Non può dubitarsi che l’amministrazione abbia un obbligo di vigilanza sulle strade di cui è proprietaria.

Redazione 02/09/15
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I residenti di una via chiedono al Comune di installare dei paletti dissuasori alla sosta ovvero apposita segnaletica orizzontale con divieto di sosta nel tratto di via antistante il portone del proprio fabbricato al fine di impedire la sosta indiscriminata, diurna e notturna, di autoveicoli privati, la cui presenza, considerate le ridotte dimensioni della carreggiata, ostacola le manovre carrabili di accesso ed uscita dall’edificio, ivi compresi i mezzi di soccorso ed emergenza.
Il Comune non risponde a tale istanza, così i residenti impugnano il silenzio – rifiuto dell’amministrazione comunale.
Il T.A.R. dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e afferma che: “non può dubitarsi che l’amministrazione abbia un obbligo di vigilanza sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte degli utenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada”.

 

Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sezione prima, 2/9/2015, n. 4280

(Omissis)

Fatto

Con ricorso notificato il 28 aprile 2015 e depositato il 7 maggio successivo, i nominati in epigrafe, residenti in Sant’****** alla via Catania n. 16 impugnano il silenzio – rifiuto serbato dall’intimato ente locale in ordine all’istanza acquisita al protocollo il 19 febbraio 2015.

Con tale richiesta, i ricorrenti invitavano l’amministrazione comunale ad installare paletti dissuasori alla sosta ovvero apposita segnaletica orizzontale con divieto di sosta nel tratto di via Catania antistante il portone del proprio fabbricato al fine di impedire la sosta indiscriminata, diurna e notturna, di autoveicoli privati la cui presenza, considerate le ridotte dimensioni della carreggiata, ostacola le manovre carrabili di accesso ed uscita dall’edificio, ivi compresi i mezzi di soccorso ed emergenza.

Gli esponenti lamentano il pregiudizio derivante dall’ostruzione dell’area di manovra specificando che, in un’occasione, è stato impedito al Sig. C.V. di recarsi presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Frattamaggiore – benché afflitto da colica renale come da documentazione sanitaria in atti – proprio a causa della sosta ostruttiva di veicoli privati: all’esito di specifico sopralluogo conseguente ad un esposto degli istanti, il Comando di Polizia Municipale di Sant’****** ha constatato il disagio per i residenti ed ha richiesto al Comune la messa in opera di palettatura lungo la corsia di sinistra o, in alternativa, l’apposizione di segnaletica verticale di divieto di sosta.

Tanto premesso, gli esponenti propongono ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. e chiedono la condanna dell’amministrazione comunale alla conclusione del procedimento di cui all’epigrafata istanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Comune intimato non si è costituito, benché ritualmente evocato in giudizio.

Alla camera di consiglio del 29 luglio 2015 la causa è passata in decisione.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine alla istanza di cui in premessa dal momento che, benché diffidato dalla parte ricorrente, l’ente non ha adottato alcuna determinazione conclusiva.

Non può dubitarsi che l’amministrazione abbia un obbligo di vigilanza sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte degli utenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e del regolamento esecutivo ed attuativo di cui al D.P.R. n. 495/1992.

In base a tale disciplina, al Comune compete l’adozione delle misure concretamente richieste dai ricorrenti che, agendo a tutela del proprio diritto al libero accesso al fabbricato con mezzi di locomozione, chiedono l’adozione di provvedimenti di regolazione della sosta su via Catania, quali l’installazione di paletti dissuasori alla sosta indiscriminata di veicoli privati e l’apposizione di segnaletica di divieto di sosta.

L’adozione di tali misure rientra certamente nella competenza del Comune proprietario della strada, con specifico riferimento:

– all’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 37 del codice della strada;

– all’installazione di paletti con funzione di dissuasione alla sosta dei veicoli privati in base all’art. 42 del codice della strada e all’art. 180 del regolamento di esecuzione e di attuazione, da utilizzare come impedimento materiale alla sosta abusiva e che, ai sensi del comma 6 del citato art. 180, devono essere autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada.

Le considerazioni svolte conducono, in definitiva, all’accoglimento del ricorso con conseguente condanna del Comune a pronunciarsi espressamente sull’istanza dei privati con un provvedimento motivato entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inerzia si nomina sin d’ora commissario ad acta il ************* di Napoli – con facoltà di delega ad un funzionario del proprio ufficio – il quale provvederà, previa presentazione di apposita istanza di parte ricorrente (da notificare al Comune), entro i successivi 30 giorni.

Il compenso del commissario ad acta sarà liquidato con separato provvedimento ad avvenuto espletamento dell’incarico.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, così come il rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva.

Condanna il Comune di Sant’****** al pagamento delle spese processuali in favore dei Sig.ri M. A. e V. C. che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato in favore dei medesimi ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015


(Omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2015

Redazione