No al rinvio dell’udienza anche se l’avvocato ha la gastrite (Cass. pen., n. 44845/2013)

Redazione 06/11/13
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Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24 luglio 2012 il Giudice di Pace di Savona condannava H.A. alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali commesso ai danni di P.T. , colpito dall’imputato con un pugno all’orecchio che gli cagionava una lieve perforazione del timpano.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi.
2.1 Con il primo ed il secondo eccepisce la violazione dell’art. 420 ter c.p.p. e correlati vizi motivazionali dell’ordinanza assunta all’udienza del 24 luglio 2012, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato l’istanza di rinvio del dibattimento proposta dal difensore dell’imputato per legittimo impedimento del medesimo a parteciparvi dovuto a malattia. In proposito il ricorrente evidenzia come la documentazione medica allegata all’istanza, illegittimamente disattesa in assenza dei necessari accertamenti medicofiscali, certificasse l’effettività ed attualità dell’impedimento e come in ogni caso la motivazione adottata dal giudice per respingere la richiesta risulti solo apparente, limitandosi ad affermare in maniera del tutto apodittica l’insufficienza dell’impedimento a giustificare l’assenza del difensore.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della regola di giudizio posta dall’art. 533 c.p.p. in ragione della contraddittorietà delle deposizioni della persona offesa e del teste B. , mentre con il quarto eccepisce ai sensi dell’art. 606 lett. d) c.p.p. la mancata assunzione dell’esame dell’imputato, pur tempestivamente richiesto.
2.3 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e di quella sostanziale in merito alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato per difetto di querela, rilevando come quella proposta dalla persona offesa non potesse essere qualificata come tale in quanto priva di qualsivoglia istanza punitiva. Con il sesto ed ultimo motivo, infine, viene eccepita l’omessa rilevazione della tacita “rinunzia” alla querela da parte della persona offesa, la quale, per come pure evidenziato nella sentenza impugnato, avrebbe abbandonato il procedimento già all’udienza del 13 marzo 2012.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi sono infondati.
1.1 Per come risulta dagli atti – cui il collegio ha accesso attesa la natura processuale delle eccezioni sollevate – il difensore dell’imputato ha presentato il giorno prima dell’udienza del 24 luglio 2012 istanza di differimento della medesima, adducendo l’impossibilità a parteciparvi per motivi di salute, avendo il medico curante in pari data certificatogli una “gastrite” con prognosi di giorni tre. Con ordinanza adottata nel corso dell’udienza, il giudice rigettava l’istanza non ritenendo l’impedimento tale “da giustificare l’assenza” del legale.
1.2 Alla luce di quanto illustrato deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia fatto buon governo delle regole dettate in materia di legittimo impedimento a comparire del difensore dall’art. 420 ter c.p.p., che il ricorrente ritiene invece essere state violate.
In proposito va infatti ricordato che l’impedimento rilevante ai fini della suddetta disposizione è solo quello in grado di determinare l’assoluta impossibilità a comparire del difensore. Non è dunque sufficiente che questi sia affetto da una qualsiasi alterazione del suo stato di salute perché consegua l’obbligo per il giudice di disporre il differimento dell’udienza, ma è invece necessario che l’interessato prospetti e documenti una patologia tale da configurare un effettivo impedimento nei termini descritti dalla legge processuale. In tal senso non è in dubbio che l’assoluto impedimento a comparire non richieda necessariamente l’impossibilità in senso fisico di raggiungere la sede giudiziaria (Sez. 3, n. 47975 del 26 giugno 2012, ********, Rv. 253991), ma, come chiarito ripetutamente da questa Corte, deve comunque risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. Ed è altrettanto indubbio che sia onere dello stesso difensore documentare in maniera idonea la circostanza affinché il giudice, qualora non intenda accogliere l’istanza, sia tenuto a disporre opportuni accertamenti – ricorrendo allo strumento della visita fiscale – tesi a verificare l’effettività della situazione prospettata.
1.3 Nel caso di specie la certificazione allegata alla richiesta di differimento, non solo non precisava che la malattia da cui era afflitto impedisse all’avv. Be. di svolgere la sua attività professionale ovvero che lo stesso necessitasse di riposo assoluto in ragione della sua eventuale intensità, ma si limitava a rilevare l’esistenza di una patologia che, per comune esperienza, non poteva considerarsi invalidante (la gastrite per l’appunto) e ad effettuare una prognosi sui suoi tempi di risoluzione (peraltro assai rapidi). In tale situazione, sempre per consolidato orientamento di questa Corte, deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito ritenga l’insussistenza del dedotto impedimento anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza (Sez. 6, n. 4284 del 10 gennaio 2013, G., Rv. 254896; Sez. 5, n. 5540/08 del 14 dicembre 2007, *****, Rv. 239100; Sez. 6, n. 24398 del 26 febbraio 2008, **********, Rv. 240352). Né appaiono fondate le ulteriori censure mosse dal ricorrente in merito alla presunta carenza di motivazione del provvedimento suddetto, atteso che lo stesso risulta adeguatamente – ancorché sinteticamente – argomentato, rilevando per l’appunto il carattere non impeditivo della patologia prospettata.
2. Inammissibile, in quanto generico e sostanzialmente teso a sollecitare un riesame del merito precluso al giudice di legittimità, risulta il terzo motivo con il quale vengono evocate non meglio precisate contraddizioni nelle testimonianze assunte a fondamento della decisione del Giudice di Pace, mentre è infondato il successivo quarto motivo non integrando nullità alcuna il mancato svolgimento dell’esame dell’imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e che – come nel caso di specie – non si sia opposto alla chiusura dell’istruzione dibattimentale senza che si procedesse all’incombente (Sez 6 n. 1081/10 del 11 dicembre 2009, ***************, Rv. 245707). Parimenti infondato e altresì il quinto motivo, atteso che se la denuncia scritta presentata dalla persona offesa – peraltro contro ignoti – non contiene formalmente alcuna istanza punitiva dal verbale di ricezione della stessa, sottoscritto anche dalla medesima persona offesa risulta la sua volontà di proporre una querela, atto tipico sintomatico dell’intenzione dei suo proponente di procedere nei confronti dell’autore dei fatti portati a conoscenza dell’autorità. Nuovamente inammissibile per manifesta infondatezza è infine il sesto ed ultimo motivo, atteso che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero la mancata comparizione del querelante non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa s. da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, c.p. (Sez. 4, n. 18187 del 28 marzo 2013, P.G. in proc. *******, Rv. 255231).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione