Nella fattispecie, avuto riguardo al fatto che la ricorrente non ha assolto l’onere di provare l’ammontare effettivo del danno conseguito a seguito dell’illegittima esclusione dalla gara di cui in causa, il risarcimento del danno va individuato, in via equitativa, l’importo del risarcimento dovuto in suo favore nella misura del 5% dell’offerta economica prodotta in gara dalla stessa
di Redazione
18 luglio 2011
18 luglio 2011
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