Non è grave uno scostamento tra quanto dovuto e quanto pagato pari a 100 euro

Lazzini Sonia 13/01/14
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Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe viziata anche per ultrapetizione, poiché avrebbe ritenuto sussistente ex se la gravità della violazione contributiva, assorbendo nella presunta deliberata volontà dell’impresa di voler tacere alla stazione appaltante l’esigua irregolarità agli obblighi contributivi, l’omissione da parte della stazione appaltante della valutazione della gravità dell’irregolarità.

L’assunto è infondato in fatto.

La stazione appaltante ha ravvisato, infatti, nel comportamento della Edil Ricorrente un’ipotesi di grave irregolarità della previsione dell’art. 38, comma 1, lett. c) del d. lgv. n. 163 del 2006, comminando l’esclusione per tale motivo, oltre che per la non veridicità della dichiarazione resa in sede di offerta di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi (cfr. determina del Dirigente Ufficio Gare e Contratti del 26 febbraio 2008).

Né appare irragionevole il giudizio di grave irregolarità con riferimento all’entità dell’importo del debito insoluto di euro 3.606,00 non rilevando in contrario che solo successivamente, in sede di fissazione dei parametri di scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile, l’art. 8 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, n. 28578 abbia limitato la “non gravità” all’ipotesi di scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00.

Tratto dalla decisione numero 3061 del 25 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

La Edil Ricorrente assume poi di essere incorsa in errore sulla propria posizione contributiva ed ha depositato in giudizio due certificati dai quali risulta che al 23 novembre 2006 e al 23 maggio 2006 essa era in regola con i versamenti contributivi in favore della Cassa edile di Napoli.

La contraddittorietà tra documenti può essere in limine fonte di responsabilità dell’ente previdenziale nei confronti della Edil Ricorrente, ma non incide sulla correttezza del comportamento della stazione appaltante che si è attenuta alla circostanziata attestazione dell’ente da cui risultava un’irregolarità contributiva sulla quale non v’era nemmeno contestazione da parte della Edil Ricorrente, che sanava spontaneamente l’irregolarità.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione numero 3061 del 25 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Sentenza collegata

40552-1.pdf 156kB

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