Non deve l’IRAP il professionista che si avvale di collaboratori professionali occasionali (Cass. n. 6923/2013)

Redazione 20/03/13
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Svolgimento del processo

La vicenda in esame riguarda l’istanza di rimborso proposto da R.G., geometra, relativamente all’IRAP indebitamente versata per gli anni 1998-2002 in relazione al disposto della sentenza Corte Costituzionale 21/5/2001 nr. 156 in quanto esercente la libera professione di geometra senza un’autonoma attività organizzata, senza collaboratori nè beni strumentali.

Con sentenza nr. 170/63/07 pronunciata in data 10/7/2007 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il ricorso in appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado della CTP, dichiarava il diritto al rimborso dell’IRAP del contribuente per insussistenza del presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza nr. 170/63/07 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione la Agenzia delle Entrate con 2 motivi.

Motivi della decisione

1. Con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In particolare, in riferimento al presupposto dell’autonoma organizzazione che legittima l’assoggettamento all’IRAP dei contribuenti professionisti, la ricorrente Agenzia afferma che sussiste la autonoma organizzazione presupposto dell’IRAP per il solo fatto che il R. si avvalga di dipendenti anche solo occasionalmente e comunque che la CTR non ha motivato in alcun modo il proprio convincimento.

1. Il ricorso appare infondato. Presupposto dell’IRAP è la capacità contributiva derivante dalla potenzialità economica espressa dall’apparato produttivo esistente e nella fattispecie la CTR ha accertato che la situazione dell’odierno ricorrente non giustifica l’assoggettamento all’IRAP in quanto lo stesso esercita la libera professione di geometra senza un’autonoma attività organizzata, senza collaboratori stabili nè beni strumentali. La CTR si è quindi espressa in ordine alla potenzialità economica dell’apparato produttivo esistente nella fattispecie e tale accertamento appare insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivato (Cass. sez. 5 ordinanza nr. 4490 del 21/3/2012).

2. In particolare in ordine al secondo motivo riguardante un asserito difetto di motivazione occorre precisare che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”. (Sez. U, Sentenza n. 5802 del 11/06/1998).

3. Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del ricorso con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità della lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 dicembre 2012.

Redazione