Natura risarcitoria del diritto del prestatore all’indennità per ferie non godute (Cons. Stato, n. 4878/2013)

Redazione 01/10/13
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FATTO e DIRITTO

1. – L’appellante impugna la sentenza del Tar Campania n. 3182/1999, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 6274 del 1995 proposto dal C. per la declaratoria del diritto al compenso sostitutivo per le ferie annuali che il deducente afferma non godute per eccezionali ragioni di servizio – relative agli anni 1982-1987, in cui il C. era ********** generale presso il Comune di Massalubrense.
Il Tar, accogliendo l’eccezione del Comune, ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo realizzata la prescrizione quinquennale del diritto all’ottenimento del compenso sostitutivo in quanto il ricorrente, pur avendo dimostrato di non avere usufruito delle ferie, non aveva azionato il diritto al compenso sostitutivo entro il termine di cinque anni dalla maturazione del credito.
Questi i motivi d’appello.
A) Il giudice di primo grado ha del tutto ignorato gli atti depositati in giudizio da entrambe le parti, dai quali si evincono le note di interruzione della prescrizione sia agli effetti del diritto al godimento delle ferie sia dirette ad ottenere la corresponsione dell’equivalente economico;
B) Riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado:
b1) Diritto al compenso sostitutivo delle ferie non fruite, e agli accessori di legge;
b2) Violazione di legge: articoli 2, 3, 7 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241: illegittimamente il Comune non ha dato riscontro ai solleciti del ricorrente in data 24 dicembre1992 e in data 23 settembre 1993.
Il Comune si è costituito, resistendo.
Ognuna delle due parti ha depositato una memoria.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2012.
2. L’appello va accolto.
Il prestatore che non abbia goduto delle ferie per esigenze di servizio ha diritto al compenso sostitutivo; e il credito relativo, avendo natura non retributiva ma risarcitoria, ha termine di prescrizione decennale (v. C.d.S., Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5531; 19 ottobre 2009, n. 6415).
Nella fattispecie in esame risulta che il deducente quanto meno con la propria nota n. 19419 del 20 novembre 1989, richiamata anche nella parte in fatto della sentenza impugnata ha interrotto quel termine decennale di prescrizione; prescrizione la quale non è mai intervenuta dato che il ricorso di primo grado è stato notificato entro i successivi 10 anni (il 12 giugno 1995).
L’accertato diritto al compenso sostitutivo comporta l’assorbimento degli altri motivi.
Le spese dei due gradi, date le caratteristiche della vicenda, si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara il diritto dell’appellante al compenso sostitutivo delle ferie non fruite relative agli anni 1982-1987, e agli accessori di legge.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012.

Redazione