Ottemperanza decreto di liquidazione somme previste ex lege n. 89/01 (TAR Puglia, Lecce n. 1747/2012)

Redazione 25/10/12
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FATTO e DIRITTO

Con decreto del 15/7/2010 la Corte d’Appello di Lecce in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dai ricorrenti per la irragionevole durata del processo – instaurato dinanzi al Tribunale civile di Bari – ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di €.11.000,00 in favore di ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con compensazione delle spese.
Con il ricorso all’esame pertanto i ricorrenti hanno richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato.
L’art. 3, terzo comma, della legge 24 marzo 2001 n.89, così come modificato dall’art. 1, comma 1224, della legge n.296 del 2006 prevede che il ricorso, contenente la domanda di equa riparazione, “è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze”, sostituendo la formula originaria “ del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri” con la formula “Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il successivo comma 1225 stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al presente comma”.
La disciplina introdotta dal D.L.83/2012 ribadisce al comma 2 dell’art.55 che “2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze”, mentre al successivo comma 2 bis che “L’articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Nella specie il ricorso riguarda un procedimento instaurato dinanzi al giudice ordinario sicché l’intimazione del Ministero della Giustizia è in linea con le disposizioni legislative testè esaminate.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Secondo condivisibile orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sent. N. 5887 del 23 agosto 2010) in materia di irragionevole durata del processo, il decreto di condanna emesso dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 3 della L. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l’ottemperanza, atteso che il decreto di cui in premessa ha valore di cosa giudicata, essendo stato allegata l’attestazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Lecce dalla quale risulta l’assenza di proposizione di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c.
Il decreto è stato notificato, in formula esecutiva, il 17 febbraio 2011 presso la sede del Ministero della Giustizia sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997 e ss.mm.ii, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all’Amministrazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n.669 del 1996.
Conclusivamente il ricorso per ottemperanza in oggetto deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare piena esecuzione al decreto di cui in epigrafe e ordinato alla predetta Amministrazione di corrispondere a1 ricorrente, nel termine di giorni 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione, tutte le somme indicate in premessa.
In caso di perdurante inerzia della P.A. va, sin d’ora, nominato quale Commissario ad acta la dott.ssa ******************* affinché la stessa provveda, nel termine di sessanta giorni (successivo a quello affidato alla P.A.), a dare corretta e completa esecuzione al decreto citato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, accoglie il ricorso e per l’effetto:
– ordina alla P.A. intimata di dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe nel termine di gg. 60 decorrente dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento;
– assegna al Commissario ad acta, ut supra nominato, l’ulteriore termine di gg. 60 per l’esecuzione del decreto citato in caso di perdurante inerzia della P.A. nei termini suindicati.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente procedura, liquidate in € 400,00, oltre a quelle che saranno determinate per il compenso del Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012

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