Nessuna violazione del diritto di difesa se l’avvocato è informato dell’udienza di convalida ‘solo’ sette ore prima (Cass. pen., n. 45551/2013)

Redazione 12/11/13
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Svolgimento del processo

Nella notte tra il 5 ed il 6 aprile 2013, L.G., unitamente al complice, N.V., è stato arrestato in flagranza dei reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., comma 1, n. 2).

L’arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto, con ordinanza del 6 aprile 2013, la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’arrestato.

Avverso detto provvedimento, ha avanzato richiesta di riesame il L., il quale ha chiesto dichiararsi nullo l’interrogatorio di garanzia, con conseguente estinzione della misura cautelare irrogata, per omesso avviso al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, con violazione dell’art. 294 c.p.p., comma 4.

Con ordinanza del 24 aprile 2013, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame, rilevando: a) che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’eventuale nullità della convalida non si estende al successivo provvedimento cautelare, pur contenuto nello stesso documento; b) che il difensore di fiducia dell’indagato, avv. *******, era stato tempestivamente avvisato, con telefonata delle ore 3,30 del 6 aprile 2013, dell’udienza di convalida, fissata per le ore 10 dello stesso giorno.

Avverso detta ordinanza, propone ricorso per cassazione il L., per il tramite del difensore di fiducia, per violazione degli artt. 96, 97 e 302 c.p.p., art. 558 c.p.p., comma 3.

Sostiene il ricorrente che l’avviso al difensore non avrebbe mai potuto essere dato alle ore 3,30 del 6 aprile, come sostenuto dal tribunale, poichè il PM aveva comunicato ai carabinieri la data e l’ora dell’udienza di convalida con fax trasmesso solo alle ore 9,48; di qui la violazione dell’art. 558 c.p.p., comma 3, avendo il giudice in sostanza adottato il provvedimento cautelare senza avere effettuato l’interrogatorio di garanzia.

Con successiva memoria, altro difensore del L. contesta l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la nullità dell’avviso dell’udienza di convalida non incide sulla legittimità della misura cautelare irrogata e sostiene, viceversa, che la nullità, dovuta all’irregolarità della notifica dell’avviso al difensore (eseguito attraverso una semplice telefonata) aveva comportato la violazione dei diritti di difesa dell’imputato.

Motivi della decisione

Premessa l’assoluta genericità dei riferimenti critici proposti con riferimento a quanto sostenuto dal tribunale in ordine alla non estensibilità al provvedimento cautelare di eventuali nullità intervenute in sede di convalida, posto che negli scritti difensivi non viene esaminata alcuna delle considerazioni ed argomentazioni svolte dallo stesso tribunale, supportate dalla precisa indicazione di condivisi principi affermati sul punto da questa Corte, deve rilevarsi l’infondatezza, ai limiti dell’inammissibilità, del ricorso.

In realtà, il ricorrente, sia nel ricorso che nella successiva memoria difensiva, si limita a contestare la comunicazione al difensore di fiducia della data e dell’ora dell’udienza di convalida.

Ripropone, cioè, una questione già esaminata e chiarita dal giudice del riesame il quale ha osservato che, secondo quanto emerso in atti, il difensore dell’arrestato era stato regolarmente telefonicamente avvisato, di tali data ed ora, alle ore 3,30 del 6 aprile. Ha aggiunto lo stesso giudice che la circostanza era stata confermata, proprio in occasione dell’udienza, da un sottufficiale dei Carabinieri, mar.llo M., che ha sostenuto di avere personalmente telefonato all’avv. ******* che, ha soggiunto ancora il tribunale, senza essere smentito sul punto, ha dato atto di avere ricevuto, nell’ora indicata, una telefonata.

Tale circostanza, cioè l’intervenuta comunicazione della data e dell’ora dell’udienza neanche in questa sede viene apertamente negata; non si sostiene, cioè, nel ricorso che detta comunicazione non sia mai stata effettuata o che non sia pervenuta in tempo per organizzare un’adeguata difesa, ma si osserva che la stessa mai avrebbe potuto essere eseguita alle ore 3,30 poichè il PM aveva, solo alle ore 9,48, comunicato a mezzo fax ai Carabinieri la data dell’udienza di convalida.

Osservazione che non inficia minimamente quanto sostenuto dal sottufficiale nella citata occasione e quanto recepito dal tribunale circa l’avvenuta comunicazione e ricezione della stessa da parte del difensore. Ciò anche perchè sembra del tutto ovvio ritenere che, dati i ristretti tempi previsti dalla legge, il fax al quale fa riferimento il ricorrente altro non sia che la formalizzazione di quanto in precedenza e per le vie brevi già comunicato al sottufficiale, il quale ne ha dato tempestivo e notturno avviso al difensore, proprio per garantire all’arrestato una più adeguata difesa.

L’udienza di convalida si è dunque svolta nel rispetto delle norme di legge, ivi compreso il disposto dell’art. 588 c.p.p., comma 3, richiamato nel ricorso, posto che l’interrogatorio dell’arrestato è stato regolarmente effettuato, anche se lo stesso si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nè può sostenersi, come viene osservato nella memoria difensiva, che l’avviso di fissazione dell’udienza, comunicato per telefono, renderebbe irregolare il contraddittorio: L’assunto, invero, non considera che questa Corte ha costantemente ritenuto, fin da S.U. n. 23 del 12.10.93 -rv 195624-, la piena regolarità dell’avviso dato personalmente al difensore a mezzo del telefono, pur se allo stesso non abbia fatto seguito la conferma mediante telegramma.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2013.

Redazione