Occupazione terreni privati – Risarcimento danni – Mancata esecuzione (Cons. Stato n. 680/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 09/02/12
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FATTO e DIRITTO

1. – Con sentenza n.275/1995 il Tribunale di Isernia condannava in solido il Comune di Isernia e la ASL di Isernia al risarcimento dei danni in favore del sig. P. Oreste ed altri per l’occupazione dei terreni sopra i quali era stato costruito l’ospedale: in esecuzione di detta sentenza Comune ed ASL provvedevano al pagamento di quanto dovuto, ciascuno per la metà.

A distanza di due anni la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della ASL ponendo il risarcimento del danno ad esclusivo carico del Comune.

2. – Temendo di essere esposti ad una azione di recupero delle somme indebitamente percepite dalla ASL, ********* e gli altri soggetti risarciti proponevano ricorso al TAR Molise per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di Appello.

3. – Pronunciandosi sul ricorso con sentenza 7 novembre 2001, n.576, il TAR adito ha accolto il ricorso ordinando al Comune di adottare i provvedimenti che mettano i ricorrenti al riparo da esborsi nei confronti della ASL, o corrispondendo a quest’ultima quanto dovuto a titolo di rimborso per essere venuto meno il vincolo di solidarietà, ovvero versando ai ricorrenti il residuo importo per consentire agli stessi la restituzione di quanto percepito “sine titulo” dalla ASL.

4. – Avverso l’anzidetta pronuncia il Comune di Isernia ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:

a) insussistenza dei presupposti per il giudizio di ottemperanza, stante che la Corte di Appello di Campobasso non ha condannato affatto il Comune di Isernia a pagare somme a favore dei ricorrenti limitandosi a dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ASL, mentre in motivazione aveva individuato quale soggetto tenuto al pagamento prima il Comune e poi la Regione; tantomeno i ricorrenti potevano ritenersi legittimati a proporre l’azione, non risultando insoddisfatti;

b) estinzione del credito riconosciuto dalla sentenza del Tribunale in quanto sia il Comune che la ASL avevano dato ottemperanza alla anzidetta sentenza;

c) carenza di interesse ad agire, stante che i ricorrenti erano stati soddisfatti;

d) carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali pretendono di regolare i rapporti debito-credito tra la ASL, il Comune e la Regione;

e) carenza di legittimazione passiva del Comune, in quanto l’art.6 L. n.724/1994 ha previsto una successione ex lege della Regione nei rapporti debito-credito facenti capo alle U.S.L.;

f) erroneità dei conteggi effettuati nel ricorso in ottemperanza.

Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado che hanno concluso per il rigetto dell’appello.

Si è anche costituita l’ASL la quale ha chiesto che sia dichiarata estranea al giudizio, ovvero titolare del diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente erogate a favore degli istanti.

5. – L’appello è fondato.

Affinché vi sia legittimazione a proporre ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art.90 R.D. n.642/1907 (ora art.112 e segg. C.P.A.) occorre che il giudicato formatosi in sede civile o amministrativa non sia stato eseguito dalla Amministrazione soccombente, e che dunque il soggetto ricorrente non abbia visto soddisfatte le pretese che aveva dedotto in giudizio e sulle quali era intervenuta una pronuncia favorevole.

Una situazione di tal genere non ricorre nella fattispecie in esame.

Non è in contestazione la puntuale esecuzione della sentenza resa dal Tribunale civile di Isernia. Il Comune di Isernia e la ASL di Isernia, condannati in solido al risarcimento dei danni per l’occupazione dei terreni di cui erano proprietari i ricorrenti, hanno infatti provveduto al pagamento di quanto dovuto in attuazione della sentenza, né i ricorrenti hanno avanzato doglianze al riguardo.

E’ bensì vero che pronunciandosi sull’appello della ASL, la Corte di Appello di Campobasso ha escluso che questa fosse tenuta al risarcimento del danno, ed ha anche riconosciuto come soggetto obbligato per “le controversie degli enti ospedalieri soppressi” soltanto il Comune, o in ipotesi la Regione, ma tale statuizione ha inciso unicamente nei rapporti intercorrenti tra Comune e ASL, derivandone come effetto che il Comune, riconosciuto come soggetto tenuto in via esclusiva al risarcimento del danno, avrebbe dovuto corrispondere alla ASL a titolo di rimborso, quanto da questa già versato agli odierni appellati.

Questo essendo l’effetto del giudicato formatosi in conseguenza della sentenza della Corte di Appello, è palese la carenza di legittimazione ad esperire il giudizio di ottemperanza da parte degli odierni appellati, i quali avevano ottenuto la piena esecuzione della sentenza del Tribunale, e non avevano nient’altro da pretendere per il risarcimento dei danni subiti a seguito della occupazione dei loro terreni; d’altra parte non erano nemmeno contemplati direttamente dalla sentenza della Corte di Appello.

Si aggiunga che agli stessi ricorrenti non risulta essere pervenuta da parte della ASL alcuna richiesta di restituzione degli importi dalla stessa corrisposti, sì che non è dato comprendere quale fosse l’interesse dei medesimi ad agire in via di ottemperanza.

6. – Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso in ottemperanza proposto dagli odierni appellati.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione