Non è possibile considerare il box una pertinenza in quanto “non risulta asservito ad alcuna edificio principale” (TAR Puglia, Bari, n. 99/2013)

Redazione 25/01/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2008, proposto da:
****************, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************************ in Bari, via Calefati, n. 137;

contro

Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************* in Bari, via Nicolai, n. 29;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

“dell’ordinanza n. 60/23 del 15/4/2008, prot. n. 8209, emessa dal direttore del settore Urbanistica – Edilizia – Catasto del Comune di Ruvo di Puglia, avente ad oggetto la rimozione del box metallico con dimensioni planimetriche di mt. 5,08 x 3,50, realizzato sine titulo sul fondo censito in catasto al fg. 29/A p.lle 1081 e 1083.”

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 463 del 12 settembre 2008, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott.ssa ***************** e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti ***************** e ************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 30 giugno 2008 e depositato in data 21 luglio 2008, il sig. **************** ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 60/23 prot. n. 8209 del 15 aprile 2008, notificata il 2 maggio 2008, con la quale il Comune di Ruvo di Puglia aveva disposto nei suoi confronti la rimozione del box metallico con dimensioni planimetriche di mt. 5,08 x 3,50, in quanto realizzato sine titulo sul fondo censito in catasto al fg. 29/A p.lle 1081 e 1083.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) eccesso di potere, violazione di legge e difetto di motivazione; 2) difetto di istruttoria; 3) violazione di legge; 4) eccesso di potere, inesistenza presunta e violazione amministrativa.

Il ricorrente ha prodotto documentazione.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia chiedendo il rigetto del gravame.

Parte resistente ha depositato una memoria per la camera di consiglio.

Alla camera di consiglio. del 12 settembre 2008, con ordinanza n. 463, è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare.

Parte resistente ha depositato una ulteriore memoria per l’udienza di discussione nella quale in punto di fatto ha rappresentato che esso Comune, con ordinanza n. 60/11 del 20 marzo 2008, aveva rilasciato nei confronti del sig. ******** il permesso di costruire in sanatoria, richiesto con istanza prot. n. 14860 del 26 settembre 2007, relativamente alle opere di pavimentazione dell’intero suolo e per la realizzazione di una struttura metallica con telo ombreggiante ed aveva nel contempo disposto l’irrogazione della sanzione pecuniaria minima; ha esposto altresì che con la stessa ordinanza erano stati comunicati al medesimo ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria relativamente alla realizzazione di un box metallico in quanto ricadente su area destinata a viabilità pubblica (svincolo stradale) nel vigente P.R.G. ed in quanto costituente nuova costruzione dal punto di vista del volume e degli altri parametri urbanistici; aggiunge che parte ricorrente aveva prodotto una nota del 28 marzo 2008, a firma del suo legale, nella quale aveva evidenziato la natura pertinenziale dell’opera; che esso ente locale, con l’ordinanza impugnata, aveva disposto il diniego di sanatoria del box metallico e contestualmente la demolizione del box stesso. In diritto il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto parte ricorrente si sarebbe limitata a contestare mere presunte violazioni procedimentali e non avrebbe, di contro, dimostrato la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente sia al momento di realizzazione delle opere per cui è causa sia al momento della presentazione dell’istanza; ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.

All’udienza pubblica del 10 gennaio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

 

DIRITTO

Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Ruvo di Puglia essendo il ricorso infondato nel merito.

Nel merito, come anticipato, l’odierno gravame è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Con il primo motivo di ricorso il sig. **************** ha dedotto le seguenti censure: eccesso di potere, violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il Comune resistente non gli avrebbe consentito la partecipazione al procedimento.

L’eccezione è infondata in punto di fatto.

Come prospettato dal Comune di Ruvo di Puglia, infatti, risulta in atti che esso Comune, con ordinanza n. 60/11 del 20 marzo 2008, oltre a rilasciare nei confronti del sig. ******** il permesso di costruire in sanatoria relativamente alle opere di pavimentazione dell’intero suolo ed alla realizzazione di una struttura metallica con telo ombreggiante, aveva nel contempo comunicato al medesimo ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria relativamente alla realizzazione del box metallico per cui è causa; risulta altresì in atti che parte ricorrente aveva prodotto la nota del 28 marzo 2008, a firma del suo legale, prodotta dalla stessa ricorrente, nella quale, “in relazione al mancato accoglimento dell’istanza di sanatoria per l’avvenuta realizzazione del box metallico” aveva evidenziato la natura pertinenziale dell’opera.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria; ad avviso di parte ricorrente il provvedimento risulterebbe viziato in quanto mancherebbe il confronto e la disamina fra quanto riferito nella relazione del responsabile del procedimento e quanto descritto ed elaborato nella istanza di sanatoria.

