Nomina degli Assessori comunali e diritto al rispetto delle quote rosa (TAR Puglia, Lecce, n. 2420/2013)

Redazione 11/12/13
Scarica PDF Stampa

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2009, proposto da: (omissis), rappresentati e difesi dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Maruggio, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso *********************** in Lecce, via 95 ************, 9;
nei confronti di
(omissis);
per l’annullamento
dei Decreti 27 giugno 2009 tutti aventi il prot. nn. 7653 con cui il Sindaco del Comune di Maruggio ha nominato gli Assessori facenti parte della Giunta Comunale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della deliberazione 27 giugno 2009 n. 24 con cui il Consiglio Comunale di Maruggio ha preso atto dell’elenco della Giunta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Maruggio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa **************** e uditi l’avv. ******************, per i ricorrenti, e l’avv. ****************, in sostituzione dell’avv. prof. ***********************., per il comune di Maruggio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, nella qualità di consigliere di parità regionale e di consiglieri comunali, hanno impugnato il decreto del Sindaco del comune di Maruggio, con cui sono stati nominati gli assessori facenti parte della giunta comunale, per i seguenti motivi: violazione artt. 1 e 53 dello statuto comunale; violazione art. 51 Cost. e art. 6 d.lgs. 267/2000; carenza assoluta di motivazione; eccesso di potere.
Deducono i ricorrenti: che lo Statuto impone un vincolo cogente al fine di assicurare un’adeguata rappresentanza femminile all’interno dell’organo esecutivo; che il Sindaco ha l’onere di porre in essere tutte le attività utili e necessarie perché l’organo esecutivo sia composto da persone appartenenti ad ambo i sessi.
Il Comune, con controricorso del 20 ottobre 2009, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei consiglieri comunali e ha controdedotto nel merito.
Con ordinanza n. 792/2009, questa Sezione ha accordato la richiesta misura cautelare.
A seguito di ciò, il Sindaco, con decreto del 25 novembre 2009, ha integrato la composizione della Giunta con la presenza di un componente di sesso femminile.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e, in particolare, i ricorrenti, con memoria del 19 ottobre 2013, hanno dichiarato la permanenza del loro interesse al ricorso
Nella pubblica udienza del 20 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Infondate sono anzitutto le eccezioni di difetto di legittimazione attiva.
Per quanto riguarda la legittimazione, la presenza tra i ricorrenti della Consigliera di Parità Regionale effettiva e della Consigliera di Parità Regionale supplente appare ampiamente sufficiente a configurare una posizione sostanziale giuridicamente degna di tutela.
Nel merito il ricorso è fondato.
Com’è noto, la questione oggetto del presente giudizio è stata più volte presa in esame dalla Corte costituzionale la quale, ultimamente, pur se attraverso un obiter dictum, ha affrontato la problematica dell’equilibrata presenza di entrambi i sessi negli esecutivi regionali.
In particolare la Corte – nel decidere un conflitto di attribuzione promosso dalla regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per far dichiarare l’incompetenza dello Stato, e per esso dei suoi organi giurisdizionali, ad annullare il decreto assessorile con il quale era stata nominata una sola donna nell’esecutivo della regione Campania – ha affermato che “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo … Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate. Nel caso portato all’esame della Corte, il legislatore regionale della Campania, nell’esercizio della’autonomia politica ad esso accordata dall’art. 123 della Costituzione, ha ritenuto di dover delimitare il libero apprezzamento del Presidente della Giunta regionale, nella scelta degli assessori, stabilendo alcuni vincoli di carattere generale, in sede di elaborazione dello Statuto” (Corte cost., 5 aprile 2012, n. 81).
La Corte ha, quindi, ribadito il principio, già espresso anche con le precedenti sentenze, secondo cui il legislatore, ai fini della tutela delle pari opportunità, o quote rosa, si limita a predisporre i mezzi per il conseguimento del risultato senza precostituirlo direttamente.
In sostanza, come ritenuto anche da parte della dottrina, il principio di riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica è il frutto della veicolazione operata dallo statuto dell’ente locale, e non è una diretta conseguenza prodotta dalla disciplina costituzionale.
Tale impostazione è stata, poi, corretta dall’art. 1 della legge n. 215 del 2012 che ha modificato la formulazione dell’art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 267/2000 e imposto la modifica degli statuti.
Poste queste premesse, lo Statuto comunale prevede all’art. 53, che “il viceSindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta”.
In sostanza, questa norma è immediatamente precettiva proprio perché dispone e predetermina un vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale.
La norma è chiara: all’atto di nomina dell’assessore occorre rispettare un ben preciso principio, immediatamente precettivo e il mancato rispetto di tale principio comporta l’illegittimità della nomina.
Per quanto riguarda il fatto che il Sindaco aveva proposto l’incarico di assessore alle due consigliere comunali elette nel seno della maggioranza e che queste abbiano rifiutato, è da rilevare che questa Sezione ha precisato che “al fine di contemperare gli opposti interessi, in caso di assenza di donne all’interno della maggioranza consiliare il Sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare oppure al di fuori della compagine consiliare, ma neppure può ritenersi tout court esonerato dall’obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all’interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del Comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili in possesso di quelle qualità – doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni – necessarie per ricoprire l’incarico di componente la giunta municipale” (sent. 289/2013).
Nella specie, il dovere del sindaco assume maggiore intensità ( in relazione al bacino territoriale del Comune) in forza della precisa formulazione dell’art. 53 dello Statuto.
In sostanza, la mancata accettazione delle due consigliere comunali facenti parte della maggioranza non esonerava il Sindaco dall’ assicurare la presenza di una donna nella giunta.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013

Redazione