Onorari avvocati: la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l’interruzione della prescrizione (Cass. n. 16774/2012)

Redazione 02/10/12
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Svolgimento del processo

L’Avv.to D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano – pronunciata in sede di gravame – del 27 maggio 2010 che nell’ambito del giudizio promosso dal medesimo ricorrente per ottenere la condanna di M. F. al pagamento della somma di Euro 1.102,53 a titolo di corrispettivo per l’assistenza legale prestata in occasione di procedimento civile instaurato nell’interesse dello stesso convenuto per il risarcimento del danno, ha respinto il gravame, e per l’effetto confermato il rigetto della domanda attorea in accoglimento della eccezione di ò intervenuta prescrizione del credito.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.

L’intimato non si è costituito.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso. All’udienza camerale il Procuratore ******** ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Motivi della decisione

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta:

“Con l’unica censura denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente contesta che i giudici di merito non abbiano riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione alla richiesta inviata dal D. al M. il 4.3.1982 in quanto qualificata come generica riserva di invio della nota pròforma, priva del riferimento ad una precisa quantificazione delle competenze, che anzi venivano riservate ad un invio successivo.

L’esposta censura è fondata.

Va ribadito quanto al riguardo già affermato da questa Corte, e cioè, innanzitutto, che l’atto di costituzione in mora di cui all’art. 2119 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (in tal senso, Cass. 19 marzo 1994 n. 2628, confermato di recente: Cass. 4 maggio 2006 n. 10270; Cass. 24 maggio 2005 n. 10926; Cass. 27 giugno 2002 n. 9378).

Di converso, il Tribunale, nell’interpretare la lettera raccomandata del 4 marzo 1982 (ritenute fuori dal periodo utile per la maturazione della prescrizione nei dieci anni successivi alla prestazione professionale -1979/1989 – quelle del 24.9.1990, del 24.6.1993 e del 19.6.2002), ove espressamente si rilevava il mancato invio – e quindi l’omesso saldo – della nota per le spese e competenze legali relative all’attività svolta dal professionista in favore del M., riservandosi di redigerla ed inviarla per il saldo dovuto, ha ritenuto di non ravvisare in essa l’indubbia manifestazione di volontà del legale di ottenere il soddisfacimento dei propri diritti, considerandola inidonea ad interrompere la prescrizione in ordine al credito fatto valere giudizialmente.

Detta affermazione si infrange contro il principio sopra esposto, secondo il quale la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l’interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, nè della quantificazione del credito (potendo quest’ultimo essere non già determinato ma solo determinabile nel suo ammontare: v. Cass. 14 maggio 1994 n. 4712), avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va accolto.

All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza gravata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si adeguerà, nel decidere, al principio sopra esposto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, al Tribunale di Milano in altra composizione.

Redazione