Nessuna responsabilità per il Comune se l’automobilista a causa della sua condotta distratta e negligente va a sbattere contro lo spartitraffico anche se privo di colonna luminosa (Cass. n. 20554/2012)

Redazione 21/11/12
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IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa é stata depositata la seguente relazione:
1 – La sentenza impugnata, (App. Roma, 4/10/20l0, notificata il 22/2/2011), riformando quella di primo grado, ha ritenuto il conducente deceduto A. F. esclusivo responsabile del sinistro stradale del 7/1/2000, perché, sulla base delle risultanze processuali, una sua guida più attenta e meno veloce, su strada illuminata da pubblici lampioni (teste P.) avrebbe sicuramente potuto evitare il sinistro: l’A. per distrazione e/o negligenza aveva proseguito diritto senza intraprendere le necessarie manovre di posizionamento tempestivo a destra o a sinistra della carreggiata.
2 – Gli eredi dell’A. i ricorrono per cassazione per i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo e per omesso esame di fatti e prove; violazione art. 115 c.p.c. in ordine alla insidiosità dello spartitraffico.
2.2. Vizio di motivazione su tratto controverso, perchè le conclusioni della Corte d’Appello sopra riportate circa la condotta di guida dell’A. sarebbero “scollegate” dalle risultanze di causa rispetto alla velocità tenuta nell’occasione, alla luminosità nelle circostanze di tempo e di luogo; alla negligenza da valutare ex ante e non ex post.
2.3. Violazione art. 2043 c.c. 115 c.p.c. e vizio di motivazione per avere implicitamente escluso la colpa del Comune per il solo fatto che lo spartitraffico era segnalato dalla striscia bianca continua e mentre non c’era nessun obbligo di sistemarvi la colonna luminosa arancione per avvertirne la presenza.
2.4. Violazione art. 2043 c.c. per aver violato l’art. 2051 c.c. dalla cui rigorosa applicazione avrebbe dovuto derivare una decisione favorevole per i ricorrenti.
3. – ll Comune risponde con controricorso.
4. – I motivi – da trattarsi congiuntamente, avendo tutti riguardo alla individuazione delle cause del sinistro sono manifestamente privi di pregio.
Essi – nonostante l’impropria deduzione di alcuni profili di violazione di legge – si risolvono in un’inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti, congruamente e correttamente motivati dal giudice di merito, ed invocano una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass n. 3881/2006 v. anche Cass. 5797/2005 e Cass. n. 12690/20l0, in motivazione). Infatti, si tratta in sostanza di un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, il quale, come noto, può liberamente scegliere gli argomenti da porre a base delle proprie determinazione, senza obbligo di specifica confutazione delle tesi non accolte e ponendo logicamente a confronto le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie.
Il quarto motivo non tiene conto, inoltre, che la responsabilità del custode presuppone comunque la prova del nesso casuale, qui motivatamente escluso della Corte territoriale con argomentazioni che resistono anche alle censure di puro fatto contenute nel terzo motivo.
Si propone la trattazione in Camera di Consiglio e il rigetto del ricorso”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Il Comune ha presentato memoria. Le argomentazioni addotte con la memoria, sostanzialmente adesiva, non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza nei rapporti con il Comune; nulla per le spese nei confronti dell’altro intimato, che non ha svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del Comune, che liquida in Euro 6.700.00, di cui Euro 6.500.00 per onorario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012

Redazione