Nulla l’ipoteca senza la preventiva comunicazione (Cass. n. 18505/2013)

Redazione 02/08/13
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Svolgimento del processo

1. C.T. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro Equitalia Polis s.p.a. (già ****************), concessionaria del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Napoli, il Comune di Marigliano e l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Nola, avverso la sentenza del 17 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Sulmona, ha dichiarato improponibile la domanda da esso ricorrente introdotta con citazione notificata alla Gest Line s.p.a. il 5 aprile 2006, con la quale, sulla premessa che il 15 marzo precedente detta s.p.a. aveva provveduto ad iscrivere ipoteca su tre immobili di cui era usufruttuario per un presunto credito di Euro 2.534,60 e che l’iscrizione doveva ritenersi illegittima per varie ragioni, esso ricorrente aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e ordinarsi la sua cancellazione, nonchè condannarsi la ********* al risarcimento del danno.

Il Tribunale ha provveduto nel contraddittorio della Gest Line, che costituendosi aveva fra l’altro dedotto che l’iscrizione era avvenuta per un credito tributario, il che rendeva inammissibile la domanda ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 nonchè dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Nola, dei quali era stata ordinata la chiamata in causa, quali enti impositori. Alla chiamata, richiesta dalla Gest Line, aveva provveduto lo stesso ricorrente.

2. Alla statuizione di improponibilità della domanda il Tribunale, dopo avere disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sia a beneficio del giudice amministrativo sia a beneficio delle commissioni tributarie, è pervenuto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, in ragione della natura tributaria del creditore e nella contemplazione dell’esclusione da parte di tale norma dell’ammissibilità sia delle opposizioni all’esecuzione regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle inerenti la pignorabilità dei beni, sia delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., riguardo alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Sulla base di tale convincimento il Tribunale ha evocato Cass. n. 11038 del 2004, per giustificare la conclusione che la domanda fosse stata presentata in una situazione di carenza nell’ordinamento di una norma che riconoscesse tutela alla posizione giuridica del ricorrente e, quindi, di c.d. improponibilità assoluta della domanda.

3. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: – violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 e 77 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4: – violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

L’illustrazione del motivo, conclusa da quesito di diritto, si articola nei termini seguenti: Nel corso del giudizio di primo grado (proposto dal ricorrente dinanzi al giudice ordinario nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, con giurisdizione sulla domanda quando il procedimento si è incardinato in data 15/03/2006, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, introdotto dalla Legge di conversione n. 248 del 2006, entrata in vigore in data 12/08/2006, 20: Cass. sez. un. n., 31/01/2006 n. 2053) l’esponente eccepiva l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, eseguita in suo danno D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, prevedeva la possibilità per il concessionario di compiere tale atto solo per la riscossione di un credito minimo di Euro 8.000,00 (limite vigente sia nella fase dell’espropriazione che in quella antecedente dell’estinzione ipotecaria), allorquando il credito vantato dallo stesso nei confronti dell’esponente ammontava complessivamente a soli Euro 2.534,60. Il giudice di prime cure in palese violazione dell’art. 112 c.p.c., ometteva di statuire in relazione alla suddetta richiesta …. dichiarando improponibile la domanda formulata dal ricorrente sul presupposto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, escludeva, in materia di riscossione di entrate di natura tributaria, l’ammissibilità delle opposizioni all’esecuzione regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. La suddetta statuizione è frutto di un’applicazione distorta della D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, letto in combinazione con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, in quanto il giudice di prime cure ha omesso di considerare che sui beni immobili, di cui il ricorrente era titolare di diritto di usufrutto, non poteva essere iscritta l’ipoteca esattoriale in quanto detto atto, essendo preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, era iscrivibile dal concessionario solo per un credito minimo di Euro 8000,00 (Cass. Civ. sez. un. n. 4077, 16-22/02/2010) allorquando il presunto credito, vantato da **************** (ora Equitalia Polis s.p.a.) nei confronti del ricorrente, ammontava complessivamente a soli Euro 2534,60.”.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: – violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 – violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

– Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4: – violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

