Multa al nudista sulla spiaggia dei bagnanti in costume da bagno (Cass. pen. n. 28990/2012)

Redazione 18/07/12
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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 21/07/2011 il Giudice di Pace di Taormina dichiarava colpevole P.M. del reato di cui all’art. 726 c.p. per avere in particolare preso il sole nudo su una spiaggia frequentata da numerosi bagnanti e lo condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda. Ha presentato ricorso l’imputato per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; questi, in sintesi, deduce che, come dichiarato dall’appuntato S. dei Carabinieri, intervenuto il giorno del fatto, l’imputato, contrariamente agli altri nudisti presenti sulla spiaggia, dileguatisi subito all’arrivo dei carabinieri, era rimasto serenamente in loco ad attendere i militari dopodichè, invitato a rivestirsi, lo aveva fatto subito. Ciò denotava, secondo il ricorrente, l’assoluta inconsapevolezza dello stesso di versare in violazione di norma di legge, convinto com’era, data la presenza degli altri nudisti, di trovarsi in una zona “naturista”; di qui la mancanza della coscienza e volontà di violare la norma, dato anche che la spiaggia in questione, sebbene non recintata, era notoriamente frequentata da numerosi anni da nudisti.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là della sostanziale censura in fatto in cui si risolve la doglianza, di per sè, dunque, inammissibile ove riguardata sotto il profilo del formalmente dedotto vizio di motivazione, non è riscontrabile in ogni caso neppure una errata applicazione dell’art. 726 c.p.; si è già affermato, da questa Corte, doversi escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacchè essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti (Sez. III, n. 31407 del 27/06/2006, ********, Rv. 235750; Sez. III, n. 8959 del 03/07/1997, P.M. in proc. *******, Rv. 208445). Nella specie, il giudice di prime cure ha osservato che la spiaggia era frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicchè tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento, con conseguente irrilevanza, anche in astratto, di un errore di fatto ex art. 47 c.p. a fronte della punibilità del reato, avente natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Redazione