Onorario avvocati: appello e non ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che decide anche sui presupposti del compenso e non solo sulla determinazione della misura di esso (Cass. n. 9427/2012)

Redazione 11/06/12
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Svolgimento del processo

p.1. L’Avvocato M.C. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la S.I.B. – ******à Italiana brevetti s.p.a. avverso l’ordinanza del 2 febbraio 2010, con la quale il Tribunale di Roma ha provveduto sul ricorso da lui proposto ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 in relazione alla liquidazione di diritti ed onorari per prestazioni professionali eseguite a favore di detta società. p.2. Al ricorso, che prospetta tre motivi, ha resistito con controricorso l’intimata. p.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Il Collego reputa superfluo riferire dei motivi di ricorso, in quanto deve rilevare d’ufficio la sua inammissibilità, perchè è stato proposto contro un provvedimento che avrebbe dovuto essere sottoposto ad appello.

Invero, l’ordinanza, come emerge dalla prima proposizione della pagina tre, con cui inizia il “ritenuto nel merito”, ha espressamente scrutinato un’eccezione della S.I.B. in ordine all’intervento di un accordo relativo al compenso in una misura ben diversa da quella prospettata dal M. e, quindi, ha esaminato una questione relativa alla stessa sussistenza del diritto alla corresponsione del corrispettivo di cui il qui ricorrente chiese la liquidazione.

In detta proposizione (che riprende chiaramente quanto si riferisce nella parte dell’ordinanza recante il “premesso”, alla pagina uno, terza proposizione, lett. a), infatti, si osserva “che l’affermazione della resistente in ordine all’esistenza di un pregresso accordo relativo al compenso per l’avvocato non risulta per iscritto ed è rimasta comunque sfornita di prova”.

Ora, è giurisprudenza costante di questa Corte che “In tema di compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, il provvedimento con cui il giudice adito, a conclusione di un processo iniziato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e segg., non si limiti a decidere sulla controversia tra l’avvocato ed il cliente circa la determinazione della misura degli onorari, ma pronunci anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all’esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio, pur se qualificato come ordinanza, riveste natura sostanziale di sentenza con la conseguenza che esso può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello e non invece con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di questioni di merito, la cui cognizione non può essere sottratta al doppio grado di giurisdizione” (da ultimo Cass. n. 166 del 2012; in precedenza: Cass. (ord.) n. 960 del 2009).

Ne discende che l’ordinanza aveva natura di sentenza appellabile e doveva essere sottoposta ad appello, impugnazione che, peraltro, parte ricorrente ha esercitato, siccome allegato dalla resistente ed infondatamente posto a base di un’eccezione di litispendenza (priva di fondamento, giusta consolidato orientamento di questa Corte, del quale la resistente avrebbe voluto la meditazione: si vedano Cass. n. 25452 del 2007 e 5069 del 2010).

D’altro canto, lo stesso ricorrente nella sua memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., per replicare all’infondata eccezione avversaria ha “confessa” che la proposizione di entrambe le impugnazioni è dipesa da scrupolo derivante dall’esistenza del riferito orientamento della Corte sull’esclusione del rimedio del ricorso straordinario nell’ipotesi di contestazioni sull’esistenza dell’obbligazione. p.1.1. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. p.2. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, ravvisandosi giusti motivi (secondo il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis) nella congiunta valutazione della circostanza che la caratterizzazione del provvedimento impugnato come sentenza appellabile nei sensi indicati è giustificata dalla breve proposizione sopra ricordata e della circostanza che l’inammissibilità sotto tale profilo non è stata eccepita dalla resistente.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Redazione