Non vi è responsabilità precontrattuale per una revoca di aggiudicazione provvisoria (TAR Sent.N.00301/2012)

Lazzini Sonia 11/12/12
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La responsabilità precontrattuale della p.a. non sussiste fino a quando la procedura selettiva non è esaurita con l’aggiudicazione definitiva

La revoca di un provvedimento, infatti può essere adottata non solo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto, ma anche per una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario (art. 21 quinquies legge 241/1990).

Nella fattispecie, il potere revocatorio deve ritenersi legittimamente esercitato, rispetto ai motivi dedotti, essendo state esplicitate le ragioni di opportunità, derivanti anche dal rispetto degli specifici vincoli economici al conseguimento dell’equilibrio del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro oggetto di accordo stipulato il 17.12.2009.

Tali ragioni di inopportunità a dare seguito alla gara controversa, rilevate dal collegio dai revisori dei conti e fatte proprie dall’autorità decidente, sono state compiutamente e legittimamente espresse nella motivazione dell’atto, laddove si chiarisce che l’aggiudicazione dell’appalto avrebbe esposto la P.A. ad un aumento di spese di gestione, evitabile attraverso l’eventuale affidamento dei servizi manutentivi ordinari al personale LSU e LPU utilizzato in Agenzia.

La motivazione, quindi, non solo indica i profili di interesse pubblico in termini non generici e astratti, bensì specifici e concreti, ma confronta anche i risultati ottenibili attraverso la conclusione del procedimento di gara con quelli perseguibili mediante altre soluzioni idonee ad assicurare la manutenzione degli immobili, reputate più convenienti.

La domanda di annullamento proposta con motivi aggiunti è, pertanto, da ritenersi infondata.

Anche la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale deve ritenersi infondata.

Per il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza, infatti, la responsabilità precontrattuale della p.a. non sussiste fino a quando la procedura selettiva non è esaurita con l’aggiudicazione definitiva che individua il soggetto possibile contraente, non potendo prima di tale momento l’impresa aggiudicataria essere qualificata come parte della trattativa negoziale; pertanto, in materia di gare pubbliche, la responsabilità precontrattuale è configurabile solo dopo la conclusione della procedura di evidenza pubblica e con riguardo ad un segmento procedimentale successivo all’esito della stessa.

Ne deriva che, arrestatasi la procedura revocata alla fase dell’aggiudicazione provvisoria, la pretesa risarcitoria della ricorrente non può trovare soddisfazione ( cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 07 giugno 2010 , n. 12676).

Il ricorso, in conclusione, merita reiezione totale.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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