Nel caso di ricorso al ballottaggio, l’assegnazione dei seggi deve essere operata con esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale (Cons. di Stato N. 05721/2011)

Scarica PDF Stampa

E’ questo il principio con cui il CdS con la sentenza in commento ha respinto l’appello proposto avvero la sentenza del TAR Lombardia, sezione di Milano.

Nella fattispecie, per la sez. V del CdS, nel caso di ricorso al ballottaggio per l’elezione del Sindaco, l’assegnazione dei seggi deve essere operata con riferimento ai risultati in tale sede conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione dei seggi di minoranza, deve aversi riguardo ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio; pertanto non può, ai fini della ripartizione stessa, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all’interno delle coalizioni.

In particolare, con la sentenza in rassegna la Sez. V del CdS ha disatteso l’orientamento originario secondo cui l’assegnazione dei seggi andrebbe effettuata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, il quale faceva leva sostanzialmente sulla considerazione che, poiché i voti di lista sono espressi nel procedimento elettorale (solo) al primo turno, nel secondo si procede unicamente al ballottaggio tra i due candidati a Sindaco e non più all’attribuzione di voti di lista, sicché, per l’elezione del Consiglio comunale, sarebbe ragionevole che si faccia riferimento ai voti riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste concorrenti, escludendo solo, come richiede espressamente la legge, il voto di chi non abbia raggiunto la percentuale del 3%.

Tale orientamento non è stato ritenuto condivisibile, perché, in assenza di specifiche disposizioni di legge al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nell’art. 73, comma 10, del D. LGS n. 267/00, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al Sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale.

La citata norma non può che essere volta a garantire il più ampio margine di governabilità degli Enti locali, mediante l’investitura diretta del Sindaco e la precostituzione, anche nell’ipotesi in cui il candidato Sindaco consegua anche un solo voto in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in Consiglio comunale che gli consenta di portare quanto più possibile agevolmente a termine il mandato.

Sentenza collegata

36350-1.pdf 178kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento