Nessun titolo per invocare la corresponsione del lavoro straordinario per i dipendenti che svolgono la loro attività con modalità di turnazione (TAR Campania, Napoli, n. 138/2013)

Redazione 04/01/13
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FATTO

Espone in fatto il ricorrente di essere Primario di ruolo del Servizio Immunoematologia presso la Fondazione G. Pascale e di aver prestato lavoro straordinario per far fronte all’esigenza dell’Istituto di tenere aperto il Servizio nell’intero 1997, prestazioni regolarmente autorizzate sia preventivamente che successivamente a causa della carenza del personale. In particolare venivano svolte n.361,90 ore di lavoro straordinario e n.7,30 ore di lavoro straordinario festivo, ma in mancanza di pagamento si provvedeva a rituale diffida, riscontrata con la nota impugnata con cui si asserisce la mancata autorizzazione alla prestazione delle ore di lavoro straordinario.

L’Istituto si è costituito per dedurre in maniera articolata circa l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

 

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione di legge dell’art.80 del DPR n.384/1990, degli artt.60 e 62 del CCNL di cui al DPCM 12/9/1996, dell’art.36 Cost., dell’art.2099 c.c., nonché l’eccesso di potere.

2. In relazione alle pretese azionate con il presente ricorso, la Sezione evidenzia, come in analoghe fattispecie (ex multis, 1.2.2010, n.26517), che le prestazioni di lavoro straordinario si caratterizzano per essere facoltative ed effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro, come tali soggette al potere organizzatorio dell’Amministrazione datrice di lavoro (Cass. Civ., SS. UU., 25.10.1996, n.9336); la pretesa della parte ricorrente sarebbe dunque qualificabile come diritto soggettivo solo in quanto la prestazione sia avvenuta in base ad una deliberazione autorizzativa, valida ed efficace (T.A.R. Basilicata, 6.8.1999, n. 313) per cui, fino a quando l’Ente non esercita il potere autoritativo di scegliere se ed entro quali limiti autorizzare lo svolgimento di attività di lavoro straordinario, saranno configurabili solo delle posizioni di interesse legittimo, con relativa inammissibilità di azioni di accertamento e di condanna (T.A.R. Basilicata, 29.10.1999, n.553; 24.9.1999, n.390). In altri termini è possibile estendere al caso di specie il principio per il quale nessun compenso per ulteriori prestazioni, anche facoltative, può essere riconosciuto in assenza di una formale autorizzazione da parte del datore di lavoro, in quanto solo attraverso questa autorizzazione può essere verificata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali, nel rispetto dell’art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, V, 9.3.2010, n.1370; n.844 del 2009; IV, n.2282 del 2007; V, 24.9.1999, n.1147; IV, 14.2.1994, n.139; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26.3.2001, n.242; 29.9.2000, n.1531; T.A.R. Marche, 27.10.1994, n.292; T.A.R. Toscana, 27.12.1994, n.459).

2.1 Il Collegio ritiene in definitiva, con trattazione unitaria dei motivi dedotti in diritto, di aderire all’orientamento secondo il quale l’organizzazione delle prestazioni di lavoro deve avvenire attraverso la predisposizione di orari e turni, mediante la programmazione dei piani di lavoro e prescrivendo altresì la loro verifica con sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio, tali da assicurare che dette prestazioni siano rese in aggiunta rispetto all’orario nomale (Cons. Stato, V, 15.11.1999, n.1911); non può neanche dedursi la violazione dell’art.36 Cost. nella misura in cui salvaguarda il diritto alla retribuzione, atteso che risulta in ogni caso prevalente il canone dell’esigenza di buona amministrazione da cui è permeata la disciplina di settore secondo cui non è possibile prescindere dalla preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori, o dal riconoscimento delle stesse ex post per esigenze d’ufficio, ai fini del riconoscimento del diritto del pubblico dipendente al pagamento del relativo compenso.

2.2 Con riferimento, poi, alla specifica ipotesi del lavoro straordinario prestato da dipendenti che svolgono la loro attività con modalità di turnazione, si ritiene di non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 23.1.2007, nn.226 e 218; 1.12.2006, n.7065; 16.10.2006, n.6152; T.A.R. Campania, Salerno, II, 28.6.2006, n.872) secondo la quale coloro che appartengono ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non hanno titolo per invocare il pagamento di prestazioni straordinarie. Solo l’Amministrazione può deliberare di retribuirle nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati, in quanto solo ad essa spetta la valutazione ed il controllo preventivo circa la compatibilità finanziaria nonché, una volta deliberato lo svolgimento di tali prestazioni entro i tetti massimi di ore e di retribuzione, la verifica delle stesse attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio anche in funzione del conseguimento degli obiettivi prefissati.

3. Nella fattispecie, poi, giova rilevare che nella disciplina del rapporto di lavoro del personale medico quale applicabile non era contemplato il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario se non in casi puntualmente elencati, tra cui non rientrava il Servizio Trasfusionale Ospedaliero; d’altra parte al personale dirigente medico viene riconosciuta la retribuzione di posizione correlata alla funzione dirigenziale svolta in previsione del raggiungimento di determinati obiettivi. La stessa documentazione allegata al ricorso da parte ricorrente non dà prova che si fosse verificata una specifica determinazione dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione, al controllo, al riconoscimento ed alla qualificazione delle prestazioni del servizio in maggiorazione di orario, difettando un’effettiva e preventiva autorizzazione ad effettuare prestazioni lavorative in eccedenza rispetto all’orario ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6.10.2003, n.5886 che ha confermato pronuncia di questa Sezione 2.8.1999, n.2152; 31.12.1998, n.1979); in particolare non erano state individuate nel Servizio Trasfusionale dell’Istituto particolari situazioni di lavoro sì da giustificare il ricorso ai fondi di cui all’invocato art.62 del CCNL, ma piuttosto vi era stato un mero parere favorevole sulla proposta di turnazione tra soggetti operatori come proposta dal Primario, che poi aveva inserito la sua presenza in tutti i turni del personale in servizio straordinario.

4. Ritenuta per questi motivi l’infondatezza delle censure dedotte in sede ricorsuale, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2012

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