Onorari di avvocato, determinazione, discrezionalità del giudice, minimo e massimo della tariffa, sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 22982/2013)

Redazione 09/10/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

Con ricorso ex artt. 636 e 638 c.p.c., l’Avv. P.L. chiedeva, al Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Grottaglie, ingiungersi al Comune di Roccaforzata il pagamento della somma di Euro. 10.343,51, a titolo di compenso per prestazioni professionali relative al giudizio promosso dalla Congrega SS Rosario avanti al Tribunale di Taranto.

Il Comune proponeva opposizione avverso il d.i. n. 27 del 2005 a norma dell’art. 645 c.p.c..

Disposto il mutamento del rito ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss., non essendo stata contestata la prestazione, il Tribunale adito, in composizione collegiale, con il provvedimento oggi impugnato per cassazione, accoglieva parzialmente l’opposizione, e liquidava la minore somma di Euro 4.361,82, oltre a spese generali, per non avere l’ingiungente provato l’esame della delibera di incarico, l’esame dell’avviso del Presidente del Tribunale 14.12.1988 nuovo G.I., la partecipazione alle udienze del 19.6.1991, 5.2.1992, 6.5.1992, 4.12.1994, 22.1.1999, l’esame del decreto del Presidente del Tribunale di Taranto 11.11.1998, l’esame della comparsa del nuovo difensore, l’esame della comparsa conclusionale avversa, la corrispondenza, tutte le spese.

Ha impugnato tale provvedimento ai sensi dell’art. 111 Cost., l’Avv.to P. articolando tre motivi.

L’intimato Comune non ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., perchè nonostante il Comune avesse formulato una contestazione generica, senza alcun riferimento alle poste della parcella, il Tribunale aveva riconosciuto come non dovuti i diritti indicati nel provvedimento impugnato, voci peraltro diconosciute senza articolare una puntuale motivazione. La censura pone il seguente quesito di diritto: “il Tribunale di Taranto ha violato o no la norma di cui all’art. 115 c.p.c., per avere deciso senza tenere conto delle prove allegate, senza considerare fatti pacifici le poste non liquidate, in mancanza di specifica contestazione da parte del cliente e senza avvalersi della facoltà di acquisire il fascicolo di ufficio relativo al procedimento per cui si chiedeva il pagamento della prestazione? Ed inoltre il Tribunale omettendo ogni motivazione su questo punto decisivo della controversia ha violato o no la norma di cui all’art. 132 c.p.c., specie in presenza dell’enunciazione di un principio di contrasto con la decisione presa?”.

Il mezzo è privo di pregio e va respinto.

Va, infatti, considerato che la pretesa avanzata riguardava T’esosità” del compenso richiesto in relazione all’attività svolta, tanto che la stessa ordinanza impugnata si è preoccupata di verificare – a fronte della contestazione dell’Amministrazione opponente – tutte le prestazioni rese dal professionista che risultavano non parifiche ovvero non dimostrate, in particolare quanto alle spese elencate, il giudice del merito ha riscontrato l’errato computo delle voci esposte ed ha valutato che non sussisteva alcun obbligo di acquisire gli atti del procedimento precedente, nè è stato dedotto di avere formulato una richiesta di acquisizione degli stessi, mentre ha riconosciuto L. 40.000 per le cc.dd. spese di opinamento (v. pag. 2 del provvedimento impugnato).

Quanto, poi, alla mancata liquidazione della voce esposta per esame della delibera di incarico, osserva il Collegio che pur non contestato il conferimento, non risulta in tariffa una voce riferibile a detta attività.

Correttamente è stato, pertanto, dal giudice di merito ritenuto che era il professionista a dover provare rigorosamente l’attività in concreto espletata in riferimento all’intervenuto accordo (ed esposta nella richiesta di cui alla notula), dovendosi in mancanza fare riferimento alle tariffe professionali.

Il secondo motivo, con il quale è lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale di Taranto liquidato forfettariamente diritti ed onorari, pone il seguente quesito di diritto: “il Tribunale di Taranto non avendo esposto le ragioni del processo logico giuridico in base al quale ha liquidato forfettariamente le competenze del professionista, ha violato o non la norma di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4?”.

Il mezzo è, prima che infondato, inammissibile.

Quanto all’omessa analitica individuazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) decurtate da parte del Tribunale, si rileva che la censura è generica, in quanto il ricorrente si è limitato ad una complessiva doglianza, senza l’indicazione delle specifiche voci non riconosciute o pretermesse a suo avviso ingiustamente. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità a meno che l’interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass. n. 14011 del 12.11.2001; Cass. n. 18086 del 07.08.2009).

Il ricorrente infatti ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che ritiene violate e degli importi considerati, al fine di consentire il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, in quanto l’eventuale violazione delle tariffe professionali integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (Cass. n. 6864 del 25.5.2000; Cass. n. 15172 del 10.10.2003).

Il Tribunale, invero, ha comunque correttamente motivato le proprie determinazioni (con vantazione peraltro non censurabile in questa sede), sia indicando le voci della parcella da escludere sia provvedendo alla liquidazione del compenso richiamando esplicitamente la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, la complessità della causa, l’attività prestata e l’esito del giudizio di merito, per cui era onere del ricorrente individuare specificamente le ragioni dell’erroneità di applicazione di tali criteri e le ragioni per le quali nella applicazione di essi fossero stati violati i minimi tariffari ovvero non fosse stato dato conto di specifici argomenti addotti a sostegno di una liquidazione di importo superiore a quella effettuata.

Il terzo motivo denuncia la mancata liquidazione degli interessi moratori, riconosciuti nel d.i. e decorrenti dal 27.12.2001 nonostante egli avesse inviato la specifica ed il parere del Consiglio dell’ordine al Comune con raccomandata A/R del 27.9.2001 e culmina nel seguente quesito di diritto: “il Tribunale di Taranto ha violato o no la norma di cui all’art. 112 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sulla domanda relativa alla liquidazione degli interessi moratori? E, ancora, l’omessa pronuncia, di fatto, nega il diritto del creditore ad ottenere il pagamento di interessi in violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c.?”.

Quanto alla decorrenza degli interessi il Tribunale ha affermato che non vi era prova dell’invio della notula da parte del professionista all’Amministrazione. Pertanto poichè nella fattispecie era sorta controversia sul quantum, gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria (che nella fattispecie non risulta sia stato oggetto di precedente istanza), restano soggetti alle comune regole di cui all’art. 1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi (Cass. n. 5004 del 28.4.1993). Peraltro questa S.C. ha precisato al riguardo che “… se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, (che è di particolare, sollecita definizione), sicchè è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. n. 5240 del 29.05.1999; Cass. n. 11777 del 07.06.2005).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di Cassazione in difetto di difesa della controparte.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2013.

Redazione