L’illustrazione del motivo, conclusa da quesito di diritto, dopo avere enunciato che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, eseguita in suo danno D.P.R. n. 672 del 1973, ex art. 77, poichè non preceduta dalla regolare notifica delle n. 03 cartelle di pagamento emesse dal concessionario (richiamate da ********* s.p.a. nel proprio atto di costituzione), come prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1 e, quindi, precisato che le prime due non venivano depositate e la terza risultava notificata a soggetto non riferibile al ricorrente, sostiene che il giudice di prime cure in palese violazione dell’art. 112 c.p.c., ometteva di statuire in relazione alla suddetta richiesta …. dichiarando invece improponibile la domanda formulata dal ricorrente sul presupposto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, escludeva, in materia di riscossione di entrate di natura tributaria, l’ammissibilità delle opposizioni all’esecuzione regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Dopodichè l’illustrazione prosegue asserendo: la statuizione sopra indicata è frutto di un’applicazione distorta del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, letto in combinazione con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1, in quanto l’eccezione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, per mancata notifica delle cartelle di pagamento rappresenta un’opposizione relativa al quomodo della procedura attivata dal concessionario, essendo la regolare notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo) funzionale alla regolarità dell’iscrizione ipotecaria, con conseguente maggiore tutela del diritto di difesa del presunto debitore, il quale altrimenti si troverebbe costretto a dover sopportare un’ingiusta limitazione al godimento dei propri beni immobili ed un’ingiusta conseguente espropriazione degli stessi, in virtù di un titolo esecutivo non in regola o in relazione al quale non ha avuto alcuna conoscenza viene citata una sentenza del Tribunale di Napoli. Inoltre, i limiti della proponibilità dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 (come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16), devono intendersi, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, riferiti alle sole opposizioni all’esecuzione già iniziate per cui, non costituendo l’iscrizione ipotecaria atto dell’esecuzione (la quale inizia con il pignoramento), l’art. 57 citato non trovava applicazione nel caso di specie viene citata una sentenza di un giudice di pace. Si evidenzia, altresì, che la possibilità di eccepire l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in materia di riscossione di entrate di natura tributaria ed in assenza di notifica delle cartelle di pagamento, è conforme ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, in quanto, diversamente ragionando, il predetto dettame normativo si presenterebbe costituzionalmente illegittimo, sotto il profilo della violazione del diritto di uguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge, ex art. 3 Cost., e sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., poichè sarebbe consentito eccepire la mancata notifica della cartella di pagamento della consequenziale illegittimità dell’iscrizione ipotecaria allorquando il presunto credito non ha natura tributaria (es. pagamento di sanzioni amministrative), mentre non sarebbe consentito formulare tale eccezione allorquando il presunto credito ha natura tributaria (es. pagamento ici).

3. Con il terzo motivo, pure concluso da quesito di diritto, si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: – violazione dell’art. 2948 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, – violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4: – violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Nella illustrazione, dopo aver fatto riferimento alla circostanza che nel giudizio di primo grado era stata eccepita l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria perchè avvenuta in relazione a presunti crediti tributali per cui era spirato il termine di prescrizione quinquennale, si ripete integralmente la proposizione, già enunciata nei primi due motivi circa la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice dichiarato improponibile la domanda ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e quindi si sostiene che tale declaratoria sarebbe frutto di un’applicazione distorta del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, poichè si ritiene che sia possibile azionare il rimedio ex art. 615 c.p.c., quando il ruolo è stato emesso per debiti avente natura strettamente tributaria e per denunciare fatti istintivi o impeditivi del credito, come il compimento della prescrizione. Si prosegue quindi in questi termini: In altre parole il debitore tributario, che denuncia di subire una lesione dell’esecuzione, può richiedere una dichiarazione di inefficacia e/o invalidità dell’atto per cui è esecutato purchè non miri (Cass. SS UU n. 467/2000) alla dichiarazione d’illegittimità (cosa, questa, non consentita neanche ai giudici tributari) o all’annullamento di atti positivi. In buona sostanza si può chiedere l’inefficacia del titolo esecutivo tributario (atto impositivo risultante dalla definitività dell’accertamento, definitività non intervenuta nel caso di specie in quanto le cartelle di pagamento non sono mai state notificate) anche in sede di esecuzione tributaria, giusto coordinamento del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, con il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 57 e 59, vengono citate una sentenza del Tribunale di Napoli e Cass. sez. un. n. 2053 del 2006 in quanto, se si denuncia la lesione di un diritto soggettivo da parte di un atto esecutivo anche ad esecuzione tributaria iniziata, il giudice ordinario può conoscere di un provvedimento tributario e, se valutato illegittimo e/o inesistente, dichiararne la sua inefficacia quale titolo esecutivo, con conseguente annullamento dell’atto esecutivo (iscrizione ipotecaria) per eliminare, o far cessare, la lesione del diritto soggettivo.

