Omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni

Lazzini Sonia 14/04/14
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Si deve, quindi, escludere la responsabilità dell’amministrazione, se emerge che il danno avrebbe potuto essere evitato attraverso la diligente cura, anche giudiziale, delle posizioni del danneggiato.

In proposito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3 del 23 marzo 2011, ha affermato che l’articolo 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, nel prevedere che in sede di determinazione del risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2, del codice civile, afferma che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza. _Con la conseguente rilevanza, sul versante causale, dell’omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo e per evitare il consolidamento di effetti dannosi. _L’Adunanza plenaria ha quindi sostenuto che la disposizione contenuta nel codice del processo amministrativo, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2, del codice civile, afferma che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza. E ciò in una logica che vede l’omessa impugnazione non più come preclusione di rito ma come un fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile. (decisione numero  1126 del 10 marzo  2014pronunciata dal Consiglio di Stato)

Sentenza collegata

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