Niente sospensione della patente per chi guida di notte una bicicletta in stato di ubriachezza (Cass. pen. n. 19413/2013)

Redazione 06/05/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Trento ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C, e comma 2 sexies, per essersi posto alla guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica.

2. Ricorre per cassazione l’imputato censurando la disposta sospensione della patente di guida. La normativa, si afferma, è sempre stata interpretata nel senso che la sanzione accessoria in questione possa essere disposta solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida di un veicolo che richiede un patente.

3. Il ricorso è fondato.

Il giudice ha argomentato dall’espressione “in ogni caso” che compare nella normativa per inferirne che la sospensione della patente possa essere disposta anche nel caso in cui l’imputato si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo che non richieda un titolo abilitativo.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

Il richiamato art. 186 prevede che dall’accertamento dell’illecito contestato discende di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate in ogni caso le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p., limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta.

La normativa si applica, per effetto dell’art. 219 bis C.d.S., introdotto con la L. 15 luglio 2009, n. 94, anche quando l’illecito è stato commesso da conducente di ciclomotore. In tal caso la sospensione riguarda il certificato di idoneità alla guida. Tale ultima norma è rilevante per orientare la risoluzione del caso in esame. La novella ha esteso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui si discute al conducente di ciclomotore. La norma ha formalmente enunciato che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida “posseduto” ovvero alla patente “posseduta”. Risulta dunque normativamente confermata, nel suo complesso, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo cui la sospensione di cui si discute può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2013.

Redazione