Nomina un nuovo avvocato il giorno prima dell’udienza: va rispettato il termine a difesa al nuovo difensore (Cass. pen. n. 28278/2013)

Redazione 28/06/13
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Fatto e diritto

Con sentenza pronunciata il 4.11.2011 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.7.2004, aveva condannato M.V.M. per una serie di reati in materia di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, lamentando il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 178, lett. c); 108, c.p.p.; 6, CEDU, per la mancata concessione in favore del proprio difensore di un congruo termine per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Come rappresentato dal ricorrente, il M. , originariamente difeso dagli avvocati ********* e *******, in data 3.11.2011 revocava i suddetti difensori, nominando, in vista dell’udienza innanzi alla seconda sezione penale della corte di appello di Milano del 4.11.2011, il nuovo difensore avv. ****************, senza essere a conoscenza della circostanza che i due difensori avevano rinunciato al mandato con missive pervenute presso la cancelleria della menzionata sezione della corte di appello milanese, rispettivamente il 12.10.2011 ed il 2.11.2011.
All’udienza del 4.11.2011, il sostituto processuale dell’avv. La Monica, avv. Cristallo, chiedeva un breve termine a difesa, in quanto al difensore sostituito non era stata consentita la consultazione del fascicolo in cancelleria il giorno prima dell’udienza, non essendo pervenuta al suddetto ufficio la nomina del nuovo difensore effettuata dall’imputato direttamente dal carcere dove si trovava ristretto.
La corte territoriale rigettava la richiesta sul presupposto che l’intervenuta nomina dell’avv. La Monica da pochi giorni, non era un motivo sufficiente per la concessione dei termini a difesa, anche perché la notifica della data di fissazione dell’udienza in appello all’imputato era stata fatta sin dal 31.5.2011 e si trattava di un processo per fatti risalenti nel tempo. Il sostituto processuale, evidenziava, inoltre il ricorrente, dopo l’adozione dell’ordinanza di rigetto, rilevando di non avere potuto apprestare adeguata difesa dell’imputato, per mancata conoscenza degli atti, reiterava la richiesta ex art. 108, c.p.p., rimettendosi, poi, alla decisione della corte territoriale. Tanto premesso, il ricorso presentato nell’interesse del M. appare fondato e va accolto.
Evidente, infatti, è la violazione del diritto del difensore del M. di ottenere il termine di cui all’art. 108, co. 1, c.p.p., imputabile alla corte territoriale, che, con ordinanza resa in udienza, rigettava la richiesta di termine a difesa ex art. 108, co. 1, c.p.p., ritenendo che “non sussistono motivi validi a fondamento dell’istanza di rinvio, tale non potendosi certo considerare il fatto che il legale richiedente sia stato nominato solo da pochi giorni da parte dell’imputato al quale la notifica della fissazione dell’odierna udienza era stata effettuata fin dal 31.5.2011, considerato inoltre che si tratta di procedimento per fatti di assai vecchia data e che non appare opportuno concedere alcun rinvio”.
Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, il diritto alla concessione di un congruo termine per la difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e nel caso di abbandono da parte del precedente difensore può essere esercitato pur quando detti fatti, e la conseguente nomina del nuovo difensore, si siano verificati nell’immediatezza della celebrazione del giudizio (cfr. Cass., sez. II, 12/03/2008, n. 15413, M., rv. 239644).
Si è, altresì chiarito, al riguardo, che nel caso in cui il nuovo difensore nominato il giorno prima dell’udienza in sostituzione del difensore revocato, faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego, posto in violazione dell’art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 lett. c) e 180 c.p.p., in quanto attiene all’assistenza dell’imputato, ma non deriva dall’assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell’art. 182 c.p.p. dal difensore presente subito dopo il compimento dell’atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all’art. 180 c.p.p. (cfr. Cass., sez. V, 07/03/2002, n. 15098, ********, rv. 221685; Cass. 25.2.2010 n. 11030 Rv. 246777).
In applicazione di tali principi appare evidente che il diniego della corte territoriale di concedere un termine congruo al nuovo difensore dell’imputato sia assolutamente ingiustificata.
Ed invero, come si evince dagli atti del procedimento, direttamente consumabili dal Collegio essendo stato dedotto un error in procedendo, in data 3.11.2011, con dichiarazione resa presso la casa circondariale di Monza a modello I.P.1 (quindi immediatamente efficace ai sensi dell’art. 123, co. 1, c.p.p.), il M. nominava suo nuovo difensore di fiducia l’avv. La Monaca Panilo, con contestuale revoca dei difensori precedentemente nominati, avv. Di ****** ed avv. *******, che avevano fatto pervenire presso la cancelleria della seconda sezione penale della corte di appello di Milano, in data 12.10.2011 e 2.11.2011, distinte rinunce all’incarico difensivo, in vista dell’udienza del 4.11.2011 innanzi alla suddetta sezione della corte di appello milanese.
Essendo stato nominato appena il giorno prima della celebrazione dell’udienza del 4.11.2011, al difensore del M. (sostituito nell’occasione in virtù di specifica delega dall’avv. ***************** del foro di Milano, il quale, ai sensi dell’art. 102, c.p.p., esercitava tutti i diritti propri del difensore di fiducia sostituito) spettava il diritto di ottenere un congruo termine per la difesa ai sensi dell’art. 108, co. 1, c.p.p., che la corte territoriale indebitamente non riconosceva e la cui violazione veniva tempestivamente eccepita dal difensore presente, subito dopo l’adozione del provvedimento di diniego (cfr. il processo verbale di dibattimento del 4.11.2011).
Né può dirsi che nel caso in esame la richiesta di termini a difesa non rispondesse ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (circostanze che, ove sussistenti, non avrebbero dato vita ad alcuna nullità, in quanto sintomatiche di un “abuso del processo”: cfr. Cass., sez. un., 29/09/2011, n. 155), in quanto, a fronte di una articolata contestazione di diversi episodi di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, connessi al fallimento di tre distinte società, la nomina dell’avv. La ****** era intervenuta appena il giorno prima della celebrazione dell’udienza in appello, per cui la concessione del termine era oggettivamente necessaria al nuovo difensore per prendere contezza del processo ed organizzare la difesa tecnica dell’imputato, menomato, pertanto, nel suo diritto di difesa dal diniego della corte territoriale.
Sulla base delle svolte considerazioni va, dunque, accolto il ricorso presentato dal M., con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza, disponendosi rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Milano.

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