Nessuna tutela per i conviventi: sì al sequestro di alloggi di edilizia popolare dopo la morte del convivente assegnatario (Cass. pen. n. 41412/2012)

Redazione 24/10/12
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Ritenuto in fatto

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione riesame, pronunciando sulla richiesta proposta da Me.M. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 29.9.2011 con il quale il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia ha disposto il sequestro preventivo di un immobile ad uso abitativo appartenente al demanio e gestito da ****, ha confermato la misura.
2. Avverso detta pronunzia ricorre a mezzo di avvocato Me.M. lamentando violazione e falsa applicazione di legge sia per omessa notificazione dell’atto presso lo studio del difensore di fiducia, giusta elezione di domicilio depositata in data 14.11.11, che per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato (vivendo la ricorrente in detto immobile già insieme all’assegnatario poi deceduto), che per insussistenza delle esigenze cautelari dedotte (interrompere l’attività criminosa, invero in essere da tre anni), sia per la sussistenza, nel caso di specie, dello stato di necessità.

 

Considerato in diritto

2. Il ricorso è inammissibile.
Circa la prima doglianza, è sufficiente rilevate che la stessa non è stata prospettata al Tribunale del riesame, con ciò sanandosi ogni eventuale vizio.
Deve per il resto osservarsi che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice. (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004). In particolare, in tema di sequestro non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. (In questo senso, in tema di sequestro preventivo, si è già espressa questa Corte, Sez. 6, con sent. n. 2672 del 9.7.1999 dep. 5.8.1999).
Così si è verificato nel caso di specie, avendo correttamente motivato il tribunale su tutti i punti ora risollevati dalla ricorrente all’attenzione di questa Corte senza peraltro alcuna considerazione delle risposte già compiutamente rese in sede di merito (cfr. pp. 1-2 dell’ordinanza impugnata) e per il resto ignorando indirizzi consolidati di legittimità.
Ciò dicasi in particolare con riguardo alla questione sulla sussistenza dello stato di necessità.
Sul punto, può ulteriormente osservarsi quanto segue.
Il primo dato di fatto dal quale partire è che l’imputata ha occupato stabilmente l’immobile.
Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato dell’art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia “attuale”.
Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare “un danno grave alla persona” – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981).
L’attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.
Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.
Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perché l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità “di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” – necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo.
Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p. alla luce dell’art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007; Cass. 7183/2008.
Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi ATER sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, li 18 settembre 2012.

Redazione