Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento: solo creditore e non anche l’imprenditore può dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa (Cass. n. 23668/2012)

Redazione 20/12/12
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Il processo

G.P. impugna la sentenza App. Palermo 22.2.2006 con cui, in conferma della sentenza Trib. Termini Imerese 29.10.2003, venne respinto il proprio appello avverso la mancata revoca, chiesta con opposizione ex art. 18 l.fall., della sentenza dichiarativa del fallimento dello stesso ricorrente, pronunciata dal predetto Tribunale, nonostante l’invocata qualità di piccolo imprenditore e l’avvenuta decorrenza del termine di cui all’art. 10 l.fall., già trascorso all’epoca della prima decisione, resa il 31.1.2001.
La reiezione della domanda venne confermata dal collegio siciliano sul presupposto dell’inesistente efficacia costitutiva dell’iscrizione all’albo artigiano, invocata dal debitore-opponente, ma contraria al diverso indirizzo che non ravvisa nel possesso dei requisiti di cui alla l. n. 443 del 1985 una condizione di per sé integrativa del modello codicistico del piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 cod. civ. A differenza inoltre delle risultanze del dato formale, l’iscrizione al predetto albo e di cui all’art.5 della cit. legge speciale, appariva smentita dal portato delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza ed indizianti, da un lato, di un’attività commerciale (di intermediazione di prodotti alimentari, nel settore della molitura delle olive) e, dall’altro, di un struttura debitoria particolarmente parametrata sulla predetta attività commerciale, anche in relazione al valore dei beni strumentali impiegati, conducendo essi ad un giudizio di prevalenza del capitale sul lavoro. In secondo luogo, ritenne la Corte d’appello che, in applicazione dell’indirizzo per cui – anche per l’imprenditore individuale – il dies a quo per il computo dell’anno, ai fini dell’esonero dalla fallibilità, decorre a far data dall’iscrizione della cessazione, e salva la prova del fatto della continuazione dell’attività, non sussisteva tale dilazione temporale, essendo solo trascorsi poco più di sei mesi rispetto alla dichiarazione di fallimento impugnata. Né, per i giudici palermitani, potevano assumere rilievo il mancato espresso contraddittorio su tale circostanza (acquisita agli atti), come pure la data di cessazione in fatto ed anteriore (riportata dalla Guardia di Finanza ed irrilevante) ovvero il preteso, ed ancora pregresso, affitto a terzi del frantoio (non incompatibile con la prosecuzione dell’attività).
Il ricorso è affidato a due motivi.

I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2083 cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., avendo la corte di merito mal applicato la disposizione civilistica che, in relazione all’assoggettabilità a fallimento, aveva trovato reiscrizione a seguito di Corte cost. n. 570 del 1989, la quale, nel rinviare ad un requisito dimensionale e qualitativo, non giustificava più una decisione, come quella censurata, imperniata invece sull’esclusione in capo al ricorrente della natura di piccolo imprenditore per via dell’importo del suo indebitamento, solo in parte relativo all’attività economica. La corte di merito non avrebbe con ciò conferito adeguata valenza comparativa al rapporto tra capitale proprio investito nell’impresa e capitale altrui utilizzatovi. Né la decisione avrebbe dato conto dell’apporto essenziale del G. all’attività economica, avvenuto mediante la sua attività lavorativa ed esclusiva, per di più trattandosi di un soggetto che, alla luce dei nuovi parametri introdotti dalla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, non sarebbe mai fallito.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l.fall. e contestuale omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., avendo la decisione negato rilevanza alla prova della cessazione di fatto dell’attività d’impresa anteriormente alla relativa cancellazione dal registro delle imprese e dunque adottato un criterio rivelatosi disparitario, per il solo debitore, rispetto a quello riservato ai creditori, ben ammessi a provare che, nonostante la cancellazione formale, l’imprenditore abbia continuato l’attività anche dopo.
1. Premesso che la fattispecie appare interamente regolata, quanto ai presupposti della fallibilità ed al processo, rispettivamente dal regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 40 del 2006, quanto al primo motivo, se ne individuano i tratti della parziale inammissibilità, oltre che infondatezza. Con esso, il ricorrente non coglie la ratio della avversata pronuncia di merito che, sulla base di accertamento non investito da alcuna censura, ha espressamente qualificato il G. alla stregua di esercente attività di intermediazione di prodotti commerciali, precisandone il settore e negando proiezione esonerativa alla sua pur formale iscrizione al registro delle imprese artigiane. Il ricorrente, ancora inammissibilmente, ha inoltre proposto una questione del tutto nuova, ove ha richiamato l’apporto personale e diretto del titolare, con esclusione del lavoro altrui: da un lato, manca infatti l’indicazione di dove e quando, nel corso delle impugnazioni, tale ragione di critica sia stata introdotta (Cass. 4787/2012; 16541/2009) e, dall’altro, è stato comunque errato il mezzo di ricorso, che manifestamente avrebbe dovuto integrare il profilo della violazione di cui all’art. 360 n. 4 cod.proc.civ. per potere censurare una pronuncia che non ne avesse tenuto conto (Cass. 7871/2012).
Per altra parte invece il motivo è del tutto infondato. La sentenza invero, e contrariamente alla censura, non si è limitata a richiamare la natura plurima dell’indebitamento (cioè dovuta ad attività commerciali e non) al fine del sostegno argomentativo alla prova dell’insolvenza (com’è indirizzo consolidato, cui ha dato continuità questa Corte anche dopo la riforma, così Cass. 8930/2012), ma ha proprio connesso la riscontrata entità dei beni strumentali (pari a circa 76 mila Euro) alla rilevante esposizione commerciale (cioè verso il sistema bancario e creditizio, ascendente a più di 126 mila Euro), aggiungendo il debito tributario inerente all’attività commerciale stessa (pari ad oltre 145 mila Euro) e conclusivamente da tale fattore di tipo finanziario ha dedotto il superamento qualitativo, in punto di dimensione organizzativa e modo di produzione, della distinzione rispetto al piccolo imprenditore, come precisata da Corte cost. n. 570/1989 (Cass. 3690/2000; 12847/2005; 2455/2008). Se è vero infatti che tale pronuncia, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, l.fall. – ove faceva richiamo ad un indice d’investimento ancorato alle 900.000 Lit., come modificato dall’articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375 – ha statuito che, quanto al piccolo imprenditore fallibile, i “limiti devono essere stabiliti in relazione all’attività svolta, all’organizzazione dei mezzi impiegati, alla entità dell’impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell’economia generale”, nella giurisprudenza di legittimità è costante l’orientamento per cui l’identificazione della figura di soggetto non fallibile perché solo in apparenza piccolo imprenditore presuppone, come avvenuto nella fattispecie, un rinnovato e opposto giudizio, rispetto alla presunzione di cui all’art. 2083 cod.civ., circa la prevalenza del capitale sul lavoro. Ogni presunzione discendente dall’iscrizione di G. all’albo artigiano risulta invece già di per sé superata in virtù di riscontri istruttori che hanno correttamente evidenziato sia la sua attività di commerciante e non di produttore (come dovrebbe essere l’artigiano), sia un indice di intensità capitalistica dell’investimento, tratto proprio dai debiti, del tutto eccedente altri fattori di organizzazione produttiva più personalistica ed attinenti al lavoro, evidentemente subvalenti e che era però onere del debitore provare (Cass. 12023/2011; 20640/2004). Tanto più che, si osserva, il motivo di ricorso, oltre che tardivo, appare sul punto e nella sua novità altresì improprio, ove pone a raffronto capitale investito (strumenti) e capitale di terzi (debiti verso fornitori di finanza), conclusivamente apparendo del tutto extravagante rispetto alle norme citate ed ai criteri da esse unicamente evincibili.
Si evidenzia infine che il rilievo critico afferente all’omesso utilizzo, quanto meno come parametro di riferimento, del novellato art. 1, co. 2, l. fall, è del tutto inaccoglibile, sollecitando esso l’impiego di una norma affatto diversa e relativa a procedimenti aperti con la sola entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, senza dunque che i precedenti, qual è quello in esame, ne potessero essere influenzati (Cass. 13086/2010).
2. Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La deduzione critica del motivo contraddice invero al principio, cui questo Collegio aderisce, per cui “Il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perché la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità”. (Cass. 10295/2007), mediante un’inammissibile “mescolanza e..sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei” (Cass. 19443/2011). In ogni caso, la questione della decorrenza del termine di fallibilità per l’imprenditore individuale, com’è per la fattispecie risulta regolata dall’art.10 l.fall. ratione temporis vigente, impone di applicare il principio, correttamente seguito dal giudice di merito, per cui detto “termine di un anno dalla cessazione dell’attività decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell’impresa anche successivamente”.
(Cass. 8033/2012). L’invocazione di una diversa interpretazione, per così dire cronologicamente bilaterale, della prova contraria – alla stregua della quale permettere la dimostrazione che, nonostante l’evento iscrizionale successivo, la materiale cessazione dell’attività sia intervenuta in data anteriore – ha trovato anche di recente una risposta negativa da parte di questa Corte, espressa con riguardo ad una fattispecie regolata dal nuovo regime concorsuale ma riferita alla medesima disciplina di diritto vivente quale si era andata formando sotto la vigenza del precedente testo, allorché si è statuito che “l’art. 10 legge fall., come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., e non anche per l’imprenditore, di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cast., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell’affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.” (Cass. 24431/2011). Il medesimo principio, valorizzante la necessaria opponibilità ai terzi di un fatto che renda loro conoscibile l’avvenuta cessazione dell’attività d’impresa, era stato comunque affermato già anche da Cass. 4105/2007, concorrendo quella ed altre pronunce omogenee, rese altresì con riguardo alle imprese collettive (Cass. 18618/2006), all’instaurazione di un formante giurisprudenziale ispirato ai criteri della certezza dei fatti relativi alle imprese ed alla loro imprescindibile doverosità, per quanti si vogliano avvalere delle conseguenze giuridiche di essi, di provarne una connotazione cognitiva, oltre che fenomenica, di portata effettivamente generale.
Tale ultima considerazione permette così di non conferire qualità ammissibile alla seconda parte del motivo, ove con essa, pur indicandosi un fatto alla cui stregua vincere, a ritroso, la presunzione di cessazione dell’attività, non se ne è predicato in modo chiaro, da parte del ricorrente, l’intima correlazione con tutti i terzi, cioè ed almeno con tutti i creditori dell’imprenditore individuale, un nesso del tutto assente nel motivo e privo di richiami ad eventuali menzioni in altri precedenti parti delle doglianze progressivamente recate ai giudici di merito.
Dalla non accoglibilità dei citati motivi consegue che il ricorso va pertanto respinto, ai sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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