4. L’esame dei tre motivi può procedere congiuntamente, atteso che tutti e tre, al di là della denuncia di altri profili, ne presentano uno con cui si censura l’effettivo decisum della sentenza impugnata, là dove – dopo avere ritenuto, con statuizione ormai passata in cosa giudicata interna, che, di fronte ad un’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, effettuata dall’esattore per una pretesa di natura tributaria nel marzo del 2006 non si configurasse nè la giurisdizione del giudice amministrativo, nè la giurisdizione del giudice tributario, bensì quella del giudice ordinario – ha reputato, tuttavia, in concreto che essa non potesse aver corso di fronte all’atto di aggressione al patrimonio – rappresentato dall’iscrizione ipotecaria in funzione della successiva esecuzione – in ragione dell’ostacolo rappresentato dalla norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57.

Questa norma, com’è noto, dispone (riferendosi alla sola esecuzione esattoriale relativa a crediti di natura tributaria e non a quella per entrate d’altra natura, riscosse dall’esattore, siccome si desume del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, provvedimento che ha profondamente innovato il titolo del D.P.R. n. 602 del 1973, dedicato all’esecuzione esattoriale; in termini, da ultimo, Cass. sez. un. n. 23667 del 2009) nel comma 1, che: Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Il Tribunale, sull’assunto implicito che la domanda concernente l’iscrizione di ipoteca fosse assimilabile ad un’opposizione in materia esecutiva, ha ritenuto, pur senza così adeguatamente esplicitare il suo avviso, che essa non fosse ammissibile, perchè, evidentemente, non riconducibile ad alcuna delle eccezioni alla improponibilità emergenti dall’art. 57.

4.1. L’assunto del Tribunale è corretto con riguardo ai fatti costitutivi della domanda rappresentati dalle doglianze cui fanno riferimento il secondo ed il terzo motivo, mentre non lo è quanto a quella alla quale fa riferimento il primo motivo.

Queste le ragioni.

4.2. Va premesso che il legislatore, in caso di esecuzione esattoriale preordinata alla realizzazione di crediti di natura tributaria, ha considerato deducibile, dinanzi alla giurisdizione ordinaria, per quanto concerne le situazioni riconducibili al profilo normativo dell’opposizione all’esecuzione (e, quindi, le contestazioni circa la sussistenza del titolo esecutivo, sebbene nella particolare dimensione che esso può assumere ai fini della detta esecuzione), esclusivamente quella – normativamente ricondotta all’opposizione all’esecuzione, ancorchè, come rileva la migliore dottrina, sostanzialmente inerente un particolare aspetto del quomodo dell’esecuzione (quello relativo ai beni aggredibili per la soddisfazione coattiva) – inerente i beni assoggettabili all’esecuzione ed i limiti in cui lo sono.

Mentre, per quanto attiene ai profili del quomodo dell’esecuzione, come si desume dalla limitazione della previsione di esclusione dell’ammissibilità alle sole contestazioni della regolarità formale del titolo e della sua notificazione, ha inteso ammetterle senza limitazione alcuna per quelle che si correlano a momenti dell’attività esecutiva successiva.

Le regole emergenti in senso positivo dalla doppia previsione in negativo del testo normativo sono, in buona sostanza, le seguenti: a) sono ammesse le sole opposizioni all’esecuzione che riguardino il profilo della pignorabilità del bene concretamente aggredito e, quindi, un’esecuzione iniziata con il pignoramento di un bene che non poteva pignorarsi o oltre i limiti in cui poteva esserlo; b) sono ammesse le opposizioni agli atti esecutivi che si collochino in una fase che segua la notificazione del titolo esecutivo.

La regola positiva sub a), una volta che si argomenti a contrario, rivela una regola negativa, la quale esclude che con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione possano sollevarsi tutte le altre questioni che riguardano il diritto di procedere all’esecuzione forzata, che normalmente sono deducibili con l’opposizione all’esecuzione e, quindi, sia quelle inerenti la sua estensione, sia quelle riguardanti vicende successive alla sua formazione se il titolo deriva da fonte giudiziale, sia quelle concernenti la stessa formazione del titolo e le sue successive vicende se la fonte non sia giudiziale. Poichè vi deve essere un luogo nel quale tali forme di tutela sono esperibili, evidentemente esso, argomentando a contrario, è quello (in buona sostanza) della giurisdizione tributaria, dove la tutela potrà estrinsecarsi secondo i tempi ed i modi da essa previsti e, quindi, trattandosi di giurisdizione normalmente correlata all’impugnazione di atti (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19), attraverso l’impugnazione di atti che si sostenga illegittimi per ragioni assimilabili ad una carenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata.

