Nessun reato per l’asmatico che non riesce ad effettaure il test etilometrico (Trib. Milano, 7/6/2012)

Redazione 07/06/12
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Fatto e diritto

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti e rilevato che:
– il fatto non costituisce reato difettando l’elemento soggettivo (l’indagato si è volontariamente sottoposto alle precedenti misurazioni ed è plausibile che non si sia sottoposto all’ultima per ragioni di salute così come documentato)
Chiede l’archiviazione del procedimento

IL GIUDICE
Letti gli atti del procedimento.
Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Ritenuto che la stessa vada condivisa e che non si prospetta allo stato l’utilità di ulteriori indagini;
visto l’art. 408 e ss. c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l’archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti d’ufficio del PM;
nulla osta, ai fini del giudizio penale, (omissis)

Redazione