Nelle gare indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici, il giudizio di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione puntuale ed analitica (Cons. di Stato N.02055/2011)

Lazzini Sonia 01/12/11
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Poiché le giustificazioni presentate dall’offerente possono legittimamente costituire motivazione per relationem del provvedimento.

Infatti, il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell’Amministrazione, di per sé insindacabile salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto.

Ne discende che la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo, mentre la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente (da ultimo, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 852; Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8148).

Nel caso in specie, peraltro, la valutazione di congruità operata ha dato espressamente atto delle giustificazioni fornite, in rapporto alle informazioni ricevute dalle ditte fornitrici, e quindi ha fornito una giustificazione adeguata alle ragioni ed ai criteri che sorreggono la impugnata fase subprocedimentale

In relazione al secondo profilo, non può che evidenziarsi come la documentazione prodotta, lungi dal costituire un’inammissibile modifica dell’offerta, è perfettamente riconducibile nell’ambito dei chiarimenti dovuti in sede di aggiudicazione.

Come ha, infatti, notato il giudice di prime cure, la ritenuta modificazione dell’offerta attiene ai chiarimenti forniti in merito alla validità delle offerte di alcuni dei fornitori dell’aggiudicataria, in relazione alle quali era sorto il dubbio se fossero vincolanti o meno in relazione all’intera durata dell’appalto.

L’operato della commissione e della stazione appaltante appare quindi del tutto in linea con le previsioni normative e con la disciplina della lex specialis, atteso che l’offerta è rimasta inalterata, venendo invece specificate solo alcune delle modalità delle forniture in favore dell’aggiudicatario e necessarie all’espletamento del lavoro.

Sentenza collegata

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