Nozione di “pubblica amministrazione” ai fini del diritto di accesso agli atti (Cons. Stato, n. 4923/2013)

Redazione 07/10/13
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FATTO e DIRITTO

Il Consorzio Madonna del Carmine, consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 con la funzione di gestire in modo unitario la ricostruzione nella città di Aquila degli immobili danneggiati dal terremoto dell’aprile del 2009, ha avviato la procedura dei lavori di rifacimento dell’aggregato edilizio di propria competenza, invitando vari operatori economici, tra cui la società cooperativa consortile per azioni L’Aquila 2009 (in seguito L’Aquila 2009).
Detta società ha corrisposto all’invito di cui sopra, presentando specifica offerta.
All’esito della valutazione delle offerte il Consorzio, nell’assemblea tenuta il 13 aprile 2012, ha affidato i lavori all’impresa ***************
L’Aquila 2009 ha, quindi, formulato istanza di accesso al verbale di tale assemblea consortile.
Sennonché il Consorzio, con nota del 4 giugno 2012, ha esplicitamente respinto l’istanza.
Avverso detta nota di diniego, l’Aquila 2009 ha proposto ricorso al Tar Abruzzo, chiedendone l’annullamento con il conseguente riconoscimento del suo diritto al richiesto accesso.
Il Tar adito, con sentenza n. 877 del 2012, ha respinto il ricorso ritenendo, in buona sostanza, il Consorzio una figura soggettiva di diritto privato che agisce in regime di diritto privato, con natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro e, come tale, sottratto al regime fissato dalle legge n. 241 del 1990 in materia di accesso.
Avverso la predetta sentenza, l’Aquila 2009 ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.
Assume nello specifico che, indipendentemente dalla natura privata che si deve riconoscere al Consorzio, lo stesso resta comunque soggetto alla disciplina in materia di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, attesa l’attività di pubblico interesse svolta.
Si è costituita in giudizio l’impresa **************, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato.
Alla camera di consiglio del 31 luglio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello merita accoglimento.
Ed invero, l’art. 22 della L. 241/90 sopra menzionato dispone espressamente che: “Ai fini del presente capo si intende: (…) e) per <<pubblica amministrazione>> tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Per i particolari fini considerati dalla norma ,quindi, la nozione di “pubblica amministrazione” risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali ( quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica ), estendendosi anche, per quanto di interesse in questa sede, ai soggetti privati tout court , laddove l’attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse .
Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di “pubblica amministrazione” e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore.
In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorchè di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.
Ciò posto, non vi è dubbio che nella specie il Consorzio,ancorchè di natura privata, svolga sul piano oggettivo un’attività di pubblico interesse intesa in senso lato, come sopra precisato.
Ed infatti in primo luogo, come già rilevato, lo stesso è stato costituito in via obbligatoria ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 , allo scopo di perseguire il pubblico interesse sotteso alla ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dall’evento sismico del 2009.
E’ di tutta evidenza, invero, che siffatta ricostruzione non corrisponde solo agli interessi dei singoli proprietari privati, ma corrisponde altresì lato sensu all’interesse pubblico sotteso al recupero sotto il profilo strutturale,igienico-sanitario,architettonico,estetico, e monumentale di interi comparti immobiliari cittadini distrutti dal sisma che ha colpito la città dell’Aquila.
In secondo luogo, proprio in ragione degli interessi pubblici coinvolti, l’attività del Consorzio è stata sottoposta alla vigilanza ed al potere sostitutivo di uno specifico Commissario, la cui figura non avrebbe ragione di esistere, laddove il Consorzio perseguisse fini di natura esclusivamente privata.
In terzo luogo, l’attività di ricostruzione affidata al Consorzio è finanziata con fondi pubblici, ciò che si giustifica solo ove la stessa corrisponda oggettivamente anche ad un pubblico interesse inteso in senso ampio.
Ne consegue che il Consorzio, ponendo in essere sul piano oggettivo una attività di pubblico interesse,viene ad assumere la veste di “pubblica amministrazione” agli specifici fini di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla relativa disciplina fissata in materia di accesso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Tanto premesso, il Collegio ritiene comunque opportuno di dover precisare che il riconoscimento del diritto dell’Aquila 2009 di accedere agli atti del Consorzio, non comporta l’automatica possibilità per la stessa società di attivare in sede amministrativa qualsivoglia iniziativa di natura procedimentale o processuale, atteso che per tali fini resta in ogni caso ferma la necessità di dimostrare la sussistenza della diversa e specifica legittimazione ( sia attiva che passiva ) normativamente richiesta.
Conclusivamente il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere riconosciuto il diritto della società l’Aquila 2009 di accedere agli atti del Consorzio ******* del Carmine, il quale dovrà consentire il relativo accesso entro il termine di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, mediante esame e/o estrazione copia di quanto richiesto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata:
-riconosce il diritto della società l’Aquila 2009 di accedere agli atti del Consorzio ******* del ******* ;
– ordina al Consorzio ******* del Carmine di consentire l’accesso agli atti richiesti nel termine di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione,mediante l’esame e/o l’estrazione di copia degli stessi.
Spese compensate dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013

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