La regola, di cui sopra sub b), a sua volta implica che, tanto le contestazioni relative alla regolarità formale del titolo quanto quelle relative alla sua notificazione, saranno deducibili soltanto, nuovamente perchè una tutela giurisdizionale vi deve essere, dinanzi alla giurisdizione tributaria, sempre attraverso l’impugnazione di atti, impugnabili davanti a quella giurisdizione, che della verificazione di detti vizi abbiano risentito. Viceversa, tale verificazione non potrà farsi valere davanti all’a.g.o. in quanto asseritamente determinativa di vizi degli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi, che sono viceversa impugnabili con l’opposizione agli atti di cui all’art. 617 c.p.c.. Sarebbe, infatti, contraddittorio che le questioni relative alla regolarità formale del titolo e della sua notificazione, non deducibili di per sè con detta opposizione, lo diventino, per gli effetti riflessi che hanno prodotto sui successivi atti dell’esecuzione tributaria, sia pure attraverso l’impugnazione di essi come atti dipendenti.

In altri termini, questi atti sono controllabili dal giudice ordinario con l’opposizione agli atti soltanto per nullità che li riguardino direttamente o che derivino da atti che sarebbero stati sottoponibili all’opposizione agli atti e non abbiano potuto esserlo per una ragione che escluda la decadenza dal diritto di far valere la loro nullità.

L’argomentazione in tal senso, d’altro canto, trova conferma nel secondo inciso del D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 1, là dove esso esclude la giurisdizione tributaria per gli atti dell’esecuzione tributaria ®successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dall’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, così rivelando che la giurisdizione che si può estrinsecare è quella ordinaria tramite il rimedio dell’opposizione agli atti e, nel contempo che sugli atti fino alla notifica degli atti de quibus, che poi sono quelli inerenti sostanzialmente la notificazione dell’omologo del titolo esecutivo nell’esecuzione esattoriale, la tutela deve, invece, aver luogo all’interno della giurisdizione tributaria.

Peraltro, l’esperibilità della tutela dinanzi alla giurisdizione tributaria, per un’elementare applicazione del principio di dipendenza degli atti di un procedimento da quelli precedenti, non potrà che riguardare anche il caso in cui si siano verificate violazioni delle norme che regolano l’operare dell’esattore, che abbiano riguardato tutto ciò che si colloca prima del manifestarsi di un problema di regolarità del titolo e della sua notificazione e che si presentino idonee ad incidere sull’uno e sull’altro aspetto.

Sarebbe, infatti, nuovamente del tutto contraddittorio pensare che il legislatore non abbia inteso escludere l’opposizione agli atti dinanzi al giudice ordinario o comunque una tutela davanti ad esso (se non la si volesse chiamare opposizione agli atti preventiva) quando il vizio abbia riguardato il quomodo del procedere dell’esattore anteriormente alla stessa configurabilità di una questione di regolarità formale del titolo o di una questione che riguardi la sua notificazione. Poichè il vizio ridonderebbe, per il principio della comunicazione dei vizi all’atto successivo della sequenza procedimentale in vizio dell’attività successiva ed in definitiva determinerebbe un problema di regolarità formale del titolo e un problema riguardo alla sua notificazione, escludendo l’art. 57, l’opposizione agli atti per la regolarità formale del titolo e la sua notificazione ed ammettendola solo riguardo al procedere dell’esattore con atti successivi, sarebbe del tutto contraddittorio ammettere che la giurisdizione ordinaria possa aver luogo per atti che si collocano prima dell’insorgenza di una questione di regolarità formale del titolo e della sua notificazione.

Dunque, è questo che si vuole precisare, eventuali attività dell’esattore e della stessa amministrazione finanziaria pregresse alla emersione del titolo nella sua dimensione formale e alla sua notificazione e, quindi, solo di riflesso incidenti sulla sua regolarità formale, nonchè sulla sua notificazione, restano escluse dalla deducibilità con l’opposizione agli atti esecutivi davanti all’a.g.o. e giustiziabili soltanto davanti alle commissioni tributarie. E ciò non diversamente da come con l’opposizione agli atti contro atti successivi alla notificazione del titolo non si possono far valere nullità derivate dalla nullità formale del titolo o della sua notificazione, perchè in tal modo si finirebbe, contro la previsione dell’art. 57, per far valere davanti all’a.g.o. proprio ciò che il legislatore ha escluso possa farvisi valere, cioè i profili inerenti la regolarità formale e la notificazione de quibus.

5. Tanto premesso sull’esegesi dell’art. 57, va rilevato che – al di là della inconferenza della denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., che è del tutto priva di pregio, perchè il Tribunale ha ritenuto improponibile la domanda e, quindi, ha deciso su di essa e lo ha fatto per tutti i profili posti a base dell’azione di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria implicati dai tre motivi – questi ultimi, prospettando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, censurano in buona sostanza proprio la statuizione di improponibilità della domanda, che costituisce il decisum del Tribunale.

