Ordinanza contro le slot machine (TAR Lombardia, Brescia, n. 1072/2013)

Redazione 04/12/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2007, proposto da:
A. ************** il Pirata & ******, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Corpo Polizia Locale Consorzio Isola Bergamasca di Terno D’Isola;
per l’annullamento, previa sospensiva,
dell’ordinanza 4 settembre 2007 n°89 e prot. n°7351, notificata il giorno 20 settembre 2007, con la quale il Comandante del Corpo di Polizia locale del Consorzio Isola Bergamasca ha disposto a carico dell’esercizio pubblico denominato “Welcome Cafè” corrente in Presezzo alla via Vittorio Veneto 617 e condotto dalla Il Pirata di A. Rocco & C° S.a.s. la sospensione per giorni sette dell’attività di somministrazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. ************************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:
– che la società ricorrente impugna il provvedimento di cui meglio in epigrafe, che applica all’esercizio da essa condotto la sospensione per giorni sette dell’attività di somministrazione per esser stata nell’esercizio stesso riscontrata la presenza di macchine elettroniche da gioco, cd. “mangiasoldi”, ritenute non conformi (doc. 2 ricorrente, copia ordinanza);
– che a sostegno deduce in ordine logico i seguenti cinque motivi. Con il primo di essi, rubricato come A a p. 2 dell’atto, deduce incompetenza per violazione dell’art. 110 T.U. 18 giugno 1931 n°773, perché l’atto sarebbe a suo dire di competenza del Sindaco. Con il secondo motivo, rubricato come B a p. 3 dell’atto, deduce violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n°241, perché l’avviso di inizio del procedimento (doc. 1 ricorrente, copia di esso) non indicherebbe amministrazione competente, responsabile di procedimento, data di sua conclusione e luogo ove accedere agli atti. Con il terzo motivo, rubricato come E a p. 8 del ricorso, deduce eccesso di potere per falso presupposto, perché le macchinette in questione, ritrovate con la centralina elettronica scollegata in modo da impedire all’amministrazione di controllare le giocate effettuate (doc. 3 ricorrente, copia verbale contestazione), sarebbero state in realtà apparecchi rottamati non in uso. Con il quarto motivo, rubricato come D a p. 6 dell’atto, deduce ulteriore violazione dell’art. 110 TULPS, perché a suo dire la sanzione irrogatagli potrebbe sospendere la licenza solo in caso di condanna penale. Con il quinto ed ultimo motivo, deduce infine violazione dell’art. 3 l. 241/1990, perché non vi sarebbe motivazione sull’entità della sospensione in concreto irrogata, da commisurare entro un minimo e un massimo;
– che in seguito al decreto presidenziale 12 ottobre 2007 n°763 l’amministrazione, non costituita, trasmetteva il 17 ottobre 2007 relazione sui fatti di causa;
– che la Sezione con ordinanza 25 ottobre 2007 n°833 accoglieva la domanda cautelare;
– che il ricorso, nondimeno, è infondato e va respinto, dovendo il Collegio motivatamente disattendere il segno della pronuncia cautelare. Il primo motivo è infondato in fatto, atteso che, come precisato nella relazione della p.a. 17 ottobre 2007, nel caso concreto le funzioni di polizia locale del Sindaco di Presezzo sono state delegate –con atto nella specie non contestato- al responsabile unico presso il Consorzio di cui l’ente stesso fa parte, ciò che per inciso appare indispensabile per il corretto funzionamento di esso. Parimenti infondato è il secondo motivo dato che, come risulta a semplice lettura della legge, le indicazioni eventualmente omesse dall’avviso di inizio del procedimento sono offerte da norme suppletive della legge stessa. Il terzo motivo è a sua volta infondato in fatto, poiché, come risulta dal verbale 20 agosto 2007 dei C.C. di Ponte San Pietro, il titolare dell’esercizio, al momento del controllo, giustificò l’irregolarità ritenendola accidentale, ma non fece cenno alcuno alla citata “rottamazione”, che quindi appare secondo logica una giustificazione concepita a posteriori. Infondato è anche il quarto motivo, dato che il combinato disposto dei commi 9 e 10 TULPS, ancora una volta a semplice lettura, ricollega la sanzione di che trattasi proprio alle violazioni amministrative, fra cui quella contestata. Da ultimo, è infondato anche il quinto motivo. Va premesso che le macchine elettroniche da gioco del tipo per cui è causa sono notoriamente oggetto di stretto controllo da parte dell’autorità, in quanto possibili cause di condotte pericolose e antisociali in modo grave, come la ludopatia. In tali termini, la condotta, anche solo colposa, di chi renda impossibile il controllo in parola rendendo non operante il relativo meccanismo va qualificata di per sè come a sua volta grave e meritevole della sanzione indicata;
– che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese, perché l’amministrazione non si è costituita;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013

Redazione