Omissione della comunicazione di decesso del genitore all’istituto di previdenza e prelievo della pensione del defunto: reato di indebita percezione ai danni dello Stato (Cass. pen., n. 48820/2013)

Redazione 05/12/13
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CONSIDERATO IN FATTO

B. S.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 27.02.2013 confermativa della decisione del Tribunale della stessa città che l’aveva condannata per il reato ex art. 640/co.2 CP perché, con il raggiro e l’artificio consistito nel tacere il decesso della madre ***** intervenuto in data 25.01.2006, in qualità di cointestataria del c/c su cui era versata la pensione della madre, induceva in errore l’INPS, procurandosi così l’ingiusto profitto relativo ai ratei di pensione corrisposti in favore della deceduta con danno per l’ente previdenziale.
MOTIVI ex art. 606, 1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
1)-Violazione di legge per avere ritenuto il reato ex art. 640/co.2 CP anzichè quello ex art. 316-ter CP che ricorreva nella specie atteso che il mero silenzio osservato specie dalla ricorrente non integrava gli artifici e raggiri ex art. 640 CP;
– Il reato contestato non ricorreva attesa la mancanza del rapporto di causalità ex art. 40 CP in quanto l’evento non era conseguenza dell’attività o della omissione dell’imputata che, per altro, non aveva alcun obbligo di impedire l’evento avvisando l’INPS del decesso;
Invero, a parere della ricorrente, l’INPS si sarebbe indotta a versare i ratei di pensione in forza di una autonoma determinazione ed in assenza di un comportamento fraudolento della ricorrente;
al riguardo cita la Giurisprudenza anche di questa sezione: Cass. Pen. 08.02.2011 n. 21000;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1)-La sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e va, pertanto, annullata per avere ignorato il consolidato principio, espresso anche da questa Sezione ed applicabile alla specie, per il quale: “integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l’indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all’istituto erogante (Inps) l’avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità.” Cassazione aprile, sez. II, 08/02/2011, n. 21000.
La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata da1l’art. 640 bis c.p. per le modalità, giacchè si caratterizza per l’assenza di induzione in errore. Cassazione penale sez. II, 08/02/2011, n. 21000
– Ai fini della distinzione tra il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e quello di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), quello che essenzialmente rileva è l’elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo.
Cassazione penale, sez. III, 01/12/2011, n. 2382
La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall’altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto: in termini SSUU le quali con la sentenza n. 16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che ” …. l’ambito di applicabilità dell’art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale”.
3.2) Orbene, applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve concludersi per la fondatezza del ricorso riguardo alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
– Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza del reato di truffa combinando gli elementi del silenzio e della condotta antidoverosa della mancata comunicazione del decesso all’INPS.
Tale motivazione è, però, censurabile in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che un semplice comportamento omissivo costituisca, di per sè, un artificio o raggiro, senza considerare che quel comportamento diventa sussumibile nell’ipotesi delittuosa della truffa solo ove presenti un “quid pluris” che lo qualifichi come un comportamento di natura fraudolenta.
3.3)-Il ricorrente non ha posto in dubbio la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, censurando esclusivamente la qualificazione giuridica come compiuta dalla Corte di appello, ovvero la mancanza del rapporto di causalità ex art. 40 C.P.
Esclusa la fondatezza di quest’ultima deduzione, essendo pacifico che l’evento dannoso è stato determinato dal silenzio serbato dall’agente, ed essendo pacifici gli elementi fattuali della fattispecie, la sentenza va annullata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto, da individuarsi nell’ipotesi di cui all’art. 316-ter CP, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena, con rigetto -nel resto – del ricorso.
3.4)Trattandosi di annullamento parziale ed in applicazione del disposto dell’art. 624 CPP, deve precisarsi che resta passata in cosa giudicata l’affermazione di responsabilità della ricorrente riguardo al reato ex art. 316-ter CP, sicchè, il rinvio ai fini della rideterminazione della pena non avrà effetto sul decorso della prescrizione del reato, prescrizione ormai cristallizzata alla data odierna non essendo il reato prescritto neppure in questa fase.
Va ricordato in proposito il principio espresso in tema di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente, laddove si è precisato che in tali casi non si configura un reato permanente nè un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata; giacché il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo.
In tali casi il momento consumativo, e il “dies a quo” del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato – ed il danno addirittura incrementandosi – fino a quando non vengano interrotte le riscossioni.
Cassazione penale, sez. II, 03/03/2005, n. 11026
3.5)-Conclusivamente possono formularsi i seguenti principi di diritto:
“L’indebita percezione di ratei della pensione di pertinenza di soggetto -ormai deceduto- conseguita dal cointestatario dei medesimo conto corrente che omette di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato integra l’ipotesi criminosa dell’art. 316 ter C. P.
Il reato ex art. 316 ter C.P. si consuma quando l’agente consegue la disponibilità concreta dell’erogazione, sicchè nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato ed il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione, coincide con la cessazione dei pagamenti.”

P.Q.M.

Qualificato il fatto ex art. 316-ter C.P. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena; rigetta nel resto.
Così deliberato in Roma, il 23 ottobre 2013

Redazione