Il giorno festivo e termine per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. pen., n. 155/2012)

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Massima

Qualora il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 1 della L. 742/1969 venga a scadere di giorno festivo, il termine stesso è prorogato al giorno successivo, data entro la quale l’atto deve essere consegnato agli ufficiali giudiziari.

  

1. Premessa

La pronuncia in esame riguarda la problematica contenuta nell’art. 155 c.p.c.; infatti l’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della L. 263/2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo.

 

2. Rassegna giurisprudenziale

L’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. (Cass. civ., Sez. II, 04/01/2011, n. 182).

In tema di computo dei termini, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., poiché ai fini dell’individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che – in riferimento alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 74 del d.P.R. 162/1965  in materia di bollette di accompagnamento di sostanze zuccherine – aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che, non essendo il sabato considerato una giornata lavorativa dal CCNL delle imprese di spedizione, il termine previsto dalla citata disposizione per la spedizione delle bollette doveva considerarsi rispettato). (Cass. civ., Sez. II, 03/03/2009, n. 5114).

L’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della L. 263/2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo (nella specie, la S.C., premesso che la disposizione invocata non assumeva comunque rilievo, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione risaliva al 2004, ha escluso, in applicazione del principio enunciato in massima, la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/05/2008, n. 11163).

L’art. 155, comma 4, c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, 12/12/2003, n. 19041).

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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