Tale statuizione, una volta considerato che l’azione era stata proposta per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, viene censurata nel primo motivo quanto all’essere stata l’iscrizione effettuata per un credito tributario di misura inferiore ad Euro 8.000,00, nel secondo per non essere avvenuta la notificazione delle cartelle di pagamento e per essere stata nulla o inesistente quella di una di esse, nel terzo motivo per un’asserita inesistenza del credito, in ragione di un fatto estintivo, rappresentato dalla sua prescrizione.

Tutti i profili denunciati lo sono in quanto avrebbero determinato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e ciascuno dei motivi evidenzia, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dove era stato dedotta la relativa questione con l’atto introduttivo del giudizio di merito e con la conclusionale.

5.1. Il primo motivo è fondato, perchè deve ritenersi che la questione della illegittimità dell’iscrizione per essere il credito tributario inferiore ad Euro 8.000,00, cioè al valore all’epoca condizionate l’espropriazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. più volte citato, era deducibile davanti all’a.g.o. senza che la previsione dell’art. 57 lo impedisse, onde la domanda quanto a tale fatto costitutivo era proponibile.

Gli altri due motivi sono, invece, infondati, perchè le questioni cui essi si riferiscono non potevano essere dedotte davanti al giudice ordinario in quanto lo precludeva l’art. 57, onde la domanda quanto ai fatti costitutivi cui quelle questioni si riferiscono era effettivamente improponibile.

5.2. Queste le ragioni.

Va rilevato – ancorchè sul punto vi sia cosa giudicata interna – che la vicenda processuale, in quanto l’iscrizione ipotecaria avvenne il 15 marzo 2006 è stata effettivamente correttamente collocata dal Tribunale nell’ambito della giurisdizione dell’a.g.o. Esso lo ha fatto invocando il precedente di questa Corte di cui a Cass. sez. un. n. 2053 del 2006, espresso a proposito del ed. fermo amministrativo, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86.

La collocazione si giustifica a maggior ragione sulla base dell’evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha legittimato l’argomento desunto dall’art. 86.

Infatti, Cass. sez. un. n. 7034 del 2009 ha statuito che Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248): si tratta infatti di un provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi nè dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, nè dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, (come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all’art. 35, comma 26 quinquies, cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. (in senso conforme, successivamente: Cass. sez. un. n. 14501 del 2010; Cass. (ord.) n. 13930 del 2010).

In precedenza, sempre scrutinando un caso di iscrizione in sede di riscossione di un’entrata tributaria, le Sezioni Unite avevano già sostanzialmente affermato lo stesso principio, espressamente derivandolo da quanto affermato da Cass. sez. un. n. 14701 del 2006, che riprendeva Cass. sez. un. n. 2053 del 2006, sempre a proposito del c.d. fermo amministrativo: si veda, infatti, Cass. sez. un. n. 6594 del 2009; 6593 del 2009).

Ora, nelle pronunce indicate le Sezioni Unite, regolando la giurisdizione, non ebbero a chiarire, perchè non lo dovevano fare, i limiti nei quali, una volta affermata la riconducibilità alla giurisdizione dell’a.g.o. e non a quella tributaria (o amministrativa) della controversia insorta sulla legittimità dell’iscrizione, essa potrebbe dedursi con i rimedi dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Esse non lo hanno fatto nemmeno allorquando, investite direttamente della questione della legittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77, per crediti di valore inferiore ad Euro 8.000,00 hanno statuito che In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 conv. in L. n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro (Cass. sez. un. n. 4077 del 2010). Il caso deciso in quella occasione, del resto, si collocava nel vigore della disciplina di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, ma le Sezioni Unite, neh”affermare la giurisdizione dell’a.g.o. nonostante quella norma, lo fecero nella contemplazione che non risultava dimostrata la natura tributaria del credito e, quindi, il presupposto per l’operare della giurisdizione tributaria.

La vicenda, quindi, rimase dinanzi all’a.g.o. per quella ragione, pur collocandosi dopo la normazione del 2006.

La questione dei limiti di deducibilità con le opposizioni esecutive della illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ricollegata ad un credito tributario avvenuta prima della normativa del 2006, non risulta, d’altro canto, chiarita neppure dalla più recente Cass. sez. un. n. 4771 del 2012, secondo cui In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Nè a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l’autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione.

Questa decisione, infatti, ha espresso le sue affermazioni in un caso nel quale la controversia era radicata dinanzi al giudice tributario per formazione di giudicato interno sulla sua giurisdizione.