Il motivo è privo di pregio.

Il Comune resistente, come peraltro riportato dallo stesso ricorrente nel ricorso, nella precedente ordinanza n. 60/11 del 20 marzo 2008, richiamata per relationem nel provvedimento impugnato, aveva rappresentato che in riferimento al box non era ravvisabile la doppia conformità, ossia la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente sia al momento di realizzazione del box per cui è causa sia al momento della presentazione dell’istanza, doppia conformità necessaria ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria e ritenuta insussistente nella fattispecie oggetto di gravame in quanto il suolo ricadrebbe in una zona nella quale il P.R.G. prevederebbe la realizzazione di uno svincolo stradale e, pertanto, tale previsione sarebbe incompatibile con l’esecuzione di un intervento di nuova costruzione, quale il box realizzato da parte ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, considerato altresì che lo stesso ricorrente nella sua istanza ammette di aver realizzato le opere sine titulo e che il provvedimento impugnato dà anche atto delle osservazioni presentate da parte ricorrente, si ritiene immune da vizi la fase istruttoria effettuata dal Comune; né, occorre evidenziare, parte ricorrente ha dedotto alcuna censura in merito alla motivazione del provvedimento relativa alla insussistenza della suddetta doppia conformità del box realizzato.

Con il terzo motivo di ricorso il sig. ******** ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza oggetto di gravame per violazione di legge in quanto il Comune resistente avrebbe adottato l’ordinanza impugnata ai sensi del d.p.r. n. 380 del 2001 senza specificate tuttavia gli articoli e gli istituti applicati nella fattispecie concreta, con grave pregiudizio del diritto di difesa di esso ricorrente.

L’eccezione è infondata in punto di fatto.

Nell’ordinanza n. 60/23 prot. n. 8209 del 15 aprile 2008 sono, infatti, espressamente indicati gli articoli applicati e posti a fondamento dell’ordinanza stessa e specificatamente: in oggetto l’art. 31, comma 2, concernente la demolizione delle opere abusive, nonché tra i visti gli artt. 36 e 37, l’art. 27, comma 2, ed inoltre il Titolo IV – “vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia, responsabilità e sanzioni” del d.p.r. n. 380 del 2001; risulta infine non solo richiamato, ma riportato nel suo contenuto, nella parte finale dell’avviso, l’art. 31, commi 2, 3 e 4 del suddetto d.p.r..

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: eccesso di potere, inesistenza presunta, violazione amministrativa; parte ricorrente lamenta che il box per cui è causa sarebbe una pertinenza in quanto destinata al rimessaggio di attrezzi e prodotti agricoli a servizio della produzione floreale insita sul fondo; in quanto pertinenza sarebbe soggetta ad autorizzazione gratuita e, pertanto, non soggetta a demolizione, ma unicamente alla sanzione pecuniaria.

Il motivo è infondato.

Secondo una consolidata giurisprudenza che questa Sezione ha già fatto propria e dalla quale non ha motivo di discostarsi, la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistica di cui all’art. 817 c.c., dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all’edificio principale in modo da evitare il c.d. carico urbanistico, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 429 del 10 marzo 2011).

Occorre quindi distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile di cui all’art. 817 c.c. dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.

Ne consegue che, condivisibilmente con quanto rappresentato dal Comune resistente nell’ordinanza impugnata, non è possibile considerare il box una pertinenza in quanto “non risulta asservito ad alcuna edificio principale”; infatti manca la condizione principale per la configurazione di una pertinenza, essendo il ricorrente solo proprietario di un’area ove coltiva e vende fiori; inoltre, come rappresentato nello stesso provvedimento impugnato, il box per cui è causa, oltre a non essere coessenziale ad un bene principale, non può ritenersi di volume modesto e, date le sue dimensioni, mt. 5,08 x 3,50, deve ritenersi altresì suscettibile di utilizzazione anche in modo autonomo e separato.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. **************** al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Ruvo di Puglia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013

Redazione