Niente pena accessoria se la condanna per bancarotta fraudolenta non supera i due anni di carcerazione (Cass. pen. n. 35502/2013)

Redazione 26/08/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di P.A.C. ha presentato ricorso avverso la sentenza 22.6.2012 ,emessa ex art. 444 c.p.p., dal tribunale di Catania, con la quale è stata applicata, per il delitto di bancarotta fraudolenta, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena di due anni di reclusione, unitamente alle pene accessorie, ex art. 216, u.c., L.Fall., dell’inabilitazione per 10 anni dall’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di pari durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Secondo il ricorrente è stato violato il disposto dell’art. 445 c.p.p., secondo cui, quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non sono applicabile le pene accessorie.

Il ricorso è fondato, in quanto la doglianza è perfettamente conforme a quanto disposto dal citato articolo del codice di rito.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla disposizione relativa all’applicazione delle pene accessorie, disposizione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie, disposizione che elimina.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.

Redazione