Ordinanza contingibile e urgente recante “divieto diffusione volantini” (TAR Lazio, Latina, n, 723/2013)

Redazione 20/09/13
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SENTENZA

sul ricorso n. 372 del 2008, proposto da Dia Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato **************, presso il cui studio in Latina, viale Galvaligi n. 4, è elettivamente domiciliato;
contro
il comune di ****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ******************, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
dell’ordinanza sindacale n. 1 del 3 marzo 2008, recante “divieto diffusione volantini” e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di svolgere attività di distribuzione di materiale pubblicitario non indirizzato a mezzo di recapito nella cassetta postale di privati cittadini.
2. Con il ricorso all’esame essa impugna l’ordinanza indicata in epigrafe con cui il Sindaco del comune di Cori, richiamando i poteri assegnati al Sindaco dagli articoli 50 e 54 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto un generalizzato divieto di diffondere nel territorio comunale volantini di pubblicità commerciale “se non previa consegna nelle mani dei cittadini”.
3. La ricorrente denuncia che il provvedimento è stato emanato in carenza di presupposti non esistendo all’evidenza le situazioni di emergenza cui l’articolo 50 d.lg. n. 267 del 2000 subordina l’esercizio del potere di ordinanza sindacale; essa aggiunge che il provvedimento reca un improprio richiamo al d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 che non contiene in realtà alcuna disciplina della pubblicità “interna”, in cui rientra la distribuzione di materiale pubblicitario “porta a porta”, limitandosi a regolare l’imposta comunale sulla pubblicità “esterna” e sulle pubbliche affissioni; di conseguenza il comune ha leso, esercitando un potere che nessuna norma gli attribuisce, la libertà di informazione dei cittadini (che hanno il diritto di ricevere l’informazione pubblicitaria mediante rilascio nelle proprie caselle postali del relativo materiale) e la libertà d’impresa della ricorrente (che subisce per di più anche una discriminazione a vantaggio di Poste Italiane s.p.a. che invece resta libera di continuare a distribuire materiale pubblicitario attraverso la consegna della posta).
4. Il comune di **** resiste al ricorso.
5. Con ordinanza n. 321 del 23 maggio 2008 la sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.
6. Il ricorso è fondato.
In particolare fondati e assorbenti di ogni ulteriore censura sono i primi due motivi coi quali la ricorrente denuncia la mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza sindacale.
Sul punto la difesa del comune sostiene che il Sindaco sarebbe intervenuto per fronteggiare – anche a seguito di lamentele da parte della popolazione residente – un pericolo per la salubrità dell’ambiente, il decoro, l’igiene e la salute pubblica rappresentato dall’abbandono di materiale pubblicitario sotto le porte delle abitazioni e degli edifici o stipato, ove esistenti, nelle caselle postali o incastrato nelle grate delle porte, cancelli e finestre.
Come accennato il provvedimento fa richiamo agli articoli 50 e 54 del d.lg. n. 267; già questo duplice richiamo appare discutibile dato che l’articolo 50 prevede il potere del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (e quindi quale organo del comune), di emanare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, mentre l’articolo 54, nel testo vigente all’epoca dell’emanazione del provvedimento (come è noto il testo della disposizione è stato poi modificato nel senso di un allargamento dei poteri sindacali anche se su questo nuovo testo è poi intervenuta in modo restrittivo la Corte Costituzionale), prevedeva un potere di ordinanza del Sindaco, quale ufficiale di governo, avente a oggetto l’emanazione, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
7. Qual che fosse il potere che il Sindaco ha in concreto voluto esercitare nella fattispecie, ritiene il Collegio che l’abbandono di materiale pubblicitario sotto le porte di case e uffici o nelle grate di cancelli e finestre non possa dar luogo a una emergenza sanitaria o di igiene pubblica ex articolo 50 né a un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini ex articolo 54 (del resto di tale situazione di pericolo ovvero di un’istruttoria che l’abbia acclarata non v’è traccia nell’atto impugnato); opinare diversamente equivarrebbe ad ampliare in modo incongruo e a discapito del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e dello stesso principio di legalità dell’azione amministrativa, i poteri di ordinanza extra ordinem dei Sindaci che vanno invece circoscritti a situazioni di carattere tendenzialmente eccezionale non fronteggiabili con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento.
Tanto basta a ritenere che l’atto impugnato fosse illegittimo con suo conseguente annullamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il comune di **** al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 

Redazione