Omesso versamento delle ritenute fiscali: imprenditore inchiodato dal modello 770 (Cass. pen., n. 44275/2013)

Redazione 31/10/13
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25/10/2012 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza di condanna di M. C. per il reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al mancato versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti relativamente ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2004.
2. Ha proposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore.
Con un primo motivo lamenta, richiamando in tal senso pronunce di questa Corte, la violazione di legge rilevando in particolare l’illegittima retroattiva applicazione dell’art. 1, comma 414, della legge n. 311 del 2004 a condotta di mancato versamento delle ritenute per l’anno 2004 già perfezionatasi, e come tale integrante illecito amministrativo, per mancato rispetto del termine in allora previsto.
Con un secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche stante il non grave allarme sociale e l’assenza di una personalità proclive a delinquere.
Con un terzo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine alla effettività del rapporto lavorativo intercorso tra l’imputato e i suoi dipendenti e l’effettiva corresponsione delle retribuzioni, la cui dimostrazione incombe alla pubblica accusa.
Con un quarto motivo lamenta l’ormai decorso termine della prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte, nella composizione a Sezioni Unite, ha statuito, risolvendo il contrasto che in effetti era venuto formandosi in precedenza sul punto, che il reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 di omesso versamento di ritenute certificate, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, che punisce il mancato adempimento dell’obbligazione tributaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dl sostituto d’imposta relativa all’esercizio precedente, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno 2004, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale (Sez. U., n. 37425 del 28/03/2013, Favellato, Rv. 255760).
Ricostruito il rapporto fra l’illecito amministrativo di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 e l’illecito penale in oggetto come introdotto dall’art. 1, comma 414, della l. n. 311 del 2004, la Corte ha rilevato che i fatti oggetto di sanzione sono diversi sotto molteplici profili : mentre l’illecito penale richiede, quale presupposto, l’avvenuta certificazione delle ritenute, ciò non è necessario per l’integrazione dell’illecito amministrativo; inoltre, solo l’illecito penale prevede una soglia di rilevanza, al di sotto della quale il fatto non integra la fattispecie; infine, diverso è il termine per effettuare il versamento, la cui inosservanza determina l’integrazione dell’illecito, che viene a cadere per il reato di omesso versamento delle ritenute molti mesi dopo il termine previsto per i versamenti periodici presidiati dalla sanzione amministrativa.
A tale diversità del fatto consegue, dunque, da un lato, che la concorrente applicazione di entrambi gli illeciti non possa porsi in contrasto col principio del ne bis in idem in materia penale e dall’altro, l’esclusione, ove la nuova norma incriminatrice sia applicata al fatto omissivo delle ritenute del 2004, di _ qualsivoglia violazione del principio del divieto di retroattività della norma penale; in particolare, si è detto, se è vero che, al momento della scadenza del “termine fiscale” per il versamento delle ritenute relative all’anno 2004, il relativo reato non era ancora stato introdotto, è però altrettanto vero che la condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute ma il mancato versamento delle ritenute certificate nel maggior termine stabilito dalla norma incriminatrice e coincidente col termine per la presentazione della dichiarazione annuale (ovvero nell’anno successivo a quello in cui le ritenute furono operate).
Di qui la conclusione secondo cui il soggetto che aveva omesso le ritenute per il 2004 nel termine previsto perla normativa tributaria avrebbe avuto ancora, fino al 31 ottobre (0 30 settembre, nel caso di presentazione del modello 770 semplificato) del 2005 la possibilità di assumere le proprie determinazioni in ordine all’effettuazione di un versamento che, in relazione alle ritenute da lui stesso certificate dopo l’entrata ln vigore della norma penale, mantenesse l’omissione non oltre la soglia dei 50.000 euro. La decisione di non provvedere in tal senso, come tale integrativa del reato, deve dunque, secondo la Corte, essere collocata in un momento ampiamente successivo alla introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, alla quale non può, pertanto, attribuirsi alcun effetto retroattivo, ciò trovando indiretta conferma anche nelle ordinanze della Corte costituzionale n. 224 del 2011 e 25 del 2012 (con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., dell’art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, limitatamente alle omissioni relative all’anno 2005, ritenendo non lesivo del parametro costituzionale evocato il fatto che il debitore IVA per l’anno 2005 disponesse di un termine minore, dall’introduzione della norma, a luglio 2006, al 27 dicembre 2006, di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi).
4. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, essendosi il ricorrente limitato, a fronte del diniego motivatamente fondato sulla sussistenza di “significativo precedente penale”, ad invocare eccentricamente la mancanza di grave allarme sociale nel fatto per cui è intervenuta condanna e la mancanza di proclività a delinquere. E d’altra parte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba ed altri, Rv. 230691).
5. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ribadito che nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova del rilascio delle certificazioni, e quindi della effettiva corresponsione ai sostituti delle retribuzioni e delle trattenute operate, può essere fornita dal P.M. mediante documenti, testimoni o indizi (Sez. 3, n. 1443 del 15/11/2012, Salmistrano, Rv. 254152), si che, del tutto coerentemente, è stata affermata, da parte della Corte territoriale, la sufficienza a tal fine della produzione, ad opera del P.M., del modello 770 del 2005 proveniente dallo stesso datore di lavoro. Lo stesso è pertanto manifestamente infondato.
6. Il quarto e ultimo motivo è manifestamente infondato non avendo il ricorrente, nella sua prospettazione, tenuto conto delle numerose sospensioni del termine prescrizionale intervenute per complessivi giorni 252 con scadenza finale alla data dell’11/12/2013.
Infatti, tenuto conto della decorrenza del termine di mesi sette e mesi sei dalla data di consumazione dei reato del 30/09/2005 vanno considerate, ulteriormente, a tal fine : 1) la sospensione pari a giorni ventisette per rinvio per legittimo impedimento dell’imputato dal 30/10/2009 al 27/11/2009; 2) la sospensione pari a giorni quarantadue per rinvio per astensione dalle udienze del difensore dal 27/11/2009 al 08/01/2010; 3) Ia sospensione pari a giorni sessanta per rinvio per legittimo impedimento dell’imputato dal 08/01/2010 al 10/03/2010; 4) la sospensione pari a giorni sessantatre per rinvio per astensione dalle udienze del difensore dal 10/03/2010 al 12/05/2010; 5) la sospensione pari a giorni sessanta per rinvio per legittimo impedimento dell’imputato dal 13/10/2010 al 15/12/2010.
7. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

Redazione