Non sussiste l’obbligo di nomina del sostituto a carico del difensore di ufficio impedito per malattia (Cass. pen. n. 6779/2013)

Redazione 11/02/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Nola condannava T.A. alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente di cui all’art. 116 C.d.S.. Preliminarmente, il giudicante rigettava la richiesta di rinvio presentata dall’avv. A. N. – difensore di fiducia dell’imputato – per motivi di salute documentati da apposita certificazione (gravidanza alla (omissis) con “rischio di parto prematuro per contrazioni uterine persistenti”), rilevando che “fermo l’impedimento, non è specificata la ragione per la quale per un processo di così scarso profilo (guida senza patente) non sia stato possibile nominare un sostituto” (così si legge letteralmente nell’ordinanza di rigetto dell’istanza). Avverso detta decisione ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. A. P., deducendo violazione di legge in quanto non si era dato seguito alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, nonostante che non fosse stata messa in dubbio la sussistenza della malattia e che il difensore medesimo avesse rappresentato l’impossibilità di nominare un sostituto processuale, anche per mancanza di colleghi di studio; il ricorrente rappresenta altresì che in una precedente udienza, in presenza delle medesime circostanze, il giudice aveva accolto analoga istanza di rinvio.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, la motivazione addotta dal Tribunale per escludere la legittimità dell’impedimento del difensore è errata in quanto non è previsto dalla legge alcun obbligo per il difensore di fiducia impedito per malattia di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l’omessa nomina (cfr. Sez. 1, n. 47753 del 09/12/2008 Ud. – dep. 23/12/2008 – Rv. 242489 secondo cui è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivato in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi, giacchè la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso; conf., Sez. 3, 17 dicembre 2002 n. 3072, rv. 223943): ciò, a differenza dell’ipotesi di impedimento determinato da concomitante impegno professionale (cfr.; Sez. U, n. 29529 del 2009, Rv. 244109; Sez. U., N. 4708 del 1992 Rv. 190828).

L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Nola per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola.

Redazione