sottoscrivere l’atto di cessione del rustico – relativamente alle quote di loro spettanza – per l’importo complessivo di lire 25 milioni ; che l’adito Tribunale, con sentenza 293/1993, aveva qualificato il contratto come definitivo ma aveva altresì statuito che esso non avrebbe consentito il trasferimento della proprietà, a causa del mancato riconoscimento della sottoscrizione del defunto, senza che l’attrice avesse proposto istanza di verificazione; che nella motivazione di quella sentenza si era dato anche atto della convenzione dell’8 maggio 1991, prodotta in copia fotostatica in quel giudizio, per negare che, attraverso detto negozio, vi fosse stata una revoca del precedente disconoscimento; che detta sentenza era stata confermata in appello e, in prosieguo, era divenuta irrevocabile; citò, con atto notificato nel 1993 innanzi al Tribunale di Brescia, tutti i predetti germani, perché si pronunziasse sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non stipulato, sulla base non più dell’originario contratto preliminare bensì in forza della dichiarazione del marzo 1991 – per i fratelli F. , L. , Ma. e S. – e dell’accordo del maggio successivo per gli altri congiunti.
2 – In questo nuovo giudizio si costituirono solo F.A. , An. e C. : la seconda e la terza, in corso di causa, disconobbero la conformità all’originale della scrittura del maggio 1991, mentre le parti contumaci si presentarono personalmente per riconoscere il diritto dell’attrice, aderendo nel contempo all’accordo intercorso con gli altri fratelli nell’indicato negozio.
3 – La domanda fu respinta con sentenza n. 3020/2003, stante la contestazione della conformità della copia dell’atto all’originale, ritenendosi irrilevante la testimonianza del notaio ******* che l’aveva predisposto – il quale ne aveva confermato il contenuto-vista la natura del contratto e la mancata dimostrazione della perdita incolpevole del documento.
4 – M..F. impugnò detta decisione; F.A. propose a sua volta appello incidentale per la rifusione delle spese; ****** e C. insistettero per il rigetto del gravame; gli altri F. non si costituirono.
5 – La Corte di Appello di Brescia, pronunziando sentenza n. 267/2007, respinse entrambi i gravami, sostenendo la non utilizzabilità in causa della convenzione dell’8 maggio 1991 come rappresentata nella copia prodotta, pur ammettendo che il mancato disconoscimento, nel precedente giudizio, della corrispondenza all’originale, da parte delle sorelle An. e C. , non avrebbe avuto rilievo preclusivo dell’eccezione sollevata nel giudizio de quo, dal momento che la decisione in quel precedente procedimento non si era basata su quel documento, così che in quella sede non poteva dirsi neppure posta la questione della corrispondenza della copia all’originale; sostenne però il giudice dell’impugnazione- in merito alla produzione mirata della copia del documento nella precedente causa e, quindi, alla, pur negata, suscettibilità del formarsi di un giudicato sulla non contestazione all’originale- che, a tutto voler concedere, non sarebbe stata fornita la prova della materiale coincidenza delle copte prodotte nei due giudizi; osservò inoltre che, pur essendo corretto il sostenere che la prova della corrispondenza tra originale e copia poteva essere fornita anche con presunzioni, tuttavia le prove articolate non sarebbero state concludenti in tal senso, in mancanza dell’originale, al fine di accertarne l’esistenza e sul quale confrontare la copia, trattandosi di contratto per cui era stabilita la forma scritta ad substantiam: in particolare: a – non sarebbe stata rilevante la testimonianza del notaio *******, mancando appunto la produzione dell’originale o la prova della incolpevole sua perdita; b – non avrebbe rivestito tale efficacia dimostrativa neppure la produzione – solo in grado di appello – della copia dell’accordo, recante però le sottoscrizioni in originale, a differenza di quella depositata in primo grado, dal momento che l’appellante non aveva basato i motivi di gravame su tale nuova produzione.
6 – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F.M. , facendo valere tre motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; hanno resistito, con separati controricorsi: ****** e C. , da una parte, ed A..F. , dall’altra; non hanno svolto difese gli intimati F.F. , L. , S. e Ma. , quest’ultimo citato nella persona di ************, sua procuratrice generale, come da atto depositato già nel giudizio di secondo grado.

Motivi della decisione

I – Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione della norma – art. 2909 cod. civ. – che regola l’efficacia del giudicato, criticando la decisione della Corte del merito che negò che potesse essersi stabilizzato un accertamento circa la corrispondenza della scrittura dell’8 maggio 1991 al suo originale, per effetto della mancata contestazione sul punto da parte di Fr.An. , C. ed A. nel precedente giudizio.