5.3. Non risulta, dunque, chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (perchè Esse non sono mai state sollecitate a farlo) – con specifico riferimento alle iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, che siano state impugnate in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, (introdotto dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248) dinanzi all’a.g.o. per entrate di natura tributaria (e, quindi, lo siano state legittimamente, non operando la devoluzione al giudice tributario della relativa questione operata da quella fonte) – in che limiti la tutela davanti a quella giurisdizione con i pur evocati rimedi delle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi sia in concreto esperibile, cioè, in buona sostanza, se lo sia senza limiti riguardo alle ragioni di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria tanto convernenti la stessa pretesa tributaria (e, quindi, profili inerenti l’opposizione all’esecuzione), tanto il modo di procedere dell’esattore, che ha portato all’iscrizione stessa (e, quindi, profili inerenti il quomodo, id est l’opposizione agli atti).

5.4. Il Collegio ritiene che il chiarimento debba farsi nei termini che seguono.

Una volta confinata nell’ambito della giurisdizione ordinaria la controversia insorta sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato D.P.R., eseguita dall’esattore per le entrate tributarie, ed una volta che si consideri che le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che questa tutela davanti all’a.g.o. si estrinseca con le opposizioni all’esecuzione ed agli atti, deve ritenersi, per un elementare principio di coerenza, che tale tutela – la quale trova giustificazione, come affermato dalle stesse Sezioni Unite (in non diversa guisa che per il fermo di cui all’art. 86) nella caratterizzazione dell’iscrizione ipotecaria sub specie di atto preordinato oggettivamente all’esecuzione forzata, in quanto aggressivo del patrimonio del contribuente – in tanto possa avere luogo con l’una o l’altra forma di opposizione, in quanto l’una e l’altra siano ammissibili per le pretese esattoriali di natura tributaria.

Ne deriva che, essendo dette forme di opposizione, per le entrate tributarie soggette a precisi limiti, quelli del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, tali limiti debbono essere tenuti in considerazione per individuare che tipo di contestazioni possono, eventualmente, svolgersi contro l’iscrizione mediante l’opposizione all’esecuzione e che tipo di contestazioni possono, eventualmente, svolgersi con l’opposizione agli atti.

L’operatività dei limiti dell’art. 57 si giustifica – al contrario che per quelle che l’esattore sia chiamato a realizzare per entrate non tributarie, per le quali la tutela contro l’iscrizione non solo è rimasta dinanzi all’a.g.o. anche dopo il citato art. 35, che si riferisce solo alle iscrizioni per entrate tributarie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e, quindi, riconducibili alla giurisdizione delle commissioni tributarie, perchè impugnabili davanti ad essa (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e- bis – perchè, una volta considerato che l’iscrizione è atto finalizzato all’esecuzione forzata e ravvisata in ciò la ragione per cui – prima della novella del 2006 – poteva azionarsi la giurisdizione dell’a.g.o., sarebbe contraddittorio ritenere che la contestazione contro l’iscrizione ipotecaria prospettabile con i due rimedi oppositivi potesse esserlo al di fuori dei limiti entro i quali essi sono esperibili quando si proceda per entrate tributarie.

A tanto si deve pervenire applicando il criterio esegetico dell’art. 57 del D.P.R. proposto sopra nel paragrafo 4.2.

Ora, l’essere stata l’iscrizione effettuata per un credito eccedente il valore di ottomila Euro, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, nel testo applicabile ratione temporis alla pretesa esattoriale, avrebbe potuto giustificare l’esecuzione forzata, è circostanza che, una volta considerata al lume del limite previsto per l’opposizione all’esecuzione dall’art. 57 del D.P.R., si presenta come fatto deducibile per l’assorbente ragione che l’esclusione dell’iscrizione per un credito inferiore a quel valore e, dunque della stessa possibilità di una successiva esecuzione, si configura, se apprezzata come limite all’aggredibilità del patrimonio del debitore, sub specie di vero e proprio limite alla pignorabilità dei suoi beni. Nel senso che tutti i beni del medesimo non erano pignorabili e, quindi, non erano ipotecabili ai sensi del citato art. 77 dall’esattore in presenza di un credito pur di natura tributaria di valore inferiore ad Euro 8.000,00.

L’essere stato ipotecato pacificamente nella specie un bene per un credito inferiore a quella soglia si connotava, dunque, come un’aggressione al patrimonio del debitore al di fuori della soglia consentita e la relativa questione si configurava, dunque, come una questione afferente alla pignorabilità.

Come tale la questione, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale, era deducibile con l’opposizione all’esecuzione dell’alt.

615 c.p.c., riguardo alla pignorabilità dei beni, atteso che l’art. 57 ammette nell’esecuzione esattoriale tributaria detta opposizione proprio e soltanto in questo caso e considerato che la questione della ipotecabilità, essendo funzionale l’ipoteca al pignoramento e suscettibile, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, di tutela davanti all’a.g.o., era assimilabile ad una questione di pignorabilità.

