No all’attenuante di speciale tenuità per chi spaccia dosi modeste di sostanze stupefacenti, sì invece all’attenuante di lieve entità (Cass. pen. n. 36408/2013)

Redazione 05/09/13
Scarica PDF Stampa

Ritenuto in fatto

***** ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 (cessione di una dose di eroina).
Con l’unico motivo di doglianza si duole del fatto che il giudice di merito, pur essendogli stato riconosciuta l’attenuante di cui alI’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, gli aveva negata la attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p., in ragione delle modalità della condotta, dimostrativa di una stabile dedizione al piccolo spaccio, considerata offensiva del bene della sicurezza sociale e dell’ordine pubblico, concorrentemente tutelato dalla norma incriminatrice.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rilevato, innanzitutto, che la doglianza è meramente pretensiva, e non argomenta in modo puntuale le ragioni che dovrebbero portare ad accogliere il ricorso.
Vi è, poi, da osservare che la stessa non è accoglibile perché non in linea con la disciplina di settore: il proprium dell’attenuante comune e i rapporti con l’attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’articolo 73, comma 5, del dpr 309 del 1990, E’ conosciuto che, sul tema, è di recente intervenuta una decisione della 5.C. che si è pronunciata in senso opposto, affermando cioè che nei reati in materia di stupefacenti se determinati da motivi di lucro è applicabile l’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p., in concorso con l’attenuante speciale del fatto di “lieve entità” prevista dall’articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 (Sezione VI, 18 gennaio 2011-25 maggio 2011 n. 20937, Bagoura).
E’ in effetti indubbio che la circostanza attenuante di cui a||’articolo 62, numero 4, c.p., a seguito della legge 7 febbraio 1990 n. 19, è stata resa applicabile non solo ai reati contro il patrimonio, ma anche ai reati determinati da motivi di lucro, allorchè al profitto di speciale tenuità raggiunto dall’imputato si coniughi la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.
Da questo rilievo, la sentenza sopra citata ha tratto il convincimento che tale attenuante possa essere concessa anche nei reati in materia di stupefacenti, in concorso con l’attenuante speciale del fatto di “lieve entità” di cui all’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che- tenuto conto che anche la “lieve entità” del fatto prevista dalla normativa speciale attiene alla “minore valenza offensiva” del reato, vale a dire al grado di dannosità e pericolosità del relativo evento- in talune situazioni, apprezzabili caso per caso dal giudice, può applicarsi anche l’attenuante comune quando tale evento assuma un carattere di “speciale tenuità” alla luce del concorrente profilo del profitto conseguito dall’agente e del danno provocato dalla condotta criminosa [danno da individuare principalmente con riferimento al bene individuale e collettivo della “pubblica salute”, posto in pericolo dal consumo di sostanze stupefacenti].
In questa prospettiva, ha precisato la citata sentenza, potranno rilevare, a titolo esemplificativo, il dato quantitativo della droga oggetto della contrattazione illecita, la qualità modesta dello stupefacente in rapporto ai potenziali effetti sulla salute dell’acquirente (dovendosi in proposito riconoscere la minore pericolosità delle sostanze stupefacenti qualificate anche in sede scientifica come “leggere”), l’assenza di strumenti e di atti (conteggi, annotazioni nominative, ecc.) idonei ad attestare lo svolgimento di un’attività commerciale nello specifico settore, la presenza di fonti lecite di reddito atte a dimostrare che l’episodio incriminato non rappresenta |’espressione di una consueta modalità di guadagno, l’assenza di precedenti penali e giudiziari anche specifici e l’inserimento dell’imputato nel tessuto sociale e territoriale rilevanti per escludere che questi sia dedito con continuità temporale e professionale all’illecito commercio di sostanze stupefacenti.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che tale soluzione interpretativa, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sezione VI, 13 ottobre 2009, Ntkaazouzt, rv. 245019; nonché, in precedenza, Sezione VI, 30 marzo 1999, Chanovi, rv. 214733). porterebbe ad una ingiustificata duplicazione di benefici sanzionatori.
Come è noto, infatti, i presupposti dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. nei delitti comunque determinati da motivi di lucro sono due e debbono concorrere: l’avere agito per conseguire, o l’avere comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità e l’essere poi l’evento, dannoso o pericoloso, di speciale tenuità.
Tale attenuante può, pertanto, essere concessa solo in una situazione caratterizzata dalla “minima offensività” del fatto, sotto il profilo del profitto derivatone per |’agente e del danno dal medesimo provocato, situazione all’evidenza coincidente con i presupposti fattuali che condizionano l’applicabilità dell’attenuante del fatto di “lieve entità”.
Conferma in tal senso può essere tratta dalla stessa sentenza Bagoura laddove la Suprema Corte, in una fattispecie in cui vi era stata condanna per la cessione pur di due soli dosi di marijuana, ha ritenuto corretto il diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p., pur essendo già stata concessa l’attenuante del fatto di “lieve entità”, motivata dal giudicante valorizzando negativamente gli innumerevoli “precedenti penali e di polizia” dell’imputato, cui era stata contestata la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, nonché la “condotta di vita” del prevenuto, fondata su una prolungata e persistente commissione di fatti illeciti omologhi.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 giugno 2013

Redazione