Notifica: è sempre nulla se non viene prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento del destinatario (Cass. n. 10689/2012)

Redazione 26/06/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 5106/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 59/10/2009, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n.10, il 21.04.2009 e DEPOSITATA il 16 luglio 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del Comune, ritenendo e dichiarando illegittima la pretesa impositiva, per omessa notifica dell’atto presupposto. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di ingiunzione di pagamento dell’ICI per l’anno 2000, censura l’impugnata decisione e ne chiede la cassazione per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2.

2 – La contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – La CTR, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto e dichiarato l’illegittimità dell’atto impugnato, nella considerazione che dovesse ritenersi nulla la notifica del presupposto avviso di accertamento, stante la mancata prova del ricevimento dell’avviso da parte del destinatario.

La questione posta dal ricorso sembra possa essere definita, sia tenendo conto del fatto che in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l’avviso, di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante (Cass. n. 16184/2009), sia pure avendo riguardo, per un verso, al principio secondo cui nella notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonchè dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione” (Cass. n.28856/2005), e sotto altro profilo, all’orientamento giurisprudenziale per cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 627/2008). Nel caso la decisione impugnata sembra in linea con i principi desumibili dalle citate pronunce, avendo verificato e valorizzato la circostanza della mancata prova dell’avvenuto ricevimento dell’avviso da parte del destinatario. D’altronde, le doglianze non solo sembrano sottese ad ottenere il riesame dei medesimi elementi, già diversamente valutati dai Giudici di merito, ma, oltretutto, non appaiono conferenti e decisivi per giustificare una diversa decisione.

4 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, e per la pronuncia di decisione con la quale lo stesso venga rigettato per manifesta infondatezza dei motivi. Il Relatore Cons. *****************”.

La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso per manifesta infondatezza;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Redazione