Il primo motivo dev’essere, dunque, accolto.

La sentenza dovrebbe essere casata e, non occorrendo accertamenti di fatto per decidere sulla domanda di declaratoria di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria quanto a tale motivo, al riguardo potrà decidersi nel merito, con la conseguenza che dovrebbe disporsi la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata nei confronti del ricorrente.

6. Gli altri due motivi non sono infondati.

Queste le ragioni della infondatezza.

6.1. Il terzo motivo, là dove postula che erroneamente il Tribunale non avrebbe ritenuto deducibile con la domanda la questione della prescrizione del credito, risulta infondato, in quanto detta questione, inerendo alla contestazione della sussistenza stessa del credito e, quindi, ad un profilo riconducibile ad un’opposizione all’esecuzione (preventiva), non era deducibile avverso l’esecuzione esattoriale per pretesa tributaria, in quanto l’art. 57 del D.P.R. più volte citato, ammette, come s’è veduto, solo l’opposizione relativa alla pignorabilità. La relativa questione avrebbe potuto e dovuto dedursi soltanto davanti alla giurisdizione tributaria.

Dunque, l’azione di opposizione all’iscrizione quale atto funzionale all’esecuzione non era proponibile davanti all’a.g.o., onde la decisione del Tribunale in parte qua, risulta corretta.

6.2. Il secondo motivo, inerendo circostanze relative al procedere dell’esattore e, dunque, un profilo inerente il quomodo della sua attività come funzionale all’esecuzione, come tale riconducibile ad una tutela evocativa di un’opposizione agli atti esecutivi preventiva (all’inizio dell’esecuzione), è, invece, infondato, in quanto la questione della mancata notifica delle cartelle e dell’inesistenza della notifica di una di esse non era riconducibile all’ambito in cui l’art. 57 ammette l’opposizione agli atti davanti all’a.g.o., che riguarda solo – come s’è veduto – il procedere dell’esattore, successivo al momento in cui si possono manifestare problemi di regolarità formale o di notificazione del titolo esecutivo, che essi stessi restano esclusi dall’ambito di proponibilità di quella opposizione e che non possono essere dedotti con opposizione agli atti nemmeno contro attività dell’esattore successive, sub specie di determinazione derivata della nullità di tale attività. Essendo preclusa l’opposizione per tali problemi e, quindi, essendo precluso il controllo davanti all’a.g.o. dell’operare dell’esattore anteriore a tale momento, anche la questione dell’illegittimità dell’iscrizione, per essere essa avvenuta in quella situazione, resta preclusa davanti all’a.g.o. con il rimedio dell’opposizione agli atti.

Invero, se non si può far controllare all’autorità giudiziaria ordinaria la regolarità formale del titolo di una pretesa esecutiva tributaria e nemmeno la ritualità della sua notificazione, si deve ritenere, come s’è visto, che l’operare dell’esattore che si collochi fino alla notificazione del titolo e che, quindi, riguardi la stessa notificazione ed anche la sua omissione, non dia luogo ad un’opposizione agli atti tanto diretta, cioè rivolta contro tali atti, quanto indiretta, cioè rivolta a far valere l’incidenza delle nullità riguardanti la regolarità o la notificazione del titolo, in quanto ridondante su atti successivi direttamente impugnati. Quelle nullità, come s’è detto in precedenza, restano indeducibili davanti all’a.g.o. anche se si facciano valere contro atti dell’esattore successivi, assumendo che essi hanno determinato la loro invalidità.

Collocandosi l’iscrizione di ipoteca dopo la fase della notificazione delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, appare evidente che le questioni inerenti la mancanza della loro notificazione e quelle che riguardano la regolarità di esse e la loro notificazione non potevano essere fatte valere dal qui ricorrente con l’azione dinanzi all’a.g.o., sub specie di opposizione preventiva agli atti esecutivi contro l’iscrizione, fondata su dette ragioni in quanto determinative dell’illegittimità derivata dell’iscrizione ipotecaria. S’è già detto che quelle nullità, oltre a non essere deducibili di per sè con l’opposizione agli atti, non possono esserlo in via derivata attraverso l’impugnazione di atti successivi, quale nella specie è certamente stata l’iscrizione ipotecaria.

Il terreno per farle valere come causa di invalidità dell’iscrizione era, invece, la giurisdizione tributaria, una volta acquisita la conoscenza dell’iscrizione ipotecaria.

