Non può ritenersi formato il silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso agli atti qualora l’amministrazione, il giorno successivo alla presentazione dell’istanza, vi abbia dato riscontro, attraverso apposita comunicazione via Pec (T.A.R. Puglia-Lecce, 25/3/2015, n. 1010)

Redazione 25/03/15
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Il Caso: la ricorrente chiede all’INPS di poter effettuare l’accesso agli atti relativi alla prima liquidazione della propria pensione. Decorsi 30 giorni, termine assegnato all’INPS per rispondere all’istanza, la ricorrente, ai sensi dell’ Art. 22, L. 241/1990 ha adito il Tribunale locale per ottenere copia degli atti richiesti. L’INPS asserisce di aver risposto all’istanza tramite PEC (utilizzando dunque lo stesso mezzo comunicativo utilizzato dall’istante) comunicando la documentazione richiesta era reperibile presso gli Uffici dell’istituto.

Pertanto, il T.A.R. Puglia non ritiene essersi formato il silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso agli atti. In quanto, l’amministrazione, il giorno successivo alla presentazione dell’istanza, vi abbia dato riscontro, attraverso apposita comunicazione via Pec.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha chiesto all’INPS di estrarre copia in carta libera del Modello T08 di prima liquidazione della propria pensione.
Decorso il termine di trenta giorni assegnato all’INPS per riscontrare l’istanza, sul presupposto della perdurante l’inerzia dell’ente di previdenza, con il ricorso in epigrafe ha adito l’intestato Tribunale per ottenere ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 copia degli atti richiesti.
A sostegno del gravame deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e ss. della legge 241 del 1990 e dell’articolo 97 della Costituzione.
Si è costituito l’INPS deducendo di aver risposto in data 30 ottobre 2014, ovvero il giorno successivo alla presentazione dell’istanza, al difensore della ricorrente via PEC (utilizzando dunque lo stesso mezzo comunicativo utilizzato dall’istante) partecipandogli che avrebbe potuto accedere alla documentazione richiesta recandosi presso gli Uffici dell’istituto.
Per la decisione del ricorso veniva fissata la Camera di Consiglio del 18 dicembre 2014.
Il ricorso va respinto per l’assorbente ragione che, in base a quanto risulta dagli atti di causa, dopo solo un giorno dal ricevimento dell’istanza, l’ente di previdenza ha risposto alla richiesta di accesso formulata dell’interessata tramite il proprio legale consentendo al procuratore dell’istante di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta (cfr e-mail del 30 ottobre con cui la Responsabile di Agenzia fissa al legale della parte ricorrente un appuntamento presso gli Uffici dell’istituto per il giorno 3 novembre 2014):
facoltà poi non esercitata dall’interessato.
Il silenzio-rigetto lamentato dalla parte ricorrente non si è dunque affatto formato, avendo anzi l’Inps espressamente consentito alla parte interessata di estrarre copia della documentazione richiesta.
Le ragioni sopra esposte impongono il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 200, oltre *** e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)

Redazione