Nel caso di specie, il danno richiesto – ed a cui fondamento è posta la violazione dell’art. 2-bis l. n. 241/1990, – consegue al “grave inadempimento delle resistenti”, “in ordine all’attuazione del PIP del Comune di Sarno” .

Lazzini Sonia 26/05/14
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Orbene, appare evidente che, nel caso oggetto della presente controversia, non ricorre alcuna ipotesi di procedimento amministrativo né vi sono provvedimenti da emanare a conclusione del medesimo, trattandosi della (ben distinta) ipotesi di attività materiale (attività di esecuzione ed ultimazione delle opere edilizie di attuazione del Piano Insediamenti Produttivi), conseguente ad affidamento da parte del Comune di Sarno._Il che comporta, a tutta evidenza, l’inapplicabilità dell’art. 2-bis l. n. 241/1990 al caso in esame, quale norma fondante il titolo al risarcimento del danno._Fermo quanto sinora esposto, la sentenza di I grado – anche per l’ipotesi di diverso titolo normativo sul quale fondare la domanda risarcitoria – merita di essere confermata:- sia in quanto, come evidenziato a pag. 8 della stessa, sono presenti circostanze (non contraddette dall’appellante) che escludono l’elemento soggettivo dell’illecito, onde riconoscere responsabilità risarcitoria;- sia in quanto occorre comunque evidenziare il nesso di causalità intercorrente tra condotta omissiva dell’amministrazione e danno ingiusto prodottosi nella sfera giuridica del privato;- sia in quanto incombe comunque sulla parte ricorrente (sia in relazione alla dimostrazione dell’evento che del nesso di causalità), fornire elementi di prova in ordine al danno concretamente subito, non potendosi ritenere – come si è già detto – che questo derivi ex se dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento (anche nelle ipotesi, diversa dalla presente, in cui risulta invocabile l’art. 2-bis, co. 1, l. n. 241/1990), ovvero dalla violazione di un (astrattamente evocato) “principio di affidamento”;- sia, infine, alla luce di quanto risultante dal verbale di accettazione del lotto, nello stato di fatto nel quale lo stesso si trovava e con la consapevolezza della necessità di realizzare opere di urbanizzazione;_Né assume rilievo, infine, che la sentenza abbia richiamato un precedente giurisprudenziale che l’appellante ritiene non applicabile al caso di specie (come lamentato con il I motivo di appello), poiché ciò che rileva è la complessiva correttezza del ragionamento che fonda la decisione del giudice, e non già la maggiore o minore riferibilità al caso oggetto di giudizio di un precedente citato ai fini della decisione. (decisione    numero  2638   del 22 maggio 2014 pronunciata dal Consiglio di Stato)

Sentenza collegata

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