Come atto oggettivamente preordinato all’esecuzione forzata successivo alla notificazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella o meglio al momento della notificazione della cartella, costituente il titolo esecutivo, l’iscrizione sarebbe stata impugnabile con opposizione agli atti per questioni ad essa direttamente inerenti, come ad esempio l’omissione dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis (aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106). In tal caso, infatti, viene in rilievo una nullità che riguarda direttamente l’iscrizione ipotecaria e che, dunque, si colloca dopo la fase relativa alla regolarità formale del titolo ed alla sua notificazione.

Nell’ordine di idee qui sostenuto sembra di recente essersi mossa, sia pure in modo del tutto implicito, la recente decisione di questa Sezione di cui a Cass. n. 4777 del 2013, allorquando, sulla premessa che correttamente il giudice di merito investito della legittimità dell’iscrizione ipotecaria avesse ritenuto applicabile al procedere dell’esattore la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, all’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e, quindi, sussistente l’obbligo di comunicare al contribuente, con l’avviso dell’iscrizione, il termine entro il quale può proporre opposizione e l’autorità a cui proporla.

L’inquadramento nell’ambito di una questione deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi, nel caso di specie era stata ritenuta dal giudice di merito (che era un giudice di pace, del quale, evidentemente, non era stata eccepita l’incompetenza). Ed esso era esatto.

Lo si rileva senza che ciò voglia significare condivisione dell’esattezza della ritenuta applicabilità della norma della L. n. 241 del 1990.

7. In dipendenza delle argomentazioni fin qui svolte vanno affermati i seguenti principi di diritto:

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, (introdotto dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), una domanda di accertamento della illegittimità dell’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, effettuata dall’esattore per un credito tributario: a) era proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria per far valere come ragione di illegittimità il fatto che l’iscrizione fosse avvenuta per un credito inferiore agli Euro 8.000,00 cui faceva riferimento l’art. 76 dello stesso D.P.R., trattandosi di un’azione riconducibile al profilo di un’anticipata opposizione all’esecuzione riguardo alla pignorabilità dei beni, come tale ammessa dall’art. 57 del citato D.P.R.; b) non era proponibile davanti all’a.g.o., ma doveva proporsi dinanzi al giudice tributario, per far valere come ragione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria la prescrizione del credito tributario, atteso che vi ostava l’art. 57 del detto D.P.R., il quale riguardo all’esecuzione di pretese tributarie ammette l’opposizione all’esecuzione dinanzi all’a.g.o. solo riguardo alla pignorabilità e la esclude per il resto; c) non era proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ma doveva proporsi dinanzi al giudice tributario, per far valere come ragione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria la mancanza di notificazione della cartella di pagamento o la nullità della sua notificazione, giacchè vi ostava l’art. 57 del medesimo d.p.r., là dove esclude che con l’opposizione agli atti possa farsi valere una questione relativa alla regolarità formale del titolo o alla sua notificazione, così impedendo che esse possano farsi valere come cause di nullità derivate di successivi atti del procedere dell’esattore.

8. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto al primo motivo e la sentenza va cassata in relazione ad esso. Il secondo ed il terzo motivo sono rigettati. Ricorrono le condizioni per la decisione sul merito, che deve essere resa con l’accoglimento, per la ragione relativa all’essere avvenuta l’iscrizione oltre il limite degli 8.000,00 Euro, della domanda di cui al punto 2 delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio dinanzi al giudice di merito e la declaratoria della illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, descritta al punto 2 della premessa della citazione. Va accolta la richiesta di cui al punto 3 delle stesse conclusioni e, quindi, condannata la Equitalia Polis alla cancellazione della suddetta iscrizione. Gli altri due motivi restano assorbiti.

L’oggettiva incertezza delle questioni esaminate costituisce ragione per compensare integralmente le spese di tutto il giudizio.

La ragione di compensazione implica automatico rigetto della domanda di cui al punto 4 delle conclusioni della citazione, giacchè si tratta di domanda di risarcimento danni riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2, e nella specie, difetta afortiori il requisito dell’avere agito (l’esattore) senza la normale prudenza, posto che all’epoca era più che dubbio che l’iscrizione ex art. 77 più volte citato fosse soggetta al limite de quo e considerato che l’opposizione all’esecuzione e agli atti sottesa alla citazione era soltanto parzialmente fondata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo. Rigetta il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di merito e dichiara illegittima, per essere avvenuta oltre il limite degli 8.000,00 Euro, l’iscrizione ipotecaria, descritta al punto 2 della premessa della stessa citazione. Condanna la Equitalia Polis alla cancellazione della suddetta iscrizione a sue spese. Compensa le spese dell’intero giudizio. Rigetta la domanda di cui al punto 4 delle conclusioni della citazione, previa qualificazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 maggio 2013.

Redazione