II – La censura è infondata in quanto la Corte territoriale, in quella causa, fece menzione del richiamato negozio, solo per compiutezza di motivazione, al fine di disattendere un profilo argomentativo secondo cui detto accordo avrebbe potuto essere interpretato come tacita revoca del mancato riconoscimento della sottoscrizione in calce all’originario contratto intercorso tra i due germani f.m. e M. : ne deriva che la valutazione dell’atto del maggio 1991 non costituiva un necessario antecedente logico di quella decisione, come invece nel presente giudizio.
II.a – Rimane pertanto assorbito il rilievo della mancata dimostrazione della identità della copia prodotta nel precedente giudizio con quella oggetto di attuale contestazione.
III – Con il secondo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione della norma in materia di disconoscimento della copia all’originale – 2719 cod. civ. – messa in relazione al limite della prova per testi, qualora essa verta su un contratto, rispetto al quale la forma scritta sia prescritta ad substantiam – art. 2725 cod. civ..
III.a – Si duole in particolare la ricorrente che non sia stata valorizzata la testimonianza del Notaio ******* al quale lo stesso giudice istruttore, in sede di escussione, chiese di visionare la scrittura dell’8 maggio 1991, ricevendone una conferma della corrispondenza all’originale da lui stesso predisposto; ritiene la deducente che il divieto di prova per testi – qualora non sia stata data dimostrazione della perdita incolpevole dell’originale del documento- debba essere temperato laddove le caratteristiche del caso concreto – consistite nella fattispecie dalla genericità della contestazione della conformità della copia all’originale; dalle ammissioni da parte del Notaio predisponente l’originale; dalla produzione in appello di una copia con le sottoscrizioni in originale-conducano comunque all’affermazione della contestata conformità.
IV – Il motivo è infondato.
IV.a – Il principio che subordina la valutazione della corrispondenza di una copia al suo originale alla produzione di quest’ultimo o alla dimostrazione della sua incolpevole perdita non può trovare eccezioni laddove il negozio che si ponga come falsamente rappresentato dalla copia prodotta, debba assumere, come nel caso di specie, la forma scritta ad substantiam; seguendo il diverso opinamento della ricorrente si perverrebbe alla sostanziale vanificazione dell’imposizione della forma scritta per tali contratti.
IV.b – Non assume poi rilievo il fatto che nel giudizio di appello venne prodotta una copia del contratto ma con le sottoscrizioni in originale dei contraenti: invero tale produzione non venne utilizzata, in quel grado di giudizio, per sostenere la tesi, nel ricorso invece lumeggiata, che vi sarebbe stato un solo originale e tante copie, quante erano le parti del negozio – deve ritenersi: portanti le sottoscrizioni delle controparti negoziali -; se ne ricava dunque che permaneva la originaria res litigiosa – relativa alla necessità della produzione dell’originale laddove la copia riguardasse un contratto per cui fosse prescritta la forma scritta – e che non era stato commesso al giudice del merito di valutare il diverso rilievo che avrebbe potuto rivestire l’apposizione delle sottoscrizioni in originale sulla copia stessa.
V – Con il terzo motivo viene denunziata l’omessa od insufficiente motivazione posta a base della statuizione della Corte di Appello di rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. anche nei confronti dei convenuti/appellati non costituiti che avevano, comparendo personalmente, confermato il loro impegno all’alienazione delle loro quote sull’immobile ereditato dal fratello.
V.a – Il motivo è infondato: invero dalla lettura della narrativa di fatto contenuta nel ricorso di M..F. emerge che i fratelli, comparsi personalmente all’udienza del 25 marzo 1991, avevano dichiarato di riconoscere il diritto della congiunta di ottenere una sentenza costitutiva per il prezzo pattuito (ed avevano accettato l’offerta formale, loro rivolta, di lire 6.500.000 lire); nel presente giudizio, comparendo all’udienza del 28 marzo 1994, F.F. , L. , Ma. e S. ebbero poi a riconoscere il diritto della attuale ricorrente alla proprietà dell’immobile a lei venduto per il corrispettivo di sette milioni di lire, accettando il contenuto di quel contratto e prestando adesione al secondo contratto intervenuto l’8 maggio 1991 tra la ricorrente e gli altri fratelli.
V.a.1 – Se ne ricava che, esclusa la utilizzabilità del primo negozio, in esito del precedente giudizio, e non essendo utilizzabile l’impegno negoziale dell’8 maggio 1991 per quanto in precedenza osservato, ne discendeva la carenza di titolo da far valere nei confronti dei contumaci, come sostanzialmente deciso dalla Corte di Appello, pur dichiarando impropriamente l’assorbimento della relativa domanda nei loro confronti.
VI – Le spese vengono regolate secondo la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna M..F. a corrispondere a ciascuna delle parti contro ricorrenti – Fr.An. e C. in unione tra loro ed A..F. quale parte singola